Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4637 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4637  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, n. Napoli DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Napoli 29/DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 2443-2450/23 del Tribunale di Napoli del 25/07/2023
letti gli atti, i ricorsi e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’associazione e rigetto nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 21/06/2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l’applicazione nei loro confronti della misura degli arresti domiciliari per il delitto di partecipazione all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo A) facente capo ai coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché in relazione a due episodi di importazione (art. 73, comma 4 e 80, commi 1 e 2,st. d.P.R.) dalla Spagna di consistenti quantitativi di hashish e marijuana (capi B, E).
Avverso l’ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli indagati che deducono rispettivamente tre ed un unico motivo di censura.
2.  COGNOME NOME
2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione all’associazione delineata nel capo A dell’imputazione provvisoria.
Il ricorrente sostiene, in sintesi, che non è sufficiente il ravvisato concorso in due episodi, per quanto rilevanti, di traffico di sostanze stupefacenti per configurare la partecipazione associativa, in difetto di elementi dimostrativi dell’esistenza di una struttura organizzativa e in considerazione del fatto che l’indagato non compare più nelle intercettazioni successive ai predetti episodi.
2.2. Mancanza assoluta di motivazione nell’ordinanza riguardo alla richiesta difensiva di riqualificare i delitti contestati ai capi B ed E ai sensi del comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.3. Erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 61-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della transnazionalità rispetto ai reati fine contestati.
3.  COGNOME NOME
3.1. Con unico motivo di censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. nonché vizi congiunti di motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione all’associazione contestata al capo A dell’imputazione provvisoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  I ricorsi sono infondati e vanno come tali rigettati.
2. I ricorrenti sono provvisoriamente accusati di avere partecipato, con ruolo di stabili finanziatori, ad un’associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, facente capo a NOME COGNOME ed al di lui figlio NOME, verosimilmente – come è dato arguire dall’ordinanza impugnata – in quanto figli di NOME COGNOME (detto COGNOME), condannato per art. 416-bis cod. pen. quale reggente del RAGIONE_SOCIALE, da cui il soprannome ‘COGNOME‘, adoperato alternativamente a quello di ‘nipoti’ dal predetto NOME COGNOME in alcune conversazioni intercettate che lo hanno visto protagonista.
Nessuno dei ricorrenti ha impugnato l’ordinanza nelle parti che trattano la rispettiva partecipazione ai due episodi di tentata importazione di hashish (16 febbraio 2019) e di 32 kg. circa di marijuana (16 maggio 2019), conclusisi entrambi con il sequestro delle partite di droga e nel secondo caso con l’arresto in flagranza dello stesso NOME COGNOME.
Le obiezioni difensive riguardano, invece, l’attribuzione ad entrambi gli indagati del ruolo di partecipi dell’associazione in qualità di stabili Finanziatori (prim motivo del ricorso di NOME e unico motivo del ricorso di NOME COGNOME).
Trattasi, tuttavia, di comune censura che deve essere disattesa.
Il Tribunale ha, infatti, ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine all condotta associativa, desumendolO .   dalla incontestata partecipazione dei ricorrenti, a sua volta ricavata dal contenuto di significative conversazioni intercettate, a due tentativi di importazione dall’estero di sostanze droganti, in applicazione di consolidati principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione.
Uno di questi recita che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato – fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi della organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (ex pluribus v. Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME COGNOME, Rv. 27670; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, COGNOME, Rv. 26137), con il corollario che dal momento che il dolo
del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente, anche quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, sebbene la prova della volontà di partecipazione debba essere particolarmente puntuale e rigorosa (Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez., Rv. 208306).
Esclusa, dunque, la ricorrenza di una violazione di legge per contrasto con gli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, le doglianze rifluiscono sul merito della contestazione, non potendo come tali trovare accoglimento in sede di legittimità.
Il Tribunale ha, inoltre, correttamente osservato che, sebbene ai fini della configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non sia richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma solo l’esistenza di sufficienti strutture, per quanto rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010, Galioto, Rv. 246112), nella specie le acquisizioni investigative hanno evidenziato una ben articolata organizzazione radicata nel tempo, avente struttura gerarchicamente definita e capace di osservare un modus operandi standardizzato e adeguato alla frequenza dei carichi programmati per l’importazione (16 febbraio, 16 marzo, 13 maggio e 19 maggio 2019).
Una volta respinta la fondatezza della doglianza principale, quelle ulteriori articolate dal ricorrente NOME COGNOME debbono ritenersi inammissibili per carenza d’interesse.
Quanto alla invocata qualificazione dei reati fine ai sensi dell’art. 73, comma 4, del citato d.P.R. va semplicemente osservato che non v’è necessità di alcuna riqualificazione, dal momento che le contestazioni provvisorie (capi B, E) stabiliscono chiaramente che le condotte illecite riguardano tipologie di sostanze quali hashish e marijuana, il cui traffico è punibile ai sensi del citato comma 4, per quanto nella specie aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, st. d.P.R.
Quanto alla contestazione dell’aggravante del reato transnazionale (art. 61-bis cod. pen.), l’eventuale sua elisione non inciderebbe in alcun modo sui termini di fase (art. 303 cod. proc. pen.) della misura cautelare in atto, la cui durata è definita dalla contestazione sia del reato associativo che dagli episodi di traffico di stupefacenti, aggravati nei termini sopra indicati.
Al rigetto dei ricorsi segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 21 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente