Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31194 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31194 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso;
letta la successiva memoria depositata dal difensore della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 09/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con riferimento ai fatti contestati ai capi 32) e 33) dell’imputazione provvisoria, in quanto gravemente indiziata in ordine ai reati previsti dagli artt. 74 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottob 1990, n.309, per avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti nonché di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di cui agli artt. 391ter 319 cod.pen., oltre che in relazione ai conseguenti reati fine.
Il Tribunale, in punto di sussistenza dei presupposti previsti dall’art.273 cod.proc.pen., ha premesso che il compendio indiziario – fondato su molteplici fonti di prova – aveva portato a identificare due sodalizi finalizzat rispettivamente, alla commissione di reati in materia di stupefacenti e di quelli previsti dagli artt.391ter e 319 cod.pen., peraltro tra di l sovrapponibili in quanto era dato individuare l’identità dei promotori e degli organizzatori, differenziandosi le organizzazioni stesse unicamente per alcuni dei partecipi; ha quindi descritto le modalità operative dei rispettivi sodaliz specificamente alla luce delle risultanze delle intercettazioni e dell dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
In riferimento all’associazione finalizzata al narcotraffico, il Tribunale ha esposto che le risultanze dell’indagine avevano comprovato la sussistenza di un’estesa organizzazione, con ripartizione di ruoli tra gli associati, relazione alla quale poteva ritenersi perfezionata la fattispecie previst dall’art.74, T.U. stup., attesa la ravvisabilità di un sodalizio struttur verticistico e dotato di disponibilità economiche comuni, in grado di operare in modo stabile e duraturo nello specifico settore del commercio di stupefacenti.
Mentre, in relazione alla distinta associazione finalizzata alla commissione dei reati previsti dagli artt. 391ter e 319 cod.pen., ha pure rilevato la serialità e l’organizzazione del gruppo.
In ordine alla posizione dell’odierna ricorrente, il Tribunale ha premesso che il compendio indiziario era idoneo a comprovare l’inserimento della stessa nell’ambito di entrambi i sodalizi; tanto sulla scorta degli esiti de intercettazioni operate in fase di indagine, identificandosi la stessa come avente un ruolo stabile nella fase di approvvigionamento – dall’esterno
dell’istituto – di sostanza stupefacente da introdurre all’interno del carce previe richieste operate dal figlio NOME COGNOME (indicato come uno dei capi e promotori del sodalizio); elementi di fatto valorizzabili anche i riferimento all’altro sodalizio, la partecipazione al quale era desumibile da reato fine ascritto al capo 33), nel cui ambito la ricorrente si era adopera per introdurre all’interno del carcere un caricabatteria per cellula recapitatole da altri elementi esterni all’istituto; elementi, quelli desumib dai reati fine, valutati anche alla luce del rimanente compendio ricavabile dagli esiti delle intercettazioni e dal quale si desumeva la pien consapevolezza in capo alla ricorrente del complessivo contesto illecito nel cui ambito si erano inseriti i reati medesimi, anche per effetto del comprovato possesso di una carta di credito prepagata sulla quale, in coincidenza con il periodo oggetto di indagine, erano state versate somme provenienti da parenti di soggetti detenuti.
Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di u fondata prognosi di recidiva e valutato come adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari, in quanto idonea a contenere in modi efficaci i movimenti e i contatti intessuti dalla ricorrente.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen., 43, 56 e 110 cod.pen., 73, T.U. stup., con riferimento al reato contestato al capo 32) della rubrica.
Ha dedotto che gli esiti captativi dimostravano il solo incarico commissionato dal figlio NOME COGNOME di consegnare un, non meglio specificato, pacco; il quale a propria volta e sulla base della deduzione difensiva, non sarebbe mai stato effettivamente consegnato; esponendo come non risultasse da altri elementi la consapevolezza, in capo alla ricorrente, del contenuto del pacco medesimo.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. In relazione agli artt. 273 cod.proc.pen., 43, 56, 110 e 391ter cod.proc.pen. con riferimento al reato contestato al capo 33) della rubrica.
Ha dedotto che gli esiti captativi, intercorsi esclusivamente tra terzi cristallizzavano il solo intendimento di cedere alla ricorrente una scatola da consegnare al figlio della stessa; esponeva che il contenuto del pacco non
era tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art.391ter cod.pen., no trattandosi di apparecchi o dispositivi idonei a effettuare comunicazioni e che difettava comunque qualsiasi elemento idoneo a provare l’effettiva ricezione del pacco o comunque la consapevolezza dell’indagata in ordine al suo contenuto.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e t4, comma 2, T.U. stup., con riferimento al capo 1) della rubrica.
Ha dedotto che l’unicità del solo reato fine ascritto non consentiva di trascendere la dimensione concorsuale e di far ritenere perfezionata la partecipazione all’associazione, non emergendo elementi idonei a comprovare il necessario presupposto della affectio societatis.
Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen., 4 e 416, comma 2, cod.pen., con riferimento al capo 1) della rubrica.
Ha dedotto che l’unicità del reato fine non era idonea a far dedurre la partecipazione della ricorrente al sodalizio finalizzato all’introduzione d telefoni cellulari all’interno del carcere, attesa l’occasionalità della condot
Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, lett.c) e 275 cod.proc.pen..
Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della risalenza delle condotte contestate e della conseguente attenuazione delle esigenze cautelari.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire successive conclusioni scritte, in replica alle argomentazioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, riguardante il reato fine contestato al capo 32) è inammissibile in quanto estrinsecamente aspecifico.
In ordine alla consistenza del compendio indiziario, va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lament l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura d giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di mer abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di caratter positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridicament significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Ciò posto, il motivo di ricorso difetta di qualsiasi effettivo confronto con ateriale probatorio preso in esame dal Tribunale distrettuale, il quale ha
fatto specifico riferimento al contenuto della conversazione del 23/09/2022, con la quale NOME COGNOME aveva chiesto all’odierna ricorrente di recapitare una “tuta” all’interno del carcere avvalendosi di un’altra persona come mittente; ritenendo che la conversazione stessa fosse elemento idoneo a desumere la piena consapevolezza della ricorrente in ordine all’effettivo contenuto dell’oggetto recapitato; ricordando, sotto tale profil che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimess all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifest illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
D’altra parte, sulla base delle ulteriori argomentazioni contenute nell’ordinanza gravata, deve rilevarsi come il Tribunale abbia coerentemente valutato gli ulteriori esiti captativi dai quali poteva desumersi la pie consapevolezza, in capo alla ricorrente, della consistenza e della modalità dei reati fine e della conseguente sussistenza di un sodalizio criminoso; con specifico riferimento alle conversazioni intercettate dopo l’arresto di NOME COGNOME, marito della ricorrente e padre di NOME COGNOME e – tra le altre – a quella del 19/08/2022, nella quale la COGNOME si diceva preoccupata del fatto che gli operanti volessero acquisire tutti i nomi dei soggetti coinvol nei traffici illeciti.
Il secondo motivo, attinente alla contestazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 33) della rubrica, è infondato.
Sul punto, il motivo si risolve in una mera e tautologica contestazione degli esiti dell’attività di indagine, sulla base dei quali il Tribunale ha rite – con motivazione congrua e non palesemente illogica – che sussistesse una valida piattaforma indiziaria in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.
In riferimento all’allegazione inerente alla circostanza che le conversazioni intercettate fossero intercorse tra terzi soggetti, va quind ricordato che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra soggett diversi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può comunque costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatt salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazion intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 42981 d
28/06/2016, Modica,Rv. 268042; Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04).
Nel caso di specie, il Tribunale ha dato congruamente conto dell’univoco contenuto della conversazione – dal contenuto non criptico – nell’ambito della quale NOME e NOME COGNOME si erano accordate perché la prima facesse giugnere alla NOME una scatola al cui interno era occultato un caricabatteria per telefoni cellulari in previsione del colloquio intervenuto i giorno successivo tra NOME COGNOME e i propri genitori; rilevando, in riferimento alla specifica deduzione difensiva, che il reato è stato contestat nella forma tentata in mancanza di prova univoca in ordine alla ricezione del pacco.
Quanto alla contestazione in ordine al perfezionamento dell’elemento materiale del reato previsto dall’art.391ter cod.pen., la stessa deve ritener infondata; difatti, il riferimento contenuto nella disposizione – oltre a quel specifico agli apparecchi telefonici – ad altro dispositivo «idoneo ad effettuare comunicazioni» o comunque a consentirfe l’«uso indebito dei predetti strumenti» induce a ritenere, sulla base dei comuni criteri di interpretazione letterale, che il riferimento contenuto nella norma vada esteso a tutte le condotte mediante le quali si consente il predetto “us indebito” degli strumenti, con conseguente applicazione della fattispecie a tutte le condotte – come quella in esame – che comunque agevolano l’utilizzo non consentito degli apparecchi telefonici.
Il terzo motivo, attinente alla contestazione degli elementi necessari per configurare la partecipazione al sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, è manifestamente infondato.
Sul punto, va premesso che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condot costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); dovendosi altresì richiamare il principio in base al quale, ai fini della verifi degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolar dell’a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato a quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un
periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122).
Ricordando altresì che, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito d stupefacenti, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stes dell’associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Annodi°, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263662); e che l’elemento oggettivo del reato prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, Sentenza n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 3, Sentenza n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276701 – 06).
Nel caso di specie, quindi, va rilevato come il motivo di ricorso si risolva nella mera deduzione dell’insufficienza dell’unico reato fine al fine di dedurre l’elemento dell’a ffectio societatis.
Ciò senza confrontarsi con l’analitica argomentazione del Tribunale; il quale, come detto, oltre alla valutazione degli elementi desumibili dalla partecipazione al reato fine ha fatto riferimento alle citate conversazioni captate dopo l’arresto di NOME COGNOME nonché all’altro e congruo elemento rappresentato dalla titolarità – in capo alla ricorrente – della car di credito prepagata, sulla quale (in concomitanza con il periodo oggetto di indagine) era confluita una ingente somme complessiva, a propria volta derivante da ricariche effettuate da parenti di soggetti detenuti nel carcere in cui si trovava ristretto NOME COGNOME.
Il quarto motivo, attinente alla contestazione della partecipazione alla distinta associazione contestata ai sensi dell’art. 416 cod.pen., inammissibile in quanto manifestamente infondato per lo stesso ordine di argomentazioni esposte in riferimento al terzo motivo di ricorso.
Difatti, il Tribunale ha posto alla base della valutazione in ordine all sussistenza di un persistente vincolo associativo i medesimi elementi richiamati in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per il reato previsto dall’art.74, T.U. stup.; emergendo dal complesso degli esiti valutati (tra cu gli esiti delle intercettazioni telefoniche e il possesso dalla suddetta carta credito prepagata) elementi univoci della messa a disposizione dell’indagata
al fine di procurare l’introduzione di materiale non consentito all’intern dell’istituto di detenzione.
Il quinto motivo di ricorso, attinente alla scelta della misura cautelare è infondato.
Va osservato che, in relazione alla fattispecie associativa contestata ai sensi dell’art.74, T.U. stup., vige in materia la c.d. doppia presunzion dettata dall’art.275, comma 3, cod.proc.pen., il quale prevede che – quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati elencati nell’art.5 comma 3bis, cod.proc.pen. (tra cui rientra quello contestato nella presente sede) – «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisit elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
Rilevando quindi che il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a superarla dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l’esistenza di elementi specifici dai quali risul che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, 3.A., Rv. 266029).
Nel caso di specie, le deduzioni di parte ricorrente sono state genericamente rivolte a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base del tempo trascorso dall’accertamento dei fatti, risalenti all’ann 2022.
A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato come la presunzione non sia superabile in base alla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo; dovendosi rilevare che, nella materia cautelare, il decorso suddetto, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri Rv. 282766 – 02).
Sul punto, deve prendersi atto che la giurisprudenza di legittimità ha comunque rilevato che, pur in presenza della suddetta presunzione, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il giudice ha l’obbligo motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenz
cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi non risult dissociazione dell’indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2022, COGNOME, Rv. 281273 – 02).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il Tribunale abbia comunque congruamente motivato sulla persistente attualità e concretezza delle esigenze cautelari – peraltro poste alla base dell’applicazione di una misura meno afflittiva di quella della custodia in carcere – sulla base del dat rappresentato dal persistente stato di restrizione del figlio dell’indagat NOME COGNOME, e della conseguente sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di condotte della medesima specie di quelle ascritte.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il P4edente