Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1093 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Formia il 17/10/1976 avverso l’ordinanza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore C enerale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’annui amento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Trib male di Roma che, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato la misi ra degli
arresti domiciliari applicata nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 74 c .P. 309 del 1990.
Deduce tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessa -i per la motivazione.
1.1. Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, anch dal punto di vista soggettivo, e alla individuazione del ricorrente quale ogge to delle conversazioni intercettate, nonché il travisamento della prova con riferimE nto alle s.i.t. rese da NOME COGNOME. Deduce il ricorrente che, a fronte dei r iotivi di riesame in cui, tra l’altro si rappresentava il mancato coinvolgimento del ri -:orrente nei reati fine del sodalizio (essendo stata rigettata la richiesta cautelare in ralazion al reato di cui al capo 11) o in conversazioni reputate utili ai fini di detto giudizi Tribunale ha confermato la misura cautelare facendo ricorso ad una mot vazione illogica e contraddittoria.
In particolare, si deduce che il Tribunale ha valorizzato una conversazion e tra COGNOME e la sua compagna del 23/12/2020, considerandola quale riscor tro alle dichiarazioni tra COGNOME e COGNOME, omettendo di valutare l’eccezione c ifensiva circa l’impossibilità di individuare il Salera quale oggetto della conve sazione esclusivamente sulla base della geolocalizzazione, tenuto conto delle dimensioni di INDIRIZZO e del fatto che l’auto era in movimento. Si aggiunge, inoltre, l’irrilevanza della conversazione del 4 gennaio 2021 in cui COGNOME riferiva COGNOME: di avere appreso da COGNOME che COGNOME era infastidito dalla notizia della spnratoria. Parimenti irrilevante è il mancato riscontro alle dichiarazioni di COGNOME ciro i il fatto che COGNOME era stato costretto a cedere il proprio locale a un pusher de gruppo COGNOME, pusher con il quale, nelle s.i.t. rese, il COGNOME stesso ha r Ferito di avere esclusivamente un rapporto amicale.
1.2. Con il secondo e terzo motivo, tra loro logicamente connessi, dec uce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussisten a delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, stante il rilevante lasso te nporale intercorso tra le condotte criminose (risalenti a gennaio 2021) e l’emissiole della misura cautelare (20/3/2024), l’assenza di reati fine contestati al ricorrent il su ruolo marginale, l’esito negativo della perquisizione all’atto dell’esecuzione della misura e il suo inserimento in un contesto familiare stabile. Ad avviso del ric3rrente, tali elementi consentono di superare la presunzione di cui all’art. 275, commn 3, cod. proc. pen., valorizzata, invece, dal Tribunale in considerazione della professionalità e stabilità del sodalizio e dell’assenza di un’attività stabile del ricorrente. R leva,
riguardo, il ricorrente che, mentre il primo elemento attiene esclusivamE nte alla gravità del fatto, il secondo è smentito dalle conversazioni intercettate n cui i ricorrente viene indicato come “il muratore”. Il Tribunale, inoltre, ha erroneamente ritenuto che l’associazione abbia continuato ad operare dopo gli arresti del 6 gennaio 2021, travisando il contenuto delle intercettazioni da cui emerge la preocci pazione dei soggetti intercettati detti arresti e, soprattutto, la cessazione delle atti criminose, al più, nel gennaio 2021.
Si aggiunge, ancora, l’insufficienza delle considerazioni relative alla pei sonalità del ricorrente stante la risalenza (3 luglio 2000) dell’unico carico pendente pl)-r – rissa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all’esame degli ulteriori motivi dedotti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la prova de vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di “facta concludenti -a”, quali i contatti continui tra gli spac :iatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni nece5sari pe le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarc iico ch mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rient anti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 4; 291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, de p . 2013, COGNOME, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, COGNOME, Rv. 237)02). Si è, infatti, condivisibilmente affermato, estendendosi un principio già afferri – ato con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., che, trattandosi di un reato forma libera, detta condotta può realizzarsi in forme diverse, purché si tradii :a in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto c le in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriniinatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 282139).
2.1. Quanto alla possibile rilevanza della commissione di uno o più reati fine, quale indice sintomatico della partecipazione al sodalizio, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pur non essendo indispensabile la loro comn – issione, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai singoli reati fine (così, dE ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 – 02), E nche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggetth o della
partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche opera tive del gruppo criminale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruza do, Rv. 276701 – 06). Di contro, una recente pronuncia di questa Corte ha esclusp che la sola commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, rappresenti, d per sé, una base fattuale idonea ad integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i -apporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferiment al ruol esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/C1/2022, COGNOME, Rv. 282838).
2.2. Va, infine, considerato che la partecipazione all’associazione final zzata al traffico di sostanze stupefacenti è stata ritenuta configurabile anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti (cfr. Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 251574; Sez. 5, n. 291 del 17/03/1997, COGNOME, Rv. 208231), a condizione che sussistano specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di mer to sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità dell'”affectio societatis”, quali, in particolare, la durata dell accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obietti) a che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/13/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 2 n 9881).
Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto he tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità at: rave le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, as5 urna le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui inte ruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudic e dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’op !ratività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.
Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazi me ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono a droga
nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di f3r parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizza; ione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negcziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera del ‘attivit individuale, per sussumerlo nell’ambito di un rapporto societario, quale e emento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell’ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria au:onornia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
3. L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali consolidati princip ed ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria degli elementi indiziari, desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME e di S . ragano, nonché dalle conversazioni intercettate, che appaiono sintomatici, da un la o, della sussistenza di un rapporto sinallagnnatico tra il ricorrente e COGNOME avente ad oggetto l’acquisto di cocaina da parte del primo, e, dall’altro lato, dell’atività spaccio svolta da COGNOME. Depone in tal senso la stessa conversazione valorizzata nell’ordinanza in cui COGNOME, mentre transitava a bordo della sua auto in una via dove è ubicata l’abitazione del ricorrente / affermava che «vende roba con I i pala e nessuno gli dice niente», locuzione che il Tribunale, in ragione delle rLultanze emergenti dalle geolocalizzazione, ha considerato riferita alla persona del ric wrente.
Il Tribunale ha, tuttavia, omesso di argomentare in merito alla desumibil tà dagli elementi indiziari agli atti di alcuno degli indici, esemplificativamente ripo tad n precedente paragrafo, sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodali :Io e del ruolo svolto.
Dall’ordinanza impugnata non emerge, infatti, con chiarezza quale sia il ruolo attribuito a COGNOME, se di pusher per conto del gruppo ovvero di stabile acqu · -ente di sostanza stupefacente. In entrambi i casi, alla luce di quanto affermato nel precedente paragrafo, la motivazione sul giudizio di gravità indiziaria appare gravemente insufficiente ad evidenziare, nei termini di qualificata probabilfi propri della fase cautelare, che il ricorrente agisse consapevolmente nel ‘ambito dell’organizzazione criminale e per il perseguimento dei suoi scopi.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata va annui ata rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’E 3 comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente