Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 25/05/1995
avverso la ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confront NOME COGNOME con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare i carcere in relazione al reato di cui al capo 1 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo con il relativo atto i seguenti motivi:
violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.;
violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.;
violazione di legge per difetto di motivazione sia sotto il profilo dell’art. 273 cod. proc sia sotto quello degli artt. 274, 275 cod. proc. pen.;
vizio cumulativo della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato;
violazione dell’art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.
errata ricostruzione dei fatti posti a base del delitto ascritto al ricorrente e degli ele suo carico, con violazione di norme di diritto.
Assume il ricorrente che il provvedimento genetico e quello del Tribunale sono in contraddizione logica e fattuale in quanto nel primo provvedimento nulla si dice in ordine al intraneità del ricorrente e nel secondo questa si deduce dal semplice riconoscimento di una foto da parte del dichiarante COGNOME
Inoltre, l’affermazione di intraneità del ricorrente al gruppo inteso come “sistema” ai della aggravante appare priva di reale motivazione, non comprendendosi da quali elementi si possa inferire che il ricorrente fosse, comunque, consapevole di agire al fine di agevolar l’associazione mafiosa la cui conoscenza da parte dello stesso indagato è data per scontata.
In un provvedimento genetico privo di autonoma motivazione, è travisato il dato indiziari posto che la conoscenza da parte dell’indagato degli altri interlocutori nelle conversazioni capta in casa COGNOME non prova la sua intraneità.
La complessiva ricostruzione sulle consorterie criminali operanti sul territorio della provi di Cosenza non rileva rispetto alla posizione del COGNOME, che non risulta aver mai pratica l’attività di spaccio di sostanza stupefacente.
Il compendio indiziario considerato dal Tribunale non tiene conto degli elementi prodotti dal difesa con la memoria depositata in sede di riesame. In particolare, il Tribunale non consider che le dichiarazioni del COGNOME, rese in data 18/05/2023 alla DDA di Catanzaro qual collaboratore di giustizia – che esclude il ricorrente dalla attività di spaccio – contraddicono del Barone che, pertanto, di per sé sole, non possono giustificare la gravità indiziaria sia reato che della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Quanto alle esigenze cautelari, i fatti risalgono al 2019 e non vi è alcun cenno o scruti rispetto alla distanza temporale dei fatti.
Quanto al pericolo di reiterazione, il Tribunale non ha evidenziato elementi sufficienti ritenere che, presentatasi l’occasione, sia altrettanto altamente probabile la commissione di rea analoghi, non potendosi condividere il ridimensionamento del periodo trascorso in ragione dell’ampiezza dell’azione illecita correlata alla attuazione di un complessivo programma in realt mai strutturalmente articolato.
Quanto al pericolo di fuga, è stata erroneamente valorizzata una condizione soggettiva – il radicamento familiare e professionale dell’indagato all’estero – non pertinente al tema e priva concretezza.
Il procedimento è stato trattato con procedura scritta, in assenza di richiesta di trattazi orale, sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La posizione del ricorrente, dopo un ampio excursus sul contesto criminale e sulla associazione confederata “RAGIONE_SOCIALE” composta da vari sotto-gruppi, tra i quali quello di NOME COGNOME, è individuata per la partecipazione al gruppo COGNOME, gerarchicamente organizzato e operativo (v. pg. 45 della ordinanza).
Il ricorrente è ritenuto a disposizione del gruppo in relazione alla attività di spacci approvvigionamento organizzata dal Porcaro. E’ il collaboratore NOME COGNOME che lo indica, riconoscendolo in foto, come grosso spacciatore di cocaina per conto degli “italiani sottolineando la vicinanza del COGNOME al COGNOME e al COGNOME, figure apicali che gravita settore dello spaccio (v. pg. 47, ibidem).
Secondo il Giudice del riesame, riscontro alle dichiarazioni sono le emergenze captatwe. E’ definita emblematica quella del 24.5.2019 riguardante una riunione organizzata dal Turboli presso l’abitazione del COGNOME alla quale partecipavano NOME COGNOME e il COGNOME nel corso d quale il COGNOME unitamente al COGNOME e al COGNOME si occupava del confezionamento della sostan e della “contabilità finanziaria del gruppo”, risultando l’inequivoco riferimento alla maril trattata.
Si assume, inoltre, la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche interne al gruppo, la sua interlocuzione con i sodali sull’opportunità di alcune forniture e sulla qualità stupefacente.
Così, secondo l’ordinanza impugnata, si delinea «il ruolo specifico assunto dal ricorrente, n corso del tempo, all’interno dell’associazione finalizzata al narcotraffico, risultando indisc che il gruppo facente capo a NOME COGNOME operasse sul mercato della droga anche gestendo autonomamente un proprio giro di clientela consolidato in ragione della esperienza di lungo corso
da questi vantata nell’ambito della rivendita di narcotico sulla specifica porzione rifornendosi stabilmente dai canali di rifornimento del sodalizio oggetto di indagine».
Ritiene questa Corte che, quanto al profilo indiziario, che le ragioni espr ordinanza impugnata fanno capo a un sillogismo accusatorio privo di adeguato risc assumendosi l’intraneità del ricorrente al gruppo Porcaro, dal quale discen partecipazione associativa così come delineata dall’accusa nell’ambito del cd. “Sistema C
A tal riguardo – oltre la generale prospettiva accusatoria ricostruita attraverso le dei diversi collaboratori di giustizia – militano a carico del ricorrente le dichiarazio limitate ad indicarlo, riconoscendolo in foto, come “grosso spacciatore di cocaina per c italiani, in particolare per conto di NOME COGNOME” (v. pg. 26, come richiamato a ordinanza) ritenute riscontrate dalle conversazioni intercettate il 24.05.2019 presso del Calvelli, nelle quali si parla e si tratta, operandone il confezionamento, di m ricavi dell’illecito traffico e in cui risulta presente il COGNOME, senza che a que attribuita alcuna espressione nel corso del colloquio intercettato (v. pg. 48, ibidem).
La ordinanza sovrappone senz’altro il generico dato dichiarativo e quello captativo om di considerare la memoria difensiva nella parte in cui oppone le dichiarazioni di NOME collaboratore di giustizia, del 18/05/2023 – che escludono il ricorrente dal traffico di – e le considerazioni svolte dalla difesa sull’effettiva portata indiziante delle con 24.05.2019, che – tra l’altro – farebbero escludere qualsiasi caratura criminale del r
Non si rinviene, poi, alcuna giustificazione fattuale in ordine alla asserita conoscen del ricorrente di dinamiche interne all’associazione e alla asserita sua interlo esponenti apicali in ordine alle forniture e alla qualità dello stupefacente.
Cosicché il decisivo rilievo dato alla presenza del ricorrente nel contesto emerge captazioni del 24/05/2019 non si conforma al principio di legittimità secondo il quale, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per s di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associat necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimen esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022 Rv. 282838) e, ancora, che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupeface dotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei conf singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, e spensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, a come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione 34563 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 276692).
Il discostamento dai richiamati principi della ordinanza impugnata assume, poi, ulteriore pregnanza in punto di prova indiziaria della partecipazione del soggetto rispetto alla connot zione mafiosa della associazione in contestazione, rispetto alla quale – anche nella sede cautelare – deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’aggr dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall’auto delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualit bientale, dev’essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sott duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favor l’attività dell’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodal (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Seccia, Rv. 284199 – 02)
L’accoglimento del ricorso in ordine alla gravità indiziaria assorbe le questioni in or alle esigenze cautelari rispetto alle quali, in ogni caso, il regime presuntivo deve es commisurato alla effettiva epoca di consumazione della condotta e ai profili soggettivi de ricorrente.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/11/2024