Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2713 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Salerno, il 29/01/1998 avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale della libertà di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. che ha
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 44 e 99) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie, mentre ha revocato la misura in relazione al capo 135.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME si chiede l’annullamento della ordinanza.
2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la partecipazione della ricorrente alla associazione per delinquere desunta soltanto dal fatto che ella trasportò in auto e consegnò ai clienti la sostanza stupefacente su incarico della sorella NOME COGNOME e del padre NOME COGNOME senza una prova della stabilità dell’apporto e dell’affectio sociatis (non derivabile soltanto dal legame familiare con i coindagati).
2.2. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari e la necessità di applicare la custodia in carcere, trascurando che la ricorrente ha prodotto un regolare contratto di lavoro e una serie di buste-paga percepite nell’ultimo periodo e la disponibilità della zia NOME COGNOME a ospitarla in un luogo diverso da quello del nucleo familiare (dedito allo spaccio). Si aggiunge che, nell’anno successivo all’arresto, la COGNOME, nonostante che l’associazione continuasse a operare, non è stata coinvolta in episodi di spaccio, sicché non è dimostrata la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso concernenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sono infondati.
Va ribadito che la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanz stupefacenti può integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordin alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con l prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di COGNOME, Rv. 279505).
In linea con questo principio, il Tribunale ha considerato che la ricorrente trasportò in auto e consegnò a alcuni clienti la sostanza stupefacente su incarico della sorella NOME COGNOME e del padre NOME COGNOME e che, anche se non consegnò la droga ai clienti che si recavano nella abitazione familiare per acquistarla, però provvedeva a aprire la porta e a farli accomodare. Inoltre, ha osservato che la ricorrente conosceva i meccanismi di funzionamento del gruppo e che il vincolo familiare rafforza la affectio societatis. Ha evidenziato, in particolare, che NOME COGNOME fornì droga anche a NOME COGNOME considerato partecipe della associazione per i rilevanti quantitativi di droga acquistati in modo sistematico.
I motivi di ricorso concernenti le esigenze cautelari sono infondati.
Il Tribunale ha valorizzato la doppia presunzione in materia cautelare dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc pen., aggiungendo, non irragionevolmente, che il reddito della ricorrente (lavora nel settore della pulizia per una cooperativa) non è elevato (700 euro mensili), sicché la commissione di attività illecite lo accrescono significativamente, come dimostrano anche i precedenti penali per truffa.
Per altro verso, ha argomentato che la collocazione agli arresti donniciliari presso la zia avverrebbe comunque in un territorio vicino a quello in cui il gruppo delinquenziale ha operato, nè è dimostrato che la zia potrebbe sostenere economicamente la nipote.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gii imadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Casi decisa il 04/12/2024