Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36134 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente come sostituto processuale con delega orale dell’avvocato COGNOME del foro di LATINA in difesa di:
NOME l’AVV_NOTAIO FORO ROMA
il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermato la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice p indagini preliminari del locale Tribunale che, dichiarato non doversi proceder confronti dell’imputata per l’intervenuta prescrizione dei contestati reati dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di cui all’art. 74, commi e dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in qualità di par dell’associazione finalizzata al commercio di hashish, creata e capeggiata dai f COGNOMECOGNOME
1.2. Il primo Giudice ha ricostruito i fatti in base al compendio probatorio costituito dagli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche ed amb dall’attività di p.g. sul territorio (perquisizioni e sequestri) e dalle dichiar dal coimputato COGNOME NOMENOME marito dell’imputata, divenuto collaboratore giustizia, oltre che dal contributo reso da altri collaboratori di giustizia.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputata solleva i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., per avere la Corte territ erroneamente interpretato l’atto di appello e ritenuto non proposte censure avv la contestata associazione ed i singoli reati fine dichiarati prescritti. Tuttavia nell’atto di appello, l’imputata ha puntualmente attinto il capo della sentenza veniva affermata la sua responsabilità per il reato contestato al capo 1) della r detta impugnazione doveva necessariamente ritenersi estesa a tutte le condot partecipative, tra le quali quelle descritte e contestate autonomamente come r fine (per i quali è intervenuta declaratoria di prescrizione), in quanto si tra condotte attraverso cui si è concretamente esplicata la partecipazione e l’ap della ricorrente all’associazione. Sostiene la difesa che, se anche si riteness sussunte nell’atto di appello le condotte di partecipazione, occorre considerare declaratoria di prescrizione non è equiparabile ad una pronuncia di sussistenza fatti contestati e, pertanto, il fatto che l’imputato abbia in qualche modo p acquiescenza alla statuizione di prescrizione non implica un’insanabile contraddizi con l’impugnazione del capo relativo alla partecipazione. L’imputata, peraltro, aveva interesse ad impugnare il capo relativo all’associazione perché nolile .,t er: mai stato contestato il ruolo di promotrice della stessa. Sicché la TARGA_VEICOLO risolverebbe in una carenza di motivazione;
2.2. Violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. per avere motivato per relationem sui capi relativi all’associazione ed ai reati-fine contestati sub 26), 27), 28), 29, 38) della rubrica. Costituisce insegnamento della Suprema Corte quello per il quale è riten
vizio di motivazione il ricorso alla motivazione per relationem, allorquando si accerti e constati che i motivi specifici erano stati articolati nell’atto di appello. Il Giudi appello incorrerebbe poi nella violazione dell’obbligo di motivazione, per non avere dato compiutamente conto degli specifici motivi di impugnazione proposti;
2.3. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie, nonché violazione degli artt. 42,43, 110 cod. pen., e 533, 546 cod. proc. pen. Il riferimento è alle condotte di cui ai capi dichiarati prescrit rispetto alle quali la difesa, richiamate le circostanze valorizzate dai Giudici di merito le disattende affermandone la non corrispondenza rispetto al compendio probatorio. Secondo la difesa, in ragione dell’anzidetto travisamento la Corte è pervenuta a ritenere che l’imputata non fosse soltanto connivente passiva, ma avesse piena consapevolezza dell’illiceità dell’attività svolta dal marito e dal cognato e ad essa partecipasse con altrettanto consapevole contributo. L’atto di appello era, si sostiene, incentrato sul ruolo e sulle condotte contestate ai capi dichiarati prescritti. Nell sentenza impugnata mancherebbe completamente la disamina delle dichiarazioni del marito in ordine al ruolo dell’imputata e alle condotte alla stessa ascritte, ancorché provengano da soggetto ritenuto attendibile. Mancherebbe inoltre una puntuale disamina degli elementi a sostegno dell’elemento psicologico dei reati contestati sotto il profilo della distinzione tra connivenza e concorso;
2.4. Violazione dell’art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90, in relazione al contributo fornito dall’imputata (domiciliata presso il Servizio Centrale di Protezione, essendo stata riconosciuta come collaboratrice di giustizia e sottoposta al programma di protezione). La Corte territoriale, reputando di nessuna utilità e consistenza l’apporto dichiarativo fornito, perché si sarebbe risolto nella conferma di dati ed elementi probatori già consolidati, non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’attenuante speciale di cui all’art. 7 comma 7, d. P.R. 309/90. Il difensore evidenzia che la giurisprudenza non contiene alcun richiamo al momento in cui interviene l’apporto dichiarativo, alla posizione di intraneo o estraneo all’associazione, ma insiste solo sul ravvedimento del collaboratore e sul fatto che le sue dichiarazioni concorrano ad evitare che il reato associativo sia portato ad ulteriori conseguenze: il che, nella specie, sarebbe avvenuto, atteso che la Corte territoriale riconosce che l’imputata ha anche indicato i nomi di diversi associati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. GLYPH Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che scarsamente intelligibile. La sentenza impugnata ricorda (p. 3), invero, che le censure svolte nell’atto di appello e funzionali all’assoluzione dell’imputata avevano ad oggetto il contributo dalla stessa prestato per il perseguimento dei fini del sodalizio criminoso; ed ha sottolineato come la difesa non abbia posto in discussione la partecipazione a4 . cosiddetti reati-fine contestati all’imputata, in ordine ai quali è intervenu declaratoria di improcedibilità per prescrizione, non risultando per tali fattispecie né la rinuncia alla causa estintiva né una richiesta di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha legittimamente utilizzato l condotte relative ai reati-fine dichiarati prescritti per dar conto dei fatti storici in rappresentati ed afferenti ai rapporti intercorrenti tra l’odierna ricorrente e appartenenti al sodalizio in questione e della piena consapevolezza in capo all’imputata di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione. La prescrizione, infatti, comporta l’estinzione del reato, per cui non può più procedersi in ordine allo stesso, ma non certo l’estinzione del relativo fatto storico. Ne consegue anche l’inammissibilità del secondo motivo, per manifesta infondatezza.
Per le medesime ragioni è inammissibile anche il terzo motivo, volto peraltro a contestare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalla Corte territoriale, la qual ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali la condotta della prevenuta non può qualificarsi in termini di connivenza non punibile. Ha sul punto osservato, con puntuale e diffusa indicazione delle circostanze (pp. 4, 5, 6) che lo comprovano, che la COGNOME non era una passiva spettatrice degli illeciti traffici risultando, vicever provato che ella fosse più che consapevole di fornire un contributo prezioso all’associazione che si è tradotto nei seguenti termini, richiamati nella sentenza impugnata: almeno in due occasioni, ha condotto la autovettura, su richiesta di NOME COGNOME, sul luogo, sempre lo stesso, dove era stato organizzato l’incontro con l’acquirente NOME; ha collaborato con il marito, mentre questi era impegnato alla guida, a mantenere i contatti con il cognato per ricevere le informazioni necessarie a portare a termine la consegna di un rilevante quantitativo di hashish a Messina; si è fatta latrice dei messaggi provenienti da NOME e, infine, dopo l’arresto del coniuge, proprio per evitare che gli affari già in essere potessero subire uno stallo, unitamente al cognato, COGNOME NOME ha incontrato dapprima un cittadino nordafricano a Napoli e poi si è recata, su una vettura diversa rispetto a quella del cognato che fungeva da staffettista, a Sibari di Cassano allo Ionio, svolgendo in tale occasione il ruolo di corriere. Sostiene, in conclusione sul punto, la Corte territoriale che gl elementi raccolti «sono talmente tanti e di tale univoca interpretazione da non lasciar residuare alcun dubbio in ordine alla partecipazione dell’imputata all’associazione di cui al capo 1) dell’imputazione».
Anche sul diniego dell’attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 74 d.P.R. 309/90 la motivazione della sentenza di appello si appalesa immune dalle sollevate censure. La Corte distrettuale, invero, ha ricordato che l’imputata, oltre a ribadire la propria estraneità ai fatti, non ha fornito «alcun apporto conoscitivo ulteriore né significativo rispetto a quanto già oggetto di accertamento attraverso le indagini tecniche espletate, limitandosi a confermare ciò che certo non poteva negare, ossia di essere presente insieme al marito durante alcune consegne di hashish”, concludendo nel senso che la collaborazione offerta era priva di effettivo contenuto.
Giova peraltro ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio a mente del quale, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell’attenuante della collaborazione di cui all’articolo 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall’imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l’attività complessiva del sodaliz criminoso (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, COGNOME.G. e altri in proc. Cursale e altri, Rv. 270656).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prsdnte