Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43142 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da COGNOME NOME, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.l. cod.pen. in relazione al capo 1) e annullato l’ordinanza in relazione al capo 28), confermando nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, in data 14/05/2024, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 4, 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 26 e 32).
All’indagato, come da imputazione cautelare, è contestato il reato di partecipazione all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere con cadenza costante e in via esclusiva provveduto all’approvvigionamento e alla fornitura della sostanza stupefacente tipo hashish, nonché del reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di quantitativi di hashish pari a Kg. 2, nei giorni 2 e 3 agosto 2022 (capo 26) e un quantitativo non inferiore a Kg. 3,5, nei giorni 1,2 e 3 ottobre 2022 (capo 32), in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la partecipazione dell’COGNOME al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 74 cit., quale stabile fornitore i presenza di due episodi di cessione e di assenza di esclusività nell’approvvigionamento dell’associazione. Non risulterebbe dimostrata la volontà de fornitore di trasformare il rapporto sinallagmatico in adesione al programma criminoso. Sul punto la motivazione sarebbe contraddittoria e carente.
La difesa ha depositato memoria di replica con cui insiste nell’accoglimento del ricorso evidenziando la carenza di motivazione in relazione al ruolo di partecipe quale fornitore desunto sulla scorta di alcune conversazioni registrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che è principio consolidato quello secondo cui in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Parimenti, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla
Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv. 237475).
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata risulta carente in punto sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al ruolo di partecipe quale fornitore stabile del sodalizio criminoso.
In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi, deve ricordar l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 257798 – 01; Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645).
Quanto al caso in esame, il Tribunale si sofferma sui due episodi di detenzione e cessione di cui al capi 26) e 32), non oggetto di contestazione, evidenziando gli elementi a carico del ricorrente, ma, con riferimento alla partecipazione al reato associativo quale stabile fornitore, secondo il capo di incolpazione provvisoria, si limita ad evidenziare gli accordi tra l’indagato e NOME COGNOME da cui desume una fiducia radicata e ben collaudata in un contesto nel quale, sempre l’COGNOME, si riferisce, come emerge nelle intercettazioni, indistintamente a due fornitori (l’COGNOME e il Caruso) che rispettava in modo particolare (cfr. pag. 15).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una motivazione carente sotto il profilo della individuazione dei gravi indizi di partecipazione quale fornitore stabile, poiché, se non è esclusa la condotta di partecipazione del fornitore ancorchè concorrente con altri fornitori, ciò che deve essere dimostrato è la consapevolezza, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, di aderire al progetto criminoso a cui contribuire con il costante approvvigionamento, e così da trasformare il rapporto sinallagnnatico in una adesione al contesto
organizzato e di adesione al progetto criminoso che si vuoi contribuire al suo mantenimento sempre in capo al fornitore COGNOME.
La condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico e il vinco associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell’attività criminosa dell’associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravità indiziaria, che tali attività sono poste in essere co coscienza e volontà dell’autore di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga, circostanze queste che non emergono dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, e il riferimento all’affidabilità nutrita dal capo COGNOME verso l’COGNOME non è sufficiente a delineare in capo all’COGNOME, la prova, pur a livello indiziario, della consapevolezza di quest’ultimo di aderire stabilmente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Palermo.
La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309 comma 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 07/11/2024