Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9/8/2023 del Tribunale di Bari
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso: udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 agosto 2023 il Tribunale di Bari, in riforma del provvedimento emesso nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città il 13 luglio 2023, ha sostituit
la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, confermando nel resto l’impugnato titolo cautelare.
Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge nonché vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sua partecipazione al sodalizio indicato nell’imputazione provvisoria, finalizzato ad attività di narcotraffico facente capo alla RAGIONE_SOCIALE. Premesso che al ricorrente è stato addebitato di aver avuto il ruolo di stabile acquirente di cocaina da NOME COGNOME, adepto del sodalizio, il Tribunale non avrebbe verificato – attraverso l’esame delle circostanze di fatto e, in particolare, della durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale – se si fosse realizzato un legame tale da ricondurre la partecipazione del ricorrente al progetto associativo e non avrebbe motivato sulla coscienza e volontà di quest’ultimo di assicurare, mediante l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris. Secondo il ricorrente, gli elementi emersi, ossia l’annotazione del suo nome su un biglietto in possesso di NOME COGNOME, la stabilità dei rapporti e l’affidamento riposto da quest’ultimo in lui, non sarebbero indici di intraneità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
All’indagato è stata contestata la partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 con lo specifico ruolo di stabile acquirente di sostanza stupefacente dal sodalizio indicato nell’imputazione provvisoria.
Al riguardo deve essere rammentato che questa Corte regolatrice ha più volte affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la costante disponibilità fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015, Nappello, Rv. 265764 – 01).
Si è precisato, inoltre, che non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che
singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574 – 01).
Nondimeno – come si è già condivisibilmente messo in risalto in altri arresti il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente o del fornitore al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 – 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259881 – 01).
3. A tali coordinate ermeneutiche si è conformato il Tribunale di Bari.
Sulla base delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi pienamente inseriti nei circuiti della criminalità organizzata di tipo mafioso, operante a Foggia, e, pertanto, titolari di un patrimonio conoscitivo interno alle dinamiche mafiose, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sistematica attività di spaccio, effettuata dal ricorrente per conto del gruppo capeggiato da NOME COGNOME, da cui si riforniva abitualmente e veniva regolarmente retribuito. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che era emerso che il ricorrente si riforniva costantemente di sostanza stupefacente, dapprima, nell’ordine di 100 grammi mensili e, poi, in seguito al raddoppio deciso dai vertici del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, di quantitativi maggiori, a dimostrazione della sua intraneità al sodalizio e della comunanza di interessi.
Nell’ordinanza impugnata si è rimarcato, inoltre, che la messa a disposizione delle energie del ricorrente nello spaccio al dettaglio della cocaina, stabilmente rifornita dal gruppo di appartenenza, si traduceva inevitabilmente in un apporto consapevole all’esistenza stessa del sodalizio e non in una estemporanea ed occasionale attività di spaccio. La circostanza che il ricorrente si rifornisse solo da NOME COGNOME non escludeva la sua consapevolezza di partecipare, attraverso la sua costante disponibilità allo spaccio, al sodalizio, posto che «lo stesso è ben conosciuto da tutti i vertici del sistema (COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME); è inserito nella lista quale spacciatore stabile del gruppo capeggiato da NOME COGNOME; la sua attività risale quanto meno al 2015/2016,
epoca cui fa riferimento il COGNOME; la sua attività di spaccio è sistematica e continuata, concerne rilevanti quantitativi mensili di cocaina e si svolge secondo linee collaudate che implicano logicamente la consapevolezza dell’esistenza della più ampia organizzazione alla quale presta il suo sistematico contributo» (cfr. f. 19 del provvedimento in disamina). Del resto, COGNOME aveva affermato che chi spacciava doveva necessariamente operare per conto dell’aggregato criminale, che, proprio attraverso la capacità di controllo del territorio, aveva la completa gestione delle locali piazze di spaccio, pena il ricorso a ritorsioni violente.
Così argomentando e, dunque, nel valorizzare le modalità dell’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il contenuto economico delle transazioni, la durata nel tempo del rapporto, la rilevanza obiettiva che l’acquirente rivestiva per il sodalizio criminale, tanto da relazionarsi con un elemento di spicco e da essere retribuito, il Tribunale ha posto in evidenza elementi atti a far desumere la costituzione di un vincolo reciproco e durevole tra il ricorrente e il sodalizio, che aveva superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si era trasformato nel consapevole e volontario contributo dell’acquirente alla realizzazione del programma associativo comune.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sfugge, quindi, ad ogni rilievo censorio del ricorrente.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/1/2024