Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30287 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 368
PU – 27/02/2025
R.G.N. 35002/2024
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 08/06/1982, avverso la sentenza in data 12/06/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per l’imputato l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 8 febbraio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, esclusa l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, associazione aggravata dalla disponibilità di armi.
L’imputato presenta due separati ricorsi per cassazione, uno a firma dell’avv. COGNOME e l’altro a firma dell’avv. COGNOME.
Nel ricorso a firma dell’avv. COGNOME l’imputato articola tre motivi non numerati, di cui il primo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 perchØ era stato accertato che non gestiva una piazza di spaccio e che anzi era in contrapposizione con l’associazione a cui partecipava, il secondo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante del comma 3 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il terzo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche nonchØ per vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva.
Nel ricorso a firma dell’avv. COGNOME il ricorrente contesta con il primo motivo l’interpretazione delle intercettazioni in ordine al suo ruolo di partecipe all’associazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell’adesione all’associazione, con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche e all’applicazione della recidiva, con il quarto la violazione di legge per il diniego delle generiche a causa dell’omessa valutazione del successivo comportamento irreprensibile, con il quinto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa nonostante non conoscesse gli altri associati.
Nel motivo aggiunto, ribadisce quanto già affermato con il primo motivo, e cioŁ che, mentre era in corso il processo di appello a carico del COGNOME, nel processo che si stava svolgendo al Tribunale di Torre Annunziata a carico dell’imputato NOME COGNOME, alias COGNOME, era stato appurato che alcune delle conversazioni, in particolare quelle del progressivo 2843 (RIT 4036/17), riascoltate dalla polizia giudiziaria, erano state riattribuite proprio a COGNOME, cioŁ ad COGNOME, non a Enzuccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Sono fondati il primo motivo di ricorso dell’avv. COGNOME e i primi due motivi di ricorso, oltre al motivo aggiunto, dell’avv. COGNOME Tutti gli altri devono ritenersi assorbiti.
NOME COGNOME, detto U’ COGNOME , Ł stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, perchØ gestiva una piazza di spaccio ‘dietro al mercato’, a Castellammare di Stabia, legata all’attività del sodalizio criminoso NOME COGNOME. Non gli sono stati contestati reati fine ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte di appello ha confermato l’impianto motivazionale del primo Giudice sulla base del compendio captativo, ma ha eliminato l’aggravante dell’agevolazione del clan mafioso in assenza del dolo. Secondo la sua ricostruzione dei fatti, COGNOME acquistava stabilmente da NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali facevano parte del clan COGNOME e non potevano che vendere nell’interesse di questo. In particolare, COGNOME, nella conversazione n. 1050 dell’11 ottobre 2017, si era riproposto di comunicare a tutti gli acquirenti, ivi compreso COGNOME, che lo stupefacente era venduto dal Sistema. Nella conversazione n. 9966 del 4 luglio 2018 era evidente che COGNOME si riforniva dal clan COGNOME, perchØ, altrimenti, se fosse stato estraneo e si fosse collocato nelle file del clan rivale, come sostenuto dai difensori, non avrebbe avuto senso la decisione di un altro intraneo, NOME COGNOME di interloquire con lui sulle difficoltà incontrate nella gestione della piazza di spaccio e di riferirle al reggente del clan, NOME COGNOME In risposta all’osservazione delle difese secondo cui COGNOME non conosceva COGNOME, nonostante fosse stato imputato di essere il gestore di una piazza di spaccio, la Corte territoriale ha replicato che COGNOME conosceva COGNOME, tant’era vero che nella conversazione 777 ne aveva parlato male, dicendo che COGNOME comanda là dietro…quello di ubriaca… quello scemo…che deve fare? Tiene tutto coso lui in mano! La Corte di appello ha dunque concluso che la partecipazione del ricorrente all’associazione riconducibile al clan era dipesa, non già dalla gestione della piazza di spaccio, bensì dal reiterato acquisto di stupefacente dal clan, con cui si era instaurato per oltre un anno un rapporto stabile. Non era di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune che lo scopo personale di COGNOME, diverso da quello dei venditori, fosse quello dell’approvvigionamento dello stupefacente, pur senza avere un’intima convinzione, di aderire all’associazione.
L’importante era che avesse contribuito alla realizzazione degli scopi e alla permanenza in vita della societas sceleris .
Ritiene il Collegio che tale motivazione sia perplessa.
GLYPHE’ pacifico in giurisprudenza che integra la condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorchØ non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287375-01; Sez. 6, n. 47563 del 16/10/2024, COGNOME, Rv. 287343-01; Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285702-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450-01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764 – 01). La giurisprudenza ha precisato poi che il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (tra le piø recenti, la già citata Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287375 – 01) e che la partecipazione Ł configurabile solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 – 01).
Nel caso in esame, anche a voler prescindere dalla distonia dell’eliminazione dell’aggravante mafiosa a dispetto della partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti riconducibile a un clan notoriamente mafioso, vi sono alcuni elementi messi in luce dalle difese che non sono stati adeguatamente considerati dai Giudici di merito. E’ stato accertato in altro procedimento (operazione di polizia Black List) che, nel rione di Santa Caterina, Di Palma gestiva la piazza di spaccio di INDIRIZZO Licerta per conto del clan Di Somma ed era in contrapposizione ai fratelli COGNOME, cosiddetti mariuoli , che erano legati al clan COGNOME. L’intensa concorrenza e conflittualità tra i due gruppi aveva portato COGNOME ad aggredire un pusher, NOME COGNOME, per non essersi fornito da lui e dal suo socio COGNOME e, in risposta a quest’aggressione, il 10 settembre 2017, i COGNOME avevano sparato ai soci di COGNOME, COGNOME e COGNOME, ferendoli, mentre avevano come obiettivo di uccidere proprio COGNOME. I Giudici di merito hanno svalutato l’episodio sulla base dell’intercettazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla pace che era stata ristabilita in pochi giorni grazie all’intervento di esponenti apicali del clan COGNOME. La Corte territoriale ha, poi, affermato che l’appartenenza del COGNOME al clan COGNOME non escludeva l’acquisto dello stupefacente e quindi la partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti del clan COGNOME che deteneva il monopolio dello spaccio sul territorio stabiese. E questo perchØ dalle intercettazioni era emerso che comunque COGNOME acquistava da COGNOME e COGNOME che riferivano al clan COGNOME. SennonchØ le difese hanno insistito sulla circostanza che COGNOME e COGNOME gestivano un mercato parallelo rispetto al clan. Il primo Giudice ha ammesso, in via concessiva, che i due stabiesi intendevano svincolarsi dal clan (pag. 579 della sentenza di primo grado), ma ha al contempo affermato che ne avevano sempre riconosciuto la supremazia, tant’era vero che
avevano chiesto a Mosca di riorganizzarsi dietro il mercato, ipotizzando una ridefinizione degli approvvigionamenti e la corresponsione di una quota fissa ai COGNOME e che avevano stabilito di comunicare agli acquirenti che agivano per conto del Sistema . I Giudici di merito non hanno spiegato, però, se e in che epoca i due avessero rinunciato ad emanciparsi dal clan nella vendita dello stupefacente, per cui non può dirsi accertato che COGNOME, pacificamente associato al clan COGNOME, avesse consapevolezza di acquistare lo stupefacente dal clan COGNOME, per il tramite di COGNOME e COGNOME, e di contribuire alle attività del clan, arricchendole. Al di là della pace tra i due gruppi rivali stabilita nelle immediatezze dal ferimento, sta di fatto che COGNOME, come accertato sempre dal primo Giudice (cfr. sentenza sempre a pag. 579), si collocava a un certo livello nel mercato degli stupefacenti, per cui, anche se si riforniva da soggetti legati al clan COGNOME, si muoveva con una certa autonomia ed era in competizione pure con gli appartenenti al predetto clan, il che solleva dei dubbi sulla possibilità di desumere la partecipazione dall’acquisto dello stupefacente.
In definitiva, ritiene il Collegio che, assodato che COGNOME acquistava stupefacente da COGNOME e COGNOME, rimane da accertare sia l’entità degli acquisti, alla luce della contestazione sulle intercettazioni telefoniche ove si parla di COGNOME anzichØ di COGNOME, sia la precisa consapevolezza di approvvigionarsi da due esponenti del clan COGNOME con l’intenzione di avvantaggiare l’organizzazione criminale. La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Così deciso, il 27 febbraio 2025
Il Presidente NOME COGNOME