Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20061 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Gravina in Puglia il 24/12/1994; COGNOME NOMECOGNOME nato a Gravina in Puglia il 18/03/1994; COGNOME NOME, nato ad Altamura il 27/01/1995; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte di appello di Bari, adita su ricorso, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, in riforma della sentenza del giudic dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari -il quale, in esito a giudizio
abbreviato, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 1 nell’ipotesi di cui all’art 74, comma 6, d.P.R. 309/90, esclusa l’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, e riconosciuta, per i fatti rispettivamente ascritti agli imputati ai capi da 3 a 30, l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, aveva condannato, applicata la diminuente del rito: COGNOME NOME (in relazione ai reati di cui ai capi 1, reato di partecipazione alla associazione con posizione subordinata rispetto a COGNOME e COGNOME da cui ricevevano lo stupefacente che poi rivendevano al dettaglio sulla piazza di Gravina in Puglia ad assuntori e tossicodipendenti, 29, di cui agli artt. 81 cod pen e 73 d.P.R. 309/90), e COGNOME NOME (in relazione ai reati di cui ai capi 1, reato di partecipazione alla associazione con posizione subordinata rispetto a COGNOME e COGNOME, da cui ricevevano lo stupefacente che poi rivendevano al dettaglio sulla piazza di Gravina in Puglia ad assuntori e tossicodipendenti, 25, di cui agli artt. 110, 81 cod pen e 73 d.P.R. 309/90), alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, unificati sotto il vincolo della continuazione e riconosciute attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; COGNOME alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa, riconosciutolo colpevole delle condotte a lui ascritte al capo 3, unificate sotto il vincolo della continuazione e riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva- ha riconosciuto a COGNOME le circostanza attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione, confermando, nel resto, per quanto in questa sede interessa, la sentenza del Tribunale.
Hanno proposto tempestivo ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
2.1. Il ricorso di COGNOME NOME è affidato a due motivi.
2.1.a. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente carente ed illogica, con riferimento al reato di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, non avendo in tesi la Corte territoriale adeguatamente risposto alle censure difensive in ordine alla sinteticità del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME in ordine a dati di condotta (non adeguatamente riscontrati aliunde, insufficienti risultando contatti telefonici ed incontri coi coimputati) che denotassero adesione e contributo concreto prestato dal ricorrente al programma associativo e, comunque, all’accertamento di concreti indici di appartenenza del ricorrente al consesso de quo.
2.1.b. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente carente ed illogica, con riferimento al diniego del riconoscimento delle circostanze generiche con giudizio
di prevalenza, valutate invece equivalenti alle contestate aggravanti in virtù della propensione dell’Argentiere a relazionarsi coi vertici del gruppo ed a prestarsi ad attività avventizie, e della mancata emersione di effettiva resipiscenza.
2.2. Il ricorso di Gaudino è affidato ad un unico motivo con cui lamenta omessa valutazione in tema di sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen..
2.3. Il ricorso di COGNOME NOME è affidato a un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove -specificamente le dichiarazioni del collaboratore COGNOME asseritamente riscontrate da molteplici conversazioni intercettate- ai fini della configurabilità dell’ipotesi di partecipazione associativa. La Corte di appello avrebbe del tutto trascurato la posizione del COGNOME quale mero assuntore di stupefacente, e la realtà dei contatti con i coimputati, COGNOME COGNOME e COGNOME assolti dal reato associativo, così incorrendo in travisamento della prova disponibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Entrambi i motivi del ricorso proposto nell’interesse di Argentiere, per vizio di motivazione della sentenza, sono inammissibili.
1.2. Alle pagine 100 e seguenti della motivazione della sentenza impugnata la Corte di appello ha premesso l’attendibilità intrinseca ed estrinseca riconosciuta al propalante COGNOME e neppure messa in dubbio dalla difesa, e letteralmente riletto le sintetiche, ma chiare e oltre modo significative dichiarazioni dello stesso che, sull’Argentiere «riferì che si trattava di “un ragazzo che lavorava per loro” cioè spacciava per lui, per NOME COGNOME e COGNOME, aggiungendo che COGNOME è colui che “maneggiava” le armi del gruppo», inferendone, alla luce delle acquisizioni derivanti dalle conversazioni intercettate, trattarsi di partecipe al sodalizio.
Ha, poi, rilevato come i contatti significativi andassero ben oltre quelli rilevanti ai fini dei tre episodi in concreto contestati, e, richiamate le considerazioni ed argomentazioni svolte a proposito della prova dei reati ‘fine’ dal Tribunale, nuovamente fatto solo esemplificativamente cenno a taluni dialoghi intercorsi nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio 2017, attestanti la convocazione dei sodali per comunicazioni di rilevanza “sociale”.
1.2.a. Il motivo risulta, dunque, inammissibile, per genericità, intrinseca ed estrinseca, in quanto meramente contestativo e non puntuale nella lettura e nella censura delle motivazioni rese.
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 261094).
E’ inammissibile, anche, perché sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione, vorrebbe introdurre, in realtà, una non consentita rivalutazione degli elementi di prova.
1.2.b. E’, comunque, manifestamente infondato, in quanto la motivazione resa in tema di ritenuta partecipazione alla associazione di cui al capo 1 è, non solo, correttamente dedotta in aderenza al dato normativo ed alla sua interpretazione datane da questa Corte di legittimità, ma, anche, sufficientemente motivata con argomentazioni prive di illogicità.
Osserva il Collegio che, quanto alla partecipazione alla associazione, si è al cospetto di un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice. Si è precisato che, ai fini della determinatezza dell’imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l’indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante, in questo caso invece puntualmente dedotto. In termini Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 – 01 ; laddove si dice che la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale di per sé idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme
di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (così Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022 ) Rv. 282838 – 01). Fermo restando che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato ( cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 – 01).
La partecipazione del ricorrente è dalla Corte affermata sulla base di una lettura sinergica e complessiva del compendio investigativo disponibile come sopra rappresentato, che qui si richiama, da integrarsi, per quanto testé argomentato, con tutto ciò che risulta dalla sentenza di primo grado, sicché la intraneità al sodalizio di Argentiere è stata correttamente ritenuta e motivata.
A fronte delle dedotte, composite, risultanze investigative, e a sostegno della affermata intraneità vale l’accertamento dei dedotti facta concludentia, quali i contatti continui anche cogli acquirenti oltre che le direttive/autorizzazioni impartite ai sodali.
Come affermato da questa Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019 Ud. (dep. 23/08/2019) Rv. 276701 – 06 «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale.»
1.2. Inammissibile, per genericità intrinseca ed estrinseca, oltre che perché mira ad una rivalutazione di merito non consentita nella presente sede di legittimità, anche il secondo dei motivi del ricorso nell’interesse di Argentiere.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01).
Inammissibile per genericità, intrinseca ed estrinseca, è il ricorso proposto nell’interesse di Gaudino (si rinvia, per le argomentazioni in diritto, ai precedenti punti della presente motivazione). Assertivamente contesta il ricorrente l’assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., senza nulla più argomentare né confrontarsi con l’ampia motivazione resa dalla Corte di appello e
dal giudice dell’udienza preliminare prima, confermata in tema di responsabilità.
Inammissibile è, infine, anche il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
2.1. Alle pagine 105 e seguenti della motivazione della sentenza impugnata la Corte di appello ancora una volta ha premesso l’attendibilità intrinseca ed estrinseca riconosciuta al propalante COGNOME e non messa in dubbio dalla difesa, e letteralmente riletto le sintetiche, ma chiare e oltre modo significative dichiarazioni dello stesso che, sul Pisicoli, ha rilevato «se si vanno a leggere con attenzione le parole del COGNOME si cognlie come, pur avendo prima affermato detto COGNOME. Lui spaccia marijuana ed hashis, però non è un cliente mio fisso proiprio, ha preso parecchie volte le … le panette. Spaccia a Gravina, ma non è uno spacciatore, spende 50-60 euro al giorno, non è un granchè”, ha poi individuato il COGNOME tra u suoi pusher di riferimento, tra quelli, cioè che, quando era ai domiciliari, potevano accedere al “locale ” dove lo stupefacente veniva trattato (c.d. ‘pesci piccoli’), citandolo tra quelli che lavorano per lui : NOME NOME detto “COGNOME” lavoravano tutti per me”. Le parole iniziali del mariani vanno dunque considerate come una indicazione di ‘pesce piccolo’. Quando disse ‘npon è uno spacciatore’ intendeva cioè sostenere che non fosse un ‘grosso’ spacciatore .
Ha, poi, anche in questo caso rilevato i contatti significativi con partecipi del gruppo evidenziando, tra gli stessi, quelli inerenti a rapporti di dare avere relativi agli affari del gruppo di sodali, e in particolare i maggiorenti dello stesso.
2.2.a. Il motivo risulta, dunque, inammissibile, per genericità, intrinseca ed estrinseca, in quanto meramente contestativo e non puntuale nella lettura e nella censura delle motivazioni rese (si rinvia, per le argomentazioni in diritto, ai precedenti punti della presente motivazione).
E’ inammissibile, anche, perché sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione, vorrebbe introdurre, in realtà, una non consentita rivalutazione degli elementi di prova.
2.2.b. Inammissibile e comunque manifestamente infondata anche la censura relativa al postulato travisamento della prova.
Si premette che non risulta essere stata espressamente formulata analoga censura in appello e che la mancata contestazione dell’evenienza col ricorso presso questa Corte già candida il motivo alla inammissibilità.
È inammissibile il ricorso per cassazione con’cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex nnultis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME Rv. 270627 – 01).
In ogni caso ci si trova al cospetto di una «doppia conforme» di merito.
Come chiarito da questa Corte, in caso di «doppia conforme» il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).
Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il dato probatorio asseritannente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283777 – 01).
Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, COGNOME, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME, n.m.).
E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che i travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01).
Nessuna di tale evenienze è apprezzabile nel caso di specie.
Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567 – 01)
E, al fine e comunque, la partecipazione del ricorrente é dalla Corte affermata sulla base di una lettura sinergica e complessiva del compendio probatorio disponibile
come sopra rappresentato, che qui si richiama, da integrarsi, per quanto testé
argomentato, con tutto ciò che risulta dalla sentenza di primo grado, sicché la intraneità al sodalizio di Pisicoli è stata correttamente ritenuta e motivata.
A fronte delle dedotte, composite, risultanze e a sostegno della affermata intraneità vale l’accertamento dei dedotti
facta concludentia, quali i contatti
continui anche con gli acquirenti, oltre che le direttive/autorizzazioni impartite ai sodali.
4. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto
conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato
senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025
Depositata in Cancelleria