Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35728 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del Tribunale per il riesame di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, pronunciando ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 1° dicembre 2023 – 11 gennaio 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 6 novembre 2023 ha applicato a NOME COGNOME, indagato per la violazione dell’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso dal 2019 con condotta in permanenza sino all’attualità (capo n. 57 dell’editto), la misura cautelare della custodia in carcere.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen., 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis/ cod. pen.) e vizio di motivazione, motivazione che sarebbe mancante e manifestamente illogica e contraddittoria, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all’associazione volta al narcotraffico.
Il Tribunale non avrebbe affrontato gli aspetti messi in luce nella memoria difensiva presentata al Tribunale per il riesame e, anzi, il provvedimento impugnato sarebbe totalmente carente di motivazione e si limiterebbe a recepire l’ordinanza di custodia cautelare, allineandosi alle tesi che sarebbero meramente congetturali – della Procura della Repubblica.
Non sarebbe provata la consapevole adesione del ricorrente al sodalizio criminoso, non essendovi traccia alcuna della messa a disposizione del gruppo, la cui esistenza il ricorrente ignorerebbe, tanto che sono documentati solo rapporti interpersonali unicamente con NOME COGNOME, suo amico di vecchia data e vicino di casa, che gli comunica informazioni, non ponendo in essere NOME nessuna condotta di rilievo penale a beneficio dell’organizzazione. Nessuno degli associati lo menzionerebbe mai nei colloqui registrati.
Si evidenzia che il ricorrente non partecipa alla “spedizione punitiva”.
Al massimo, ad avviso della Difesa, potrebbe ipotizzarsi un concorso morale.
I contenuti delle intercettazioni sarebbero non univoci ed il complessivo materiale investigativo scarso, impreciso e fumoso.
L’indagato sarebbe solo un consumatore di droga, tanto che nell’episodio degli ammanchi di droga descritto alla p. 10 dell’ordinanza lo stesso è mero spettatore della vicenda, che è gestita da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, il collaboratore di giustizia NOME, ritenuto attendibile dall’Autorità giudiziaria, indica COGNOME come acquirente abituale di droga e non già come trafficate, richiamandosi il contenuto di p. 9 dell’ordinanza impugnata.
Si sottolinea che il ricorrente ha un lavoro produttivo di reddito nell’ambito della ristorazione.
Il Tribunale non avrebbe distinto tra partecipazione associativa e concorso eventuale ex art. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; peraltro, la presenza di NOME è marginale ed occasionale, intervenendo unicamente in due episodi.
Comunque, COGNOME difetterebbe COGNOME totalmente COGNOME l’elemento COGNOME soggettivo COGNOME della partecipazione associativa.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 27 aprile 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria in data 15 maggio 2024 il Difensore dell’indagato ha replicato ai rilievi del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L’impugnazione, contenutisticamente vaga ed assertiva, si limita a replicare il contenuto della memoria difensiva già depositata il 27 novembre 2023 al Tribunale per il riesame, memoria che è stata presa in considerazione e motivatamente disattesa dal Tribunale.
Il Collegio distrettuale, infatti, in sintesi, ha ritenuto (specc. pp. 15 e s che le informazioni che NOME, riconosciuto dirigente del sodalizio criminoso, fornisce a COGNOME siano estremamente delicate e confidenziali e denotino una piena fiducia nel ricorrente, il quale è stato anche convocato, in quanto considerato un tipo violento, per partecipare ad una “spedizione punitiva” contro uno spacciatore straniero che “si è permesso” di invadere la zona di spettanza del gruppo, anche se poi NOME in concreto non vi ha preso parte. Inoltre NOME – sottolinea il Tribunale – ha fornito all’interlocutore consigli su come recuperare le perdite causate dalla sparizione della droga (sequestrata da parte della polizia giudiziaria), è stato informato sui luoghi dove è nascosta la droga e viene indicato da NOME, colloquiando con altri, come persona affidabile che potrebbe ricevere la droga destinata allo stesso NOME.
Si tratta di motivazione esistente, sufficiente, non illogica e non incongrua non adeguatamente aggredita con il ricorso – in tema di gravità indiziaria circa la contestata appartenenza associativa.
Trascura, peraltro, il ricorrente che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601) e che «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (tra le numerose, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504).
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/05/2024.