Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40861 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40861 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore: per il ricorrente COGNOME NOME sono presenti entrambi i difensori avvocato COGNOME NOME del foro di COSENZA e avvocato COGNOME NOME del foro di LAMEZIA TERME. I difensori presenti dopo aver ampiamente esposto separatamente le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso, insistono nell’accoglimento chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con ordinanza in data 13 Marzo 2023 ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip distrettuale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato associativo di cui all’art.74 DPR 309/90 per avere partecipato a sodalizio criminoso impegNOME nella commercializzazione di stupefacente nel quartiere “Ciampa di Cavallo” di Lamezia Terme nell’ambito di struttura facente capo alla famiglia COGNOME, quale uomo di fiducia della stessa e punto di collegamento con la diramazione riconducibile a COGNOME NOME.
2. Il giudice del riesame dopo avere illustrato le fonti di prova costituite da esito di intercettazioni telefoniche, attività di osservazione controllo e sequestro degli investigatori, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare COGNOME e COGNOME) che avevano già costituito la base di precedenti attività investigative e dopo avere delineato i caratteri e le diramazioni operative dell’organizzazione criminosa diretta da COGNOME NOME e da suo figlio NOME, evidenziava gli elementi indiziari a carico del COGNOME costituiti essenzialmente dall’esito di captazioni telefoniche.
In particolare il Tribunale del riesame ravvisava gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in quanto stabilmente impegNOME in attività di spaccio quale diretto collaboratore della COGNOME presso il quartiere Ciampa di Cavallo in Lamezia Terme e, in particolare, quale referente fiduciario del COGNOME il quale gli rivolgeva ammonimenti e disponeva ordini, rammentando al contempo la propria generosità nei confronti degli affiliati sottoposti a carcerazione ma pretendendo che lo stupefacente consegNOME a coloro che operavano in Ciampa di cavallo venisse pagato con regolarità, riferendosi in particolare al cogNOME del prevenuto COGNOME NOME. In altra occasione favoriva un incontro tra il COGNOME e il proprio genitore, in un momento di forte fibrillazione dell’organizzazione in ragione di sequestri di stupefacente. In sostanza l’intraneità all’organizzazione veniva desunta dall’intimo rapporto fiduciario e di servizio prestato dal COGNOME a favore del COGNOME.
Quanto alle esigenze cautelari, evidenziava che sebbene i reati fine fossero risalenti, la veste assunta dal COGNOME all’interno dell’associazione e la disponibilità offerta ai sodali anche dopo l’arresto di capi delle singole diramazioni quali la COGNOME e in assenza di qualsiasi elemento da cui desumere la recisione dei rapporti con gli altri sodali, rendevano attuali le esigenze
cautelari concernenti il pericolo di recidivanza criminosa, che neppure avrebbero potuto essere soddisfatte con la misura custodiale domestica stante la inadeguatezza di eventuali presidi di controllo a distanza, tenuto conto del fatto che lo stoccaggio e la cessione degli stupefacenti avvenivano presso il domicilio.
Avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sia in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria, sia in relazione alla ricorrenza ed alla graduazione delle esigenze cautelari da soddisfare e alla selezione della misura da applicare.
Quanto alla gravità indiziaria il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la intraneità del COGNOME al sodalizio assumendo che lo stesso fosse inserito in una fiorente attività di spaccio nell’ambito della diramazione dell’organizzazione che spacciava nel quartiere Ciannpa di cavallo in assenza di specifiche contestazioni di reati fine, né lo stesso era stato indagato nel procedimento “Scacco alla Regina” posto dal Tribunale quale antecedente investigativo per delineare l’ambito criminale e il contesto associativo in cui si trovava ad operare il COGNOME, né nei confronti del ricorrente erano state rivolte dichiarazioni etero accusatorie di collaboratori di giustizia, di talchè risultava del tutto apodittica l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata nella quale si riconosceva il COGNOME quale persona stabilmente dedita allo spaccio nel territorio di riferimento. Sotto diverso profilo denuncia il travisamento della fonte di ricerca della prova costituita dalle intercettazioni telefoniche da cui il collegio ricavava che COGNOME NOME fosse uomo a disposizione della famiglia COGNOME atteso che l’ammonimento sul rispetto dei tempi di pagamento dello stupefacente era rivolto a COGNOME NOME il quale risultava indagato quale soggetto con funzioni verticistiche nell’organizzazione dello spaccio in “Ciampa di cavallo”, mentre in relazione ai procurati incontri del COGNOME con il suddetto COGNOME NOME e con il padre NOME, a seguito di imperativa richiesta del COGNOME, rileva la totale neutralità di dette condotte, in quanto non indicative né di una partecipazione del ricorrente all’attività illecita di spaccio, né di una stabile messa a disposizione dell’organizzazione criminale, atteso che ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art.74 d.P.R. 309/90 la giurisprudenza valorizza non già il profilo dell’affiliazione, quanto il contributo operativo e funzionale alla realizzazione dei reati fine, mentre il COGNOME risultava del tutto immune da contestazioni sul punto mentre, sotto il profilo statico, la “messa a disposizione” del capo dell’organizzazione costituiva valutazione assolutamente arbitraria e congetturale, non ricavabile dagli stralci di intercettazioni acquisite.
Quanto alle esigenze cautelari denuncia, quale vizio motivazionale, il distacco temporale dell’epoca di commissione del reato e della brevità cronologica del contributo che sarebbe stato fornito dal COGNOME, tenuto conto che le azioni sintomatiche di una partecipazione all’associazione si sarebbero svolte dal luglio al settembre 2019 a fronte di organizzazione, costituita nel 2016 e destinata alla cessazione nel novembre 2019 con l’arresto del COGNOME. Evidenzia pertanto la inattualità di esigenze cautelari nei confronti del COGNOME investito peraltro da ruolo del tutto marginale, sottoposto a cattura a distanza di tre anni dalla cessazione dell’attività illecita e del tutto incapace di ricreare dei rapporti che siano idonei a rifondare il vincolo associativo e l’assoluta carenza di motivazione in relazione al giudizio sulla concretezza e sulla attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato in relazione al denunciato vizio motivazionale concernente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME NOME in relazione al delitto associativo.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato i rtZe in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugNOME e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale ex plurimis Cass. S.U. 27/09/1995, COGNOME).
In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8.10.2008 Pagliaro Rv.241947; sez.4, n.18795 del 2/03/2018, COGNOME, Rv.269884).
I
Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, GLYPH rimanendo “all’interno” del provvedimento impugNOME, TARGA_VEICOLO ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito con la conseguenza che qui non può procedersi, per un verso a rinnovare l’apprezzamento sviluppato sulle intercettazioni e sulle ricognizioni e accertamenti eseguiti dagli inquirenti in ordine alla materialità dei fatti avvenuti sotto la loro diretta percezione.
L’ordinanza impugnata fonda il giudizio di gravità indiziaria nei confronti del COGNOME NOME in termini talmente minimali e apparenti da giustificarne l’annullamento per un rinnovato esame degli elementi di indagine.
L’assunto del Tribunale del Riesame parte da un dato, che ritiene coerente con gli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza genetica, che COGNOME NOME, al pari di COGNOME NOME, abbia fatto parte della batteria di spacciatori operanti nel quartiere “Ciampa di Cavallo” in Lamezia Terme, che costituiva una diramazione della più complessa organizzazione riconducibile alla famiglia COGNOME. La suddetta diramazione, all’epoca dei fatti per cui è indagine, era diretta da COGNOME NOME e da COGNOME NOME ma, in un vuoto di potere determiNOME dalla loro carcerazione, veniva gestita da COGNOME NOME il quale forniva istruzioni ai suoi più fedeli collaboratori che operavano in “Ciampa di Cavallo” per proseguire l’attività di spaccio pure in assenza dei loro superiori.
Tale assunto è stato poi corroborato dal Tribunale del Riesame mediante la valorizzazione di una serie di dialoghi oggetto di intercettazione ambientale in cui il COGNOME, alla presenza di COGNOME NOME chiedeva conto a COGNOME NOME dell’attività svolta, ammonendolo sulla necessità di rispettare le consegne in ordine ai corrispettivi da versare e, in altre due interlocuzioni il COGNOME chiedeva insistentemente a COGNOME NOME di metterlo in contatto, in una occasione, con COGNOME NOME e, in un’altra occasione, con il padre COGNOME NOME preoccupato per gli esiti di una perquisizione nei confronti di questi.
3.1 Coerentemente alla prospettazione difensiva contenuta nel primo motivo di ricorso la circostanza relativa alla sussistenza di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di COGNOME NOME presso “Ciampa di
Cavallo” risulta essere oggetto di una asserzione priva totalmente di qualsiasi argomento motivazionale. A differenza di COGNOME NOME, la cui posizione viene accomunata a quella del ricorrente nell’ordinanza genetica, COGNOME NOME non deve rispondere nel presente procedimento di alcuna contestazione per fatti di spaccio. Nessuna dichiarazione etero accusatoria dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME indica COGNOME NOME quale uno dei componenti della batteria di spacciatori operanti nella contrada “Ciampa di Cavallo”.
La stessa ordinanza genetica, in termini assolutamente contraddittori, nel delineare la gravità indiziaria nei confronti di COGNOME NOME (pag.120 0.C.C.) da un lato lo indica assertivamente come uno dei più fidati collaboratori di COGNOME NOME, che avrebbe portato avanti lo smercio dello stupefacente in assenza di questi, ma quando si tratta di delinearne la operatività criminale e il ruolo all’interno del sodalizio, si limita ad affermare che “Lo stesso COGNOME NOME, nel corso del dialogo di cui al progr.622/Rit 938/19, ammetteva di essersi occupato della gestione dello spaccio alla “ciampa” per fare fronte al momentaneo vuoto di potere causato dagli arresti della COGNOME e di COGNOME NOME e aveva fatto ciò impartendo istruzioni a COGNOME NOME e COGNOME NOME, facendoli subentrare nel ruolo fino a quel momento ricoperto dagli altri due”, omettendo del tutto di inserire COGNOME NOME quale soggetto destinatario di indicazioni in tal senso. Nel completare la disamina sulla gravità indiziaria in capo all’odierno ricorrente il Tribunale di Catanzaro, nell’ordinanza genetica, riportava che “per sua stessa ammissione COGNOME NOME precisava che, dal momento dell’arresto di COGNOME NOME, lui e COGNOME NOME avevano preso in mano la gestione dello spaccio di stupefacenti nel quartiere…come emerge anche dal contenuto della conversazione del 4 Ottobre 2019 allorquando COGNOME NOME informava COGNOME NOME delle decisioni assunte per la gestione del gruppo”. Anche in relazione a tale elemento di indagine, nessun indizio di correità risulta proposto a carico di COGNOME NOME, quantomeno in relazione a ipotesi riconducibile all’art.73 d.P.R. 309/90. Deve pertanto affermarsi che l’ordinanza del giudice del riesame, la quale riconosce in capo a COGNOME NOME la veste di componente della batteria di spacciatori operanti in “Ciannpa di Cavallo”, limitandosi a riportare i contenuti dell’ordinanza genetica risulta travisante, assertiva e priva di sostegno motivazionale.
Il secondo argomento utilizzato dal giudice del riesame per delineare il ruolo di associato in capo al COGNOME NOME NOME quello ricavato dal contenuto di alcuni dialoghi intercettati in ambientale nei quali il ricorrente interloquisce con COGNOME NOME NOME persona e si presta ad assecondarne gli
ordini che consistono nella richiesta di attivarsi affinchè COGNOME NOME possa porsi immediatamente in relazione con lui e, in altra occasione, per fissare un incontro con COGNOME NOMENOME padre di COGNOME NOME indagato nel medesimo procedimento per fatti concernenti la detenzione di armi custodite nell’interesse del COGNOME. In una terza intercettazione COGNOME assiste ad un dialogo in cui COGNOME NOME redarguisce COGNOME NOME per i ritardi maturati nel versamento di corrispettivi (verosimilmente derivanti dall’attività di spaccio). A prescindere dal contenuto delle intercettazioni e dalla interpretazione offerta dal giudice del riesame, che non può essere oggetto di valutazione critica in questa sede, il dato ricavato dal giudice del riesame è che COGNOME NOME è persona intranea all’organizzazione capeggiata dal COGNOME in quanto si mette a disposizione dello stesso, assecondandone i desiderata, e costituisce anello di congiunzione tra questi e COGNOME NOME certamente coinvolto, per sua stessa ammissione in attività di spaccio presso la contrada “Ciampa di Cavallo”. Il ragionamento risulta estremamente lacunoso e si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che si è soffermata a delineare le caratteristiche della partecipazione alla associazione dedita alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui all’art.74 d.P.R. 309/90.
4.1 in generale tale partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso, mentre deve essere esclusa, quale indice della partecipazione, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692); in particolare deve ricorrere l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione dell’indagato al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con i soggetti che prendono parte ad un’organizzazione attiva nel traffico di sostanze stupefacenti partecipando, eventualmente, ai singoli reati che ne definiscono il programma, costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (sez.3, n.9036 del 30/01/2021, COGNOME, Rv.282838-01) soprattutto allorquando, come nella specie il ricorrente non figuri quale concorrente in nessuno dei reati fine dell’organizzazione, pure a fronte di oltre 150 contestazioni di reati concernenti il traffico di stupefacente.
Nella specie è mancata del tutto la verifica, quantomeno nei termini di gravità indiziaria richiesta per la fase, di una partecipazione operativa del ricorrente, volontaria e consapevole, funzionale alla esistenza dell’organizzazione e alla realizzazione del programma criminoso, risultando la valutazione operata dal giudice del riesame ancorata all’accertamento di una mera “affiliazione”, peraltro non accompagnata da una operativa partecipazione funzionale alle finalità dell’ente.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Catanzaro, competente ai sensi dell’art.309 comma 7 cod.proc.pen., per nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art.309 co.7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 Luglio 2023.