Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44107 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Cosenza il 06/07/1994
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’infondatezza del ricorso; udita l’Avvocata COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico
facente parte del c.d. Sistema Cosenza, con le aggravanti di cui agli artt. 80 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1).
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale del riesame, riportando in modo acritico le argomentazioni dell’ordinanza genetica, ha fondato la gravità indiziaria sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME contrastanti sul ruolo di NOME COGNOME e sui suoi rapporti con i fornitori (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), prive di riscontri e silenti sul suo ipotetico contesto associativo. Infatti, i rapporti emersi erano occasionali e intrattenuti con diversi gruppi dai quali, peraltro, si era costretti ad acquistare circostanze tali da escludere il ruolo partecipativo e stabile del ricorrente anche in ragione della brevità del periodo. Inoltre, l’ordinanza impugnata non rappresenta la circostanza che il collaboratore di giustizia NOME COGNOME, luogotenente di NOME COGNOME, avesse indicato come spacciatori del gruppo i NOME COGNOME, ma non il ricorrente.
Infine, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero riscontrate dalle intercettazioni che, però, da un lato, non corrispondono in termini temporali, non sono state utilizzate per contestare reati-fine e non hanno visto la partecipazione diretta di NOME (captazione n. 196 del 24 maggio 2019 e dialogo in carcere tra NOME COGNOME e la compagna) che all’epoca era detenuto, dall’altro lato, non offrono elementi di certezza sul fatto che fosse proprio lui il “Paco” menzionato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, atteso che le condotte di NOME, gravato da un solo precedente, si arrestano al 2019 e che egli è un mero partecipe cui non sono contestati reati-fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha collocato le condotte contestate a NOME COGNOME detto COGNOME, nel più ampio contesto di un organigramma associativo definito “RAGIONE_SOCIALE“, nella compagine facente capo a NOME COGNOME, volto alla gestione di
una parte del mercato di stupefacenti a Cosenza controllata dalla criminalità mafiosa locale.
2.1. In particolare, i numerosi collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), interni al Sistema Cosenza e ritenuti attendibili da sentenze definitive, hanno rivelato soprattutto il funzionamento complessivo della struttura criminale e delle sue sottoarticolazioni, mentre, con riferimento alla figura di NOMECOGNOME hanno riconosciuto come egli fosse uno spacciatore al dettaglio alle dipendenze di svariati gruppi criminali e, in particolare, di NOME COGNOME prima del 2018 e di NOME COGNOME, del clan di NOME COGNOME, negli anni 2018 e 2019.
2.2. Dalle intercettazioni sono emersi i rapporti di NOME sia con i fratelli COGNOME (pagg. 16 e 17) che con NOME NOME, oltre che il suo coinvolgimento in occasione di un episodio di distribuzione dello stupefacente a lui riferibile in quanto il soprannome “NOME“, menzionato nelle intercettazioni, non risulta attribuito ad altri indagati.
2.3. A fronte di tali, scarni e disarticolati, elementi di fatto, espressivi, al più dell’attività di spacciatore del ricorrente con soggetti appartenenti a diversi sottogruppi criminali, e in considerazione dell’assenza di reati-fine ascritti al ricorrente, si mostrano incerti e assertivi i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato nella parte in cui concludono per la gravità indiziaria della sua condotta partecipativa.
2.4. Deve al riguardo essere richiamata la costante linea interpretativa di questa Corte (tra le tante Sez. 6 n. 9927 del 05/02/2014, D’Affronto, Rv. 259114), secondo la quale integra la partecipazione nel delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l’illecito sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell’attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che la condotta dell’agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse dell’organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 3, n. 26233 del 12/04/2018, Bocci, Rv. 27 e 3319).
Sulla base delle suesposte considerazioni si impone, dunque, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinchè colmi le lacune della motivazione in ordine agli elementi da cui
evincere la condotta partecipativa di NOME soprattutto sotto il profilo dell’affectio societatis.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende logicamente assorbente la residua censura relativa alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, C.P.P.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 novembre 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente