Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41015 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1947 sez.
NOME COGNOME
CC – 06/11/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME – Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Policoro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa in data 10/07/2025 dal Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni del P.g. trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27 ottobre 2025 ed ascoltato il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale distrettuale per il riesame di Potenza, con l’ordinanza impugnata, rigettava (nuovamente) la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (elettronicamente presidiati) emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 23 ottobre 2024. La decisione interveniva a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza di questa Corte (Sez. sesta) n. 23501 del 7 maggio 2025, per nuovo esame in ordine alla valutazione della gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e concorso nei delitti (capi 49, 50, 61, 64, 68, 69, 70, 74, 76, 77) fine della contestazione provvisoria; valutazione che desse conto dell’esame in concreto (omesso con la prima ordinanza di riesame) dei motivi oppositivi svolti sul tema della gravità indiziaria dalla difesa per l’udienza di riesame dell’autunno (14 novembre) 2024; in quella prima sede incidentale era stato annullato il titolo ‘genetico’ limitatamente al capo 71 della imputazione, che resta dunque estraneo ai successivi sviluppi incidentali.
1.1. Il Tribunale per il riesame ha, dunque, richiamato stralci della prima ordinanza intervenuta in sede di riesame, argomentando il proprio convincimento attraverso il richiamo ad altre posizioni soggettive del medesimo contesto associativo, per poi riportare tutte le emergenze indiziarie già analiticamente esposte nella sua precedente ordinanza, censurata nella sede di legittimità. Ha quindi valorizzato, a pag. 13 del provvedimento impugnato.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovato rigetto della richiesta di riesame e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Inosservanza della norma processuale, violazione della legge penale e vizi di motivazione per mancanza e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 605, 546, 627 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale punto ottemperato alle indicazioni fornite da questa Corte nella sede rescindente; il Tribunale onerato del rinvio ha infatti riportato tra apici ‘…’ la precedente motivazione annullata da questa Corte, così adottando una motivazione meramente apparente, in quanto totalmente ripetitiva di quella adottata nella precedente occasione incidentale, continuando a tenere in assoluto non cale i rilievi difensivi svolti in punto di sussistenza del vincolo associativo mafioso, partecipazione consapevole e volontaria al detto sodalizio, consistenza indiziaria delle condotte estorsive fine e sussistenza della aggravante mafiosa
contestata in riferimento a ciascuno dei reati fine, potendo al più trarsi dal senso delle conversazioni intercettate che il ricorrente volesse condiscendere ai desiderata paterni in relazione alla riscossione bonaria di suoi crediti.
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125, 127, 309, 192, 274 cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale adottato alcuna motivazione sulla contestata attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in riferimento al ruolo effettivamente ricoperto in ambito associativo e nelle distinte condotte fine.
All’udienza camerale del 6 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti all’esito della discussione orale, il Collegio ha riservato la decisione. In pari data, a scioglimento della riserva, il Collegio ha depositato in Cancelleria la decisione di rigetto del ricorso, sostenuta dai motivi in diritto in appresso sviluppati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale del controllo cautelare, intervenuto in sede di rinvio, ha nuovamente valutato il complessivo compendio indiziario, confermando l’ordinanza cautelare impugnata anche sotto il profilo (contestato con i motivi di riesame) della incompatibilità della tesi difensiva prospettata in riferimento alle dazioni estorsive (da colorarsi in termini di mere elargizioni amichevoli), giacché tale ipotesi cozza irrimediabilmente (così il Tribunale a pag. 13 della ordinanza impugnata) con la imposizione di scadenze e solleciti di pagamento, indicazione di importi e modalità delle dazioni. Il Tribunale ha altresì ‘letto’ l’assenza di denunzie delle persone offese quale indizio univoco del diffuso assoggettamento omertoso, che ha caratterizzato i rapporti tra clan egemone sul territorio e imprenditori vessati, secondo una massima di esperienza localizzata, che non appare né illogica, né astratta, tantomeno inconferente rispetto al contesto delle evidenze portate alla luce dalle attività di indagine.
1.1. Dall’esame di tali emergenze investigative, sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate con i familiari, il Tribunale ha tratto argomento per confermare la chiara evidenza della virulenza attuale del sodalizio a base familiare descritto al capo 1, della partecipazione associativa a tale sodalizio dello COGNOME (che eseguiva le condivise direttive paterne), del mandato ad organizzare ed eseguire le estorsioni agli imprenditori presenti sul territorio
soggetto alla egemonia del sodalizio a base familiare. Non possono quindi affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto ad oggetto e natura dei colloqui intercettati, secondo una lettura degli stessi (patrimonio esclusivo del giudice del merito) che non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715).
Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso che pretendono di individuare sintomi di mancanza o mera apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere alla organizzazione e consumazione (ancorché sotto le direttive parentali) di episodi fine; sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata da decenni (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01).
Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l’andamento di conversazioni non altrimenti leggibili nella fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha riproposto (con i motivi di ricorso) un deficit dovuto al mancato possibile diverso percorso interpretativo di quelle stesse evidenze; potendo il Tribunale attribuire, ad avviso della difesa, un differente significato a quelle stesse conversazioni intercettate ed una diversa significanza, sia sotto il profilo dell’ affectio resa manifesta ex actis , sia quanto a concorso nelle condotte fine, che sostengono la vita economica ed egemonica del sodalizio.
Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha, viceversa, sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante ed efficace anche nella imposizione del giogo estorsivo a soggetti apparentemente condiscendenti, in quanto avvezzi a subire la dinamica sociale incube/succube. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la esistenza e virulenza attuale della associazione mafiosa, la partecipazione del ricorrente al detto sodalizio, il suo ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell’imposizione di un monopolio nella aggiudicazione dei lavori pubblici e dell’assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio sono costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi.
1.2. Peraltro, il motivo di ricorso, nella parte in cui appunta argomenti di censura anche sul riconoscimento dell’aggravate (capi 15 e 73) ad effetto speciale del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa (art. 416 bis. 1. cod. pen.),
palesa assoluta carenza di interesse, giacché la dimensione circostanziale delle fattispecie ritenute in cautela non offre alcun apporto sostanziale alla portata coercitiva della misura cautelare in corso di applicazione, né sotto il profilo del meccanismo presuntivo che governa la ricorrenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), tampoco sotto quello che individua i massimi edittali ai fini della corretta identificazione dei termini di fase della custodia (art. 278, 303 e 304 cod. proc. pen.: nei termini Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo Rv. 279508 – 01; Sez. 3, n. 31633, del 15/3/2019, Rv. 276273; da ultimo, Sez. 2, n. 8025 del 11/02/2025, Gentile, non mass.).
Inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all’art. 273 cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.
1.3. Neppure appare fondato il motivo di ricorso che appunta censura alla mancanza di argomenti spesi in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, atteso che il Tribunale onerato del rinvio ha richiamato in tutto il precedente argomentare del riesame su un punto non oggetto di alcuna censura nella sede rescindente. Del resto, l’attualità dei pericula libertatis sgorga con evidenza dalla data recente dei fatti contestati e dalla permanenza attuale del vincolo associativo, assecondando una presunzione relativa non vinta da argomenti oppositivi, tantomeno può censurarsi la scelta della misura autocustodiale confermata, soprattutto se si pone riguardo alla presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria posta dal testo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen.
L’argomentare del Tribunale non tradisce dunque le violazioni di legge, la mancanza o mera apparenza di motivazione o la sua illogicità, men che meno manifesta, denunziate con i motivi di ricorso ed appare altresì coerente con gli elementi indiziari utilizzabili nell’incidente cautelare.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 novembre 2025.
Il consigliere estensore
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME