Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Lametia Terme il 31/01/1990
avverso la ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parzia accoglimento della istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza emessa il 14 ottobre 2024 dal Giudice per le indagi preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura caut della custodia in carcere, ha annullato la ordinanza limitatamente al reato di capo 144, confermandola in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 129 (art. 74 d 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente, la prima facente capo a NOME COGNOME quale stabile acquirente, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.; la seconda, facente capo a NOME COGNOME quale capo e promotore, dopo l’arresto d COGNOME) e ai reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 133, 136, 139, 142 148, 164, 193 aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., nonché agli analoghi capi 107-111, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 149.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e v cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione sub 2.
In realtà, il dato captativo restituisce una fitta rete di rapporti tra NOME e COGNOME, questi quale acquirente del primo, nell’ambito della quale no compare NOME COGNOME per cui è illogico sostenere l’appartenenza del COGNOME a sodalizio Cracolici in base agli incontri tra COGNOME e Cracolici. In ogni caso, punto di vista oggettivo, essere acquirenti abituali non è mai stato significat appartenenza e – da un punto di vista soggettivo – successivamente all’arr del COGNOME, COGNOME ha avuto solo un contatto con NOME COGNOME: la isola conversazione del prog. 488 del 24.4.2022 tra i due rafforza la tesi della estr del COGNOME al sodalizio.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e v cumulativo della motivazione in relazione al ruolo di capo e promotore sub 129.
In realtà, il ruolo apicale può essere riconosciuto al solo COGNOME che è colu conclude le trattative con i fornitori, restando il COGNOME all’oscuro d potendosi – tutt’al più considerarsi come soggetto alle sue dipendenze. Anche telefonata dal carcere tra COGNOME e NOME COGNOME ed i figli depone in tal se altrimenti dovendosi demandare adempimenti di rilievo (recupero crediti mantenimento rapporti con gli acquirenti) al COGNOME; come pure la conversazione tra COGNOME e COGNOME riportata a pg. 10 della ordinanza neutralizza l’attrib apicale al COGNOME.
Del resto, gli unici episodi collocati temporalmente dopo l’arresto di COGNOME sono i capi dal 107 al 125, dai quali non si desume alcun elemento significat nella direzione di una posizione verticistica del COGNOME. I capi 131, 132, 133, 139, 149 e 193 danno solo conto del fatto che COGNOME acquista stupefacente da Cracolici per poi consegnarlo a Caruso, dettando la quantità e le modalità de successiva spartizione, mantenendo il COGNOME sempre una posizione subordinata al COGNOME. Quanto, infine, ai capi 136, 142, 145 e 148, e danno conto del fatto che è il COGNOME a detenere la sostanza stupefacente – coca – che venderà a Vescio che deciderà lui a chi cederla.
Del resto, è la stessa ordinanza genetica, a pg. 475, a definire il COGNOME q spacciatore al dettaglio nell’ambito associativo.
2.3. Con il terzo motivo, violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., mancan nella specie la consapevolezza da parte del COGNOME della finalità agevolatrice sodalizio mafioso, non essendo sufficiente la semplice conoscenza dell’esistenza detto sodalizio facente capo al Cracolici cl. 71. Ancor di più, il COGNOME non è stato condannato per reati di mafia, non trattandosi di elemento notoriament ritenuto vicino a una consorteria criminale, non essendosi manifestata all’este la sua mafiosità.
2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge in ordine alle esigenze cautela non essendo stato considerato lo stato formale di incensuratezza dell’indagato costanza della mancanza di riscontri dal 2.08.2022 e del contratto di lavor tempo indeterminato del Caruso dal 07.09.2023, dovendosi l’attualità dell esigenze desumersi da specifici elementi di fatto, valutazione non operata d Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato, lambendo l’inammissibilità nella parte in cu propone una rivalutazione del compendio indiziario.
2.1. L’ordinanza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici desunto la partecipazione del ricorrente al gruppo criminale facente capo NOME COGNOME, capocosca di Maida e Cortale e dominus della consorteria mafiosa sub 1, sulla base dello stabile rapporto di fornitura da questi assicurat risultandone il principale canale di approvvigionamento – al gruppo facente cap al COGNOME, del quale il COGNOME è indicato quale capo e promotore. Afferma, del pa incensurabilmente, la consapevolezza e volontà del COGNOME di partecipare all associazione sub 2) sulla base dell’esposto compendio captativo che dà conto della
intermediazione svolta da NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME nei confronti del Cracolici per accordarsi sul rapporto di fornitura, avendo immediati risco positivi (v. capi 131, 132, 135 e 140, aventi ad oggetto cessioni di un k marivana alla volta). La ordinanza, del tutto correttamente, assume che di t rapporto il COGNOME è direttamente partecipe non solo perché ha partecipa personalmente ad alcuni incontri con Cracolici, ma anche perché, dopo l’arresto COGNOME, ha personalmente continuato il rapporto di fornitura con COGNOME (v. ca 107), documentandosi – attraverso il dato captativo considerato – lo stab rapporto affaristico instaurato, che si intende mantenere e rafforzare conversazioni n. 488 del 24.4.2022 e n. 415 del 25.3.2022 tra COGNOME e COGNOME così smentendo le deduzioni difensive – oggi riproposte – circa l’insussistenz uno stabile rapporto tra COGNOME e COGNOME.
2.2. Ritiene questo Collegio che la ordinanza impugnata abbia fatto buon governo del principio di legittimità secondo il quale ai fini della configurabili delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l’e tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall’interes immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussist anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità de personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgim dell’attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME Rv. 2856 designandosi il vincolo di partecipazione associativa tra fornitore e acquir qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rap sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio cri (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
Il secondo motivo, volto a contestare la posizione apicale del ricorre nell’ambito dell’associazione sub 129, è genericamente proposto per ragioni in fatto.
Il ricorrente, invero, è del tutto correttamente individuato quale diutu collaboratore del COGNOME sia con riguardo alle trasferte per l’approvvigionamen del narcotico sia per la successiva fase di smistamento, preparazione delle do spaccio. Si valorizza, ai fini della ascritta partecipazione apicale, il progetto di costituire e mantenere un rapporto stabile con NOME COGNOME e l successiva esigenza di gestire i futuri rifornimenti, stabilire i quantitativi da e i prezzi da praticare, l’affronto di problemi insorti per conflitti con altre fino alla decisione del COGNOME di far rapportare il COGNOME direttamente co COGNOME. Si valorizza, infine, la prosecuzione dei rapporti da parte del COGNOME
il COGNOME, dopo l’arresto del COGNOME, di cui intendere saldare i debiti COGNOME.
Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse in qua l’inammissibilità dei motivi sulla duplice partecipazione associativa determin carenza di interesse sulla questione riguardante la aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagat proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione si volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazi giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489 – 01), nell specie insussistente vigendo la duplice presunzione, sull’ an e sul quomodo della misura per la confermata duplice partecipazione associativa.
Il quarto motivo è genericamente proposto rispetto alla valutazione espressa dalla ordinanza che ha rilevato la mancanza di allegazioni da parte de difesa idonee a superare la doppia presunzione cautelare posta in relazione a fattispecie associative, di cui una aggravata ex art. 416-bis cod. pen., di complessa ed efficace struttura.
Alle allegazioni difensive – oggi reiterate – la ordinanza, senza incorrer vizi logici e giuridici, ha opposto la documentata spiccata pericolosità del ricor desumibile dalla sua professionalità delinquenziale e dalla sua capacità di occup una posizione criminale di rilievo, rispetto alla quale non vale a dimostrar cambiamento di vita la mera allegazione del contratto di lavoro, senza buste pag E’, inoltre, valutata anche la inincidenza del lasso temporale tra le con accertate e la applicazione della misura, in assenza di prova di rescission contesto delinquenziale di appartenenza, tenuto anche conto della prosecuzione della attività criminosa dopo l’arresto del COGNOME.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 9 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm
disp. att. cod. proc. pen.
1-ter,
Così deciso il 28 marzo 2025.