Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Acerra il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale del riesame di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Uditi l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa il 21 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che disponeva nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 2, 35 e 40).
n
Si contesta, in particolare, all’indagato di avere partecipato alla associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, della quale faceva parte integrante il “sottogruppo” criminale/ che ruotava intorno a COGNOME NOME, titolare di una piazza di spaccio a Napoli nei Quartieri spagnoli, saldamente collegato ai vertici del sodalizio costituiti da COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME. L’associazione aveva come base operativa un appartamento in INDIRIZZO e il gruppo formato dagli uomini di COGNOME NOME si attivava e si impegnava stabilmente per rifornirsi di sostanza stupefacente, nonché per confezionare e vendere al dettaglio prevalentemente cocaina.
Il compendio indiziario è costituito dall’esito delle attività di intercettazione di videosorveglianza, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dall’attività di indagine della polizia giudiziaria.
Avverso l’ordinanza, COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avendo l’ordinanza del riesame riconosciuto il vincolo associativo in mancanza di un concreto e verificabile apporto fornito al programma criminoso di COGNOME. Per superare le doglianze della difesa, il tribunale del riesame dava atto di dovere integrare l’ordinanza cautelare con la memoria del Pubblico ministero, depositata in udienza, con la quale la difesa non si era potuta confrontare.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazior e all’art. 73 d.P.R. 309/90, con riferimento al capo 35) di incolpazione, avendo l’ordinanza del riesame riconosciuto in capo al ricorrente il concorso nella co-detenzione di 55 gr. di cocaina in pacchetti da 15 grammi, in corso di confezionamento presso l’abitazione dello zio di COGNOME sulla scorta di un presunto ruolo di vedetta desunto apoditticamente da un mero controllo avvenuto su una strada pubblica /senz che la condotta incriminata fosse contestata nel medesimo capo di imputazione.
Il tribunale dei riesame non ha indicato alcun elemento che potesse consentire di affermare che il controllo del ricorrente operato sulla strada pubblica fosse necessariamente considerato un pattugliamento o una vigilanza della casa dove stavano confezionando lo stupefacente. Inoltre, la suindicata abitazione era sottopostR ad intercettazioni ambientali e non si coglie mai alcun riferimento circa la presenza di COGNOME con il ruolo di vedetta.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 73 d.P.R. cit., con riferimento al capo 40) di incolpazione, essendo stato travisato il contenuto della intercettazione ambientale n. 1101 dell’8 novembre 2019, Rit. 2668/2019.
Si assume che, allorquando COGNOME entrava nel locale dove COGNOME stava parlando con altre persone dei prezzi della droga sulle piazze di spaccio, la discussione era già esaurita e l’indagato manifestava semplicemente la propria disponibilità all’acquisto di fumo o cocaina.
2.4. Vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., avendo il Tribunale del riesame ritenuto l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato senza confrontarsi con le doglianze difensive e valorizzando, quale indice di pericolosità, l’arresto del ricorrente avvenuto il 5 maggio 2020, pur ritenendo, contraddittoriamente, lo stesso avulso dal contesto associativo. La misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata considerata inadeguata sulla scorta di una astratta e ipotetica evenienza non presente negli atti processuali.
I fatti risalgono al 2019 e l’ordinanza cautelare è stata emessa nel 2023: non è sufficiente la presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. per ritenere sussistente l’attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, mentre è infondato con riguardo alle doglianze relative all’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per gli altri reati fine. Le censure in tema di esigenze cautelari, invece, allo stato, sono assorbite.
2.Ai fini dell’esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.
Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico.
La condotta di partecipazione non è, quindi, integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, n. 34563 dei 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692).
Deve, pertanto, accertarsi la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall’indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso).
3.L’ordinanza impugnata non si è conformata ai principi di diritto sopra enunciati.
4.0ccorre premettere che il Tribunale del riesame ha ritenuto l’ordinanza genetica insufficiente a fondare i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e la ha, perciò, integrata, con la nota prodotta in udienza dal Pubblico ministero. Anch’essa appare, però, connotata da assoluta genericità.
L’intraneità di COGNOME all’associazione ex art. 74 d.P.R. cit. è stata, infatti, unicamente desunta: 1) dalla frequentazione dell’indagato cori gli altri sodali; 2) dalla affermazione di COGNOME, che, nel corso di una conversazione con COGNOME, capo dell’associazione, si definiva suo “fratello”; 3) call’affermazione di COGNOME, che, nell’indicare gli affiliati, avrebbe citato anche COGNOME, mentre, in realtà, COGNOME si limitava a indicare una serie di nomi di persone, senza precisare se fossero o meno affiliati.
Rileva il Collegio che, per quanto suggestive di un generico senso di appartenenza, le due suindicate affermazioni non appaiono dimostrative di un personale e consapevole apporto causale fornito dal ricorrente al sodalizio capeggiato da COGNOME.
Del pari, le ulteriori intercettazioni richiamate nell’ordinanza impugnata dal Tribunale del riesame non consentono di ritenere il ruolo di COGNOME, quale intermediatore, nell’interesse di COGNOME, con il gruppo di Acerra.
Il Tribunale del riesame ha sottolineato, infine, che il ruolo di vedetta di COGNOME nelle piazze di spaccio gestite da COGNOME era sufficiente a provare la partecipazione dello stesso all’associazione. Osserva il Collegio che, in realtà, si tratta di affermazione del tutto apodittica, posto che tale ruoloknon è stato in alcun modo dimostrato.
L’ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazone del ricorrente all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. cit. Il Tribunale del riesame di Napol provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.
COGNOME I motivi aventi ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei due reati fine sono, invece, generici, a fronte della ricostruzione non illogica operata dalla decisione circa il concorso dell’indagato nei due reati di cessione di cocaina a lui ascritti ai capi 35) e 40).
L’ ordinanza considera le deduzioni difensive e vi risponde con motivazione che il ricorso non attinge.
In particolare, il Tribunale del riesame hai messo, puntualmente, in risalto le intercettazioni telefoniche e ambientali e l’attività di o.p.g., dalle quali ha ritenu di inferire il concorso di COGNOME nei due reati, in un caso col ruolo di vedetta (insieme a COGNOME NOME e COGNOME NOME, con i quali stazionava sotto casa dei correi, che stavano confezionando le dosi di stupefacente all’interno dell’abitazione di COGNOME NOME), e nell’altro con il ruolo di intermediatore (adoperandosi per procurare sostanza stupefacente a COGNOME NOME).
6.Le esigenze cautelari dovranno essere rivalutate, all’esito del giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo j1721,
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter. Disp. att. cod. proc. pen.