Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7344 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cassano allo Jonio il 21/05/1987
avverso l’ordinanza emessa il 04/06/2024 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagato, che ha conclu insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 e, per più fatti, 73 d.P.R. 9 1990, n. 309.
Quanto al reato associativo, ad Abruzzese si contesta il ruolo di fornitore che, insieme ai coindagati COGNOME NOME e “ai fratelli” COGNOME, avrebbero garantito al sodalizi capeggiato da COGNOME NOME uno stabile approvvigionamento di sostanza stupefacente destinata ad essere successivamente immessa sul mercato.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione all’associazione finalizzata al traffi sostanze stupefacenti.
Il Tribunale non avrebbe indicato in concreto gli elementi e le fonti di prov dimostrativi dell’assunto secondo cui l’indagato sarebbe stato uno stabile fornitore di sostanza stupefacente per il sodalizio, essendosi limitato a valorizzare la frequenza delle consegne di sostanza stupefacente, il rapporto fiduciario e continuativo avuto dal ricorrente anche con gli altri sodali, oltre che con lo stesso COGNOME, e l’affidamento questi nei riguardi di Abbruzzese; si tratterebbe di elementi non univoci perché riportabili, in difetto di ulteriori indizi, anche sotto lo schema del reato concorsu tenuto conto che nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe indicato i soggetti fornitori intranei all’associazione.
Non avrebbero rilevante valenza, in quanto generiche, le dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME che, nel delineare i canali di approvvigionamento, avrebbero fatto riferimento “agli Abbruzzese di Cassano allo Ionio”.
L’affermazione del Tribunale, secondo cui il ricorrente sarebbe stato un affidabile canale di approvvigionamento, sarebbe peraltro in contrasto con le risultanze intercettive da cui emergerebbe come COGNOME, in una conversazione del luglio del 2021, intendesse non avere più rapporti con l’indagato; né si sarebbe tenuto conto del contenuto di altre conversazioni dimostrative del carattere instabile della fornitura.
Né, ancora, sarebbe decisivo, ai fini della prova della partecipazione, i coinvolgimento dell’indagato nei reati fine, atteso che questi dimostrerebbero al più un coinvolgimento del ricorrente nel traffico di stupefacenti ma non anche il coinvolgimento di Abruzzese con il gruppo organizzato; i rapporti, si aggiunge, sarebbero intercorsi solo con lo stesso COGNOME e COGNOME in un breve periodo di tempo, tra il 6 ottobre e il 24 novembre 2021.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravita indiziaria per i singoli reati fine di cession sostanze stupefacenti (capi 239-240-241-242-243-261).
L’ordinanza sarebbe speculare al provvedimento genetico, senza nessun controllo critico; si aggiunge che il contenuto delle conversazioni intercettate non sarebbe dimostrativo dei fatti contestati in assenza di sequestri o di altri riscontri ogge tenuto conto, peraltro, che si tratterebbe di dialoghi intercorsi tra terzi soggetti ( senso si rivisita il contenuto dei dialoghi intercettati in relazione alle singole imputaz provvisorie).
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. per il re associativo.
Non sarebbe stato chiarito se l’aggravante sia stata configurata sotto il profil oggettivo o quello soggettivo e, comunque, non si sarebbero elementi dimostrativi dell’uso del metodo mafioso da parte del ricorrente e della finalità agevolatoria del suo agire.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura.
Sono stati proposti due motivi nuovi, relativi, quanto al primo, all’intervenu annullamento della ordinanza cautelare disposta nei riguardi di COGNOME NOME, che avrebbe una posizione sovrapponibile a quella dell’indagato, e, quanto al secondo, alla insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La Corte di cassazione in più occasioni ha affermato che la veste di partecipe può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in tal modo determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/11/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764).
Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità di uti né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottene dello svolgimento dell’intera attività criminale.
In tale contesto, si è tuttavia precisato in modo condivisibile come il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all’affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica – attraverso l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, d durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e dell collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale – che la volontà dei contra abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv.
275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, RV. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259881).
Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all’onere motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova “fisiologicamente” – in 9uanto controparte di un sinallagma contrattuale – ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell’organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d’interessi, sia ravvisa e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita dell’associazione.
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avend motivato alcunchè sui profili indicati.
3.1. Il giudizio di gravità indiziaria è stato fatto discendere in ragione del fatto a) l’indagato si recasse in un periodo obiettivamente breve a casa di Meduri, dove si sarebbero recati anche gli altri soggetti a cui è stato attribuito lo stesso ruolo di sta fornitori; b) conoscesse le dinamiche operative del gruppo; c) in alcune occasioni, quelle relative ai singoli reati – fine, avrebbe consegnato sostanza stupefacente “alla famiglia” Meduri e, almeno in una occasione, l’indagato avrebbe avuto rapporti diretti con altro sodale, tale NOME COGNOME.
3.2. Si tratta di un ragionamento viziato, non essendo stato evidenziato, al di là di espressioni e riferimenti generici – quali, a titolo esemplificativo, quello, obiettivame inidoneo per la sua consistenza probatoria, al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – e del riferimento alla esistenza di rapporti personali, nes elemento concreto in grado di rivelare il superamento della soglia del mero affidamento tra i soggetti e, dunque, la trasformazione e l’evoluzione del rapporto contrattuale nel senso in precedenza indicato.
Si è fatto riferimento ad uno sparuto numero di cessioni, delle quali, peraltro, non è dato comprendere sempre chiaramente la quantità di sostanza stupefacente oggetto della transazione; non si è spiegato quale rilevanza obiettiva avrebbe avuto l’indagato per il sodalizio, tenuto conto, da una parte, della limitata durata temporale in cui i r fine sarebbero stati commessi fatti, e, dall’altra, della circostanza obiettiva per cu forniture in alcune occasioni furono espressamente contestate dall’acquirente, che, dubitava seriamente, dell’affidabilità dell’indagato (cfr. pag. 33 e ss. della ordinan impugnata).
Ne deriva che sul capo l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
È invece inammissibile il secondo motivo di ricorso.
A fronte della adeguata motivazione del Tribunale, nulla di specifico è stato dedotto essendosi limitato il ricorrente a sollecitare una diversa e non consentita lettura de contenuto delle conversazioni intercettate, senza confrontarsi con l’ordinanza impugnata.
2.3. È fondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 416 bis.1 cod. pen.
Al di là di considerazioni generali relative alla impossibilità di compiere per il grupp di cui avrebbe fatto parte l’indagato attività di traffico di sostanze stupefacenti senz ricevere l’avallo del “Sistema”, nulla è stato spiegato sul perché la circostanza aggravante, soprattutto se riferita alla finalità agevolatoria, sarebbe imputabile anche al ricorrente.
Al riguardo la motivazione è omessa.
Ne consegue che anche sul punto l’ordinanza deve essere annullata.
2.4. Il quarto motivo è assorbito.
Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuov giudizio in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo e per la configurabi della contestata circostanza aggravante.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, cornrna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024