Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Altamura il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 21/07/2023 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/07/2023, il Tribunale di Bari, adito con richiesta di riesame da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 21/06/2023, in relazione ai reati a lui ascritti di cui all
74 d.P.R. (capo 1) e 73 (capo 14, in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1).
Si censura l’automatismo motivazionale correlato ai contatti tra il ricorrente e COGNOME NOME, al più dimostrativi di una disponibilità del COGNOME verso quest’ultimo, che non potevano essere ritenuti sufficienti per desumere una consapevole partecipazione all’associazione, dato che l’assunto per cui il ricorrente era “un pusher alle dipendenze di COGNOME” risultava contraddittorio rispetto all’ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui il COGNOME era direttamente coinvolto nei traffici del sodalizio. Quanto all’asserita “duttilità” del suo appo collaborativo, la difesa evidenzia che non era emerso alcun contatto con altri sodali né ulteriori condotte illecite dopo l’unico episodio contestato come reato-fine. Neppure era dato comprendere, per la difesa, le ragioni di una contestazione mossa sin dal 2018, quando gli unici elementi raccolti risalivano al 2022. In tale complessivo contesto, la difesa segnala la necessità di rivalutare le esigenze cautelari in relazione al solo reato di cui al capo 14).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei collaboratori di giustizia. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ritenut “neutro” il silenzio dei collaboratori sul COGNOME, nonostante questi ultimi avessero illustrato l’organigramma del sodalizio: lo stesso COGNOME, operando sul territorio di Altamura, avrebbe dovuto ben conoscere l’attività illecit asseritamente svolta dal ricorrente.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure, attinenti a valutazioni di merito non sindacabili.
Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, insistendo per l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come già accennato, il ricorrente non ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine sodalizio dedito al narcotraffico nella zona di Altamura, oggetto del capo 1) della provvisoria incolpazione, ma solo la sussistenza di elementi idonei a comprovarne la consapevole partecipazione del COGNOME.
Al riguardo, deve osservarsi che la motivazione della Corte territoriale – lungi dal basarsi sugli “automatismi” denunciati dal ricorrente – risulta immune da
· COGNOME censure qui deducibili, avendo valorizzato congiuntamente due diversi ordini di risultanze accusatorie, costituiti – da un lato – dagli intensi rapporti intrattenuti ricorrente con COGNOME NOME e – dall’altro – dal pieno coinvolgimento del COGNOME in un’operazione di acquisto di una significativa quantità di sostanza stupefacente, direttamente coordinata dal COGNOME (oggetto del capo 14 della provvisoria incolpazione).
2.1. Per ciò che riguarda il primo aspetto, vengono in rilievo le plurime conversazioni intrattenute dal ricorrente con lo COGNOME, tutte comprovanti l’esistenza di un ulteriore canale di comunicazione attivo tra i due, ogni volta in procinto di essere utilizzato (cfr. pag. 17 dell’ordinanza: “Vedi che ti sto scrivere”…”va bene, mo’ ti chiamo”: in un caso, lo COGNOME rimprovera il COGNOME per aver risposto incautamente “nel merito”, forse perché assonnato).
Le telefonate in questione sono state poste in stretta correlazione con altre intercettazioni tra lo COGNOME ed altri soggetti, tali da far ritenere che il ricorren svolgesse l’attività di pusher nell’ambito RAGIONE_SOCIALE illecite cessioni gestite dallo COGNOME (cfr. pag. 18): la prospettazione difensiva, volta a derubricare il tutto ad un’attivi di spaccio svolta dal COGNOME per conto del solo COGNOME, è stata disattesa dal Tribunale valorizzando, tutt’altro che illogicamente, il fatto che quest’ultimo cognato del COGNOME, era stato individuato dal collaboratore COGNOME come un elemento di assoluto rilievo nel sodalizio investigato (pag. 19 dell’ordinenza impugnata).
2.2. Quanto al secondo aspetto, il Tribunale ha diffusamente ed esaustivamente delineato il ruolo del COGNOME come soggetto “a disposizione” del COGNOME, da questi incaricato (insieme a COGNOME NOME) della consegna del danaro costituente il corrispettivo di una partita di stupefacente che i COGNOME aveva acquistato da COGNOME NOME (nell’ordinanza, sono riportate le concitate conversazioni tra i due, intenti a monitorare e a comunicarsi reciprocamente i movimenti dei soggetti da ciascuno incaricati, rispettivamente, della consegna del denaro e dello stupefacente).
Dall’ampia motivazione del Tribunale (pag. 20 segg.), emerge anzitutto la pacifica partecipazione del COGNOME alla consegna del danaro (avendo altri soggetti provveduto al ritiro della droga): egli viene espressamente nominato dalla moglie del COGNOME al momento della sua partenza in auto con il COGNOME (pag. 24), e viene controllato dagli operanti insieme a quest’ultimo, sulla via del ritorno dopo la consegna del danaro (cfr. pag. 20).
Inoltre – ed è quel che in questa sede più rileva per comprendere il livello di fiducia riposto dal COGNOME nell’odierno ricorrente – il Tribunale ha valorizzato le fasi preparatorie dell’operazione, richiamando le conversazioni del giorno precedente in cui il COGNOME incarica appunto il COGNOME della consegna ad un
terzo soggetto di “quelli che hai tu, in più ti devo dare un’altra cosa”, ed ricorrente lo rassicura dicendo di “non aver toccato niente”, “come me li hai dati tu” (cfr. pag. 21 dell’ordinanza impugnata). La conclusiva conversazione tra COGNOME e COGNOME, da cui emerge che la somma complessivamente versata a quest’ultimo era pari a 14.500 Euro, comprova poi la delicatezza ed importanza dell’operazione (cfr. pag. 24).
2.3. Ritiene il Collegio che la valutazione congiunta e coordinata di tali elementi, operata dal Tribunale per comprovare la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al consapevole coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 1), risulta immune da censure deducibili in questa sede.
Emerge invero, da un lato, la dedizione del COGNOME ad una intensa attività di spaccio alle direttive dello COGNOME (cognato del COGNOME, a propria volta posto in una significativa posizione nell’ambito del sodalizio), nonché – d’altro lat – la sua concreta disponibilità a svolgere compiti di assoluto rilievo per conto del soggetto posto in posizione apicale, costituiti dalla custodia del danaro per conto del COGNOME e dalla consegna del corrispettivo da questi concordato con il fornitore COGNOME (cfr. pag. 25, in cui si sottolinea che, nelle conversazioni preparatorie, il COGNOME non aveva neanche avuto bisogno di entrare nei dettagli, a riprova dello stretto rapporto fiduciario esistente tra i due).
Tali conclusioni non possono ritenersi vulnerate dall’ulteriore rilievo difensivo, volto a valorizzare la mancanza di riferimenti al COGNOME nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Al riguardo, deve da un lato osservarsi che tale circostanza nulla toglie alla indiscutibile valenza indiziante degli elementi valorizzati dal Tribunale, fin q richiamati, in piena linea di continuità con le valutazioni espresse dal G.i.p.; d’alt lato, la circostanza dedotta dalla difesa potrebbe assumere un qualche rilievo solo nell’ipotesi in cui i collaboratori, esplicitamente sollecitati a riferire sul PARIS nulla avessero saputo riferire. Al riguardo, peraltro, nulla è emerso dagli atti, né stato dedotto nei motivi di ricorso.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consiglièesstensore