Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8148  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Paola; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 25/05/2023 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME).’4 co; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ch chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Con ordinanza del 25 maggio 2023, il tribunale di Catanzaro, adi nell’interesse di NOME,erso l’ordinanza del Gip del medesimo tribu .14 ad, del 6 aprile 2023, applicativa )6 misura cautelare degli arresti domicili confronti del predetto, in relazione a reati ex artt. 73 e 74 del DPR 309/90, rigettava l’istanza di riesame proposta.
 Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, tramite il difensore di fidu ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.
 Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e di motivazione in or alla partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacent
Il tribunale non avrebbe colto l’assenza di elementi sintomatici dello s inserimento associativo da parte del ricorrente, a fronte di un solo rea
contestato, laddove l’ulteriore reato ex art. 73 DPR 309/90 sarebbe stato commesso in concorso con soggetti estranei al sodalizio cui dovrebbe appartenere il ricorrente. Inoltre, diversamente da quanto affermato dal collegio, non risulterebbe alcun dato dichiarativo a carico dell’indagato, e vi sarebbe una sola conversazione intercettata in cui lo stesso interloquisca, mentre altre conversazioni relative solo a terzi interlocutori sarebbero non conducenti nei confronti del COGNOME. In particolare, la conversazione n. 1033, valorizzata in ordinanza, dimostrerebbe attraverso le risposte degli interlocutori la estraneità al sodalizio del ricorrente. E analoga conferma deriverebbe da altra conversazione n. 1058. Si critica anche la ricostruzione operata dal tribunale circa il momentaneo allontanamento del COGNOME dal sodalizio come anche quella sul ruolo di riscossore che lo stesso avrebbe assunto all’interno della associazione. Inoltre, mancherebbero anche elementi di sicura identificazione del COGNOME. La conferma della estraneità del COGNOME deriverebbe anche dall’episodio inerente l’avvenuto confronto tra stupefacente gestito dal COGNOME e stupefacente del gruppo di RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME. Pure si contesta la deduzione, da una conversazione, della circostanza per cui il COGNOME avrebbe chiesto spiegazioni sulla sua riammissione nel giro da parte del RAGIONE_SOCIALE. Si evidenzia come secondo un ragionamento logico del tribunale, il COGNOME avrebbe chiesto la riammissione nel sodalizio il 20 marzo 2019 a seguito di un allontanamento conseguente ad un fatto verificatosi otto mesi dopo. Inoltre, a fronte di una richiesta di ammissione del 20 marzo, il COGNOME non potrebbe essere considerato partecipe del sodalizio in precedenza.
In ogni caso, alla luce della condotta del ricorrente non emergerebbe un rapporto di collaborazione stabile e continuativo nell’ambito di una consorteria criminale.
4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 73 del DPR 309/90 di cui ai capi 140 e 310 dell’incolpazione provvisoria. Il tribunale avrebbe omesso di fornire motivazioni sul come sia risalito, quanto alle conversazioni all’uopo valorizzate, alle diverse qualità e tipologie di droga relativa ai reati ascritti al ricorrente. E in particolare, quanto al capo 14 mancherebbe una valutazione in ordine al contenuto della conversazioni di riferimento. Con assenza anche di riscontri circa la qualità della droga che sarebbe stata acquistata. Inoltre, in assenza di ogni elemento fattuale si dovrebbe propendere per un acquisto diretto al consumo personale essendo il COGNOME un consumatore abituale. Analoghe osservazioni si formulano quanto alla attribuzione al ricorrente dei fatti di cui al capo 130, esulante peraltro dal contesto associativo
Emergerebbero dubbi sulla identificazione del COGNOME al riguardo, e mancherebbe una adeguata motivazione in ordine alla conversazione ricollegata alla vicenda ascritta, connotata da un dialogo non chiaro. Si aggiunge la
sussistenza di una contraddizione, costituita dalla attribuzione da parte del COGNOME di un pagamento di euro 450 a tale COGNOME NOME, quale referente principale della organizzazione, sebbene egli non risulti indagato rispetto al sodalizio prima citato di cui al capo 62, tanto più che, sempre secondo il collegio, lo scontro tra COGNOME e COGNOME avrebbe agevolato il transito del COGNOME nel sodalizio RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, prive di sostegno motivazionale. In proposito si evidenzia come non sarebbe stato considerato il lasso di tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura (la ordinanza genetica risale al maggio 2023), a fronte di elementi riconducibili al ricorrente solo nel giugno del 2019. Quanto al requisito della attualità, si evidenzia come il ricorrente avrebbe comunque rescisso i suoi legami con il sodalizio, ed anche con la RAGIONE_SOCIALE essendosi trasferito in Abruzzo dal 2022. Quanto alla concretezza delle esigenze cautelari, essa sarebbe esclusa alla luce della giovane età, di un solo precedente specifico, delle condizioni familiari e sociali, dell’impegno nel lavoro e della esistenza di un’autonoma fonte di reddito da lavoro dipendente.
Tanto più nel quadro della contestazione di un solo reato fine. Si contesta anche la adeguatezza e proporzionalità della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che la decisione giurisdizionale costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punt non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli NOME, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da NOME punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, si pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. COGNOME e NOME, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, COGNOME ed NOME, Rv. 191487). Nel caso in esame, emerge una coerente ricostruzione della partecipazione al sodalizio del ricorrente, che trova fondamento sia in una conversazione del 20.3.2019, sia in una successiva conversazione del dicembre 2019, attestative, rispettivamente, dell’ingresso del COGNOME nella associazione contestata e di un successivo tentativo del COGNOME di riammissione nel sodalizio a seguito di vicende che ne avevano causato l’allontanamento poco tempo prima. In particolare, i giudici hanno analiticamente esaminato una conversazione del 20 marzo 2019 nella quale l’indagato chiedeva lumi sulla avvenuta determinazione
dei vertici del sodalizio in favore del suo “ingaggio” (ovvero, evidentemente, ingresso) nell’associazione, altresì descrivendo la avvenuta captazione di conversazioni coinvolgenti il COGNOME nel traffico di droga cui era dedita tale struttu criminale. Facendo riferimento, quanto al COGNOME, a passaggi in cui lo stesso veniva “considerato uomo di fiducia del sodalizio”, tanto che a lui veniva indirizzato i fratello di uno dei vertici del sodalizio (COGNOME), ad una conversazione del 23.3.2019 relativa alla suddivisione di droga tra pusher, comprensivi del COGNOME, ad altra captazione di cui al successivo progressivo, relativa al conteggio di denaro per la vendita di stupefacenti, ad una conversazione del 18.6.2019 ed altra ancora del 30.6.2019 sempre ricollegata al COGNOME.
A fronte di questa articolata, coerente, argomentata e ragionevole ricostruzione che, partendo dal marzo 2019, descrive “l’ingaggio” del COGNOME, in quel periodo, nel sodalizio, la sua persistenza e attiva partecipazione, fino alla momentanea interruzione del rapporto criminale, con tentativo di reintegro nel dicembre del 2019, il successivo passaggio di pagina 5 della medesima ordinanza impugnata, in cui, citandosi nuovamente la sopra indicata conversazione del 20.3.2019, i giudici la indicano nuovamente, come episodio in cui il COGNOME, sempre occupandosi di droga e relativi profitti assieme a COGNOME NOME, avrebbe espresso la richiesta dì avere notizie non più sull'”ingaggio” – termine che qui non ricompare espressamente e che pur deve ritenersi sussistente a fronte della sua precedente esplicita citazione – bensì sulla riammissione nel sodalizio, lungi dall’assumere il carattere di una contraddizione rilevante in questa sede – posto che secondo la difesa una riammissione del marzo 2019 sarebbe in contrasto con la tesi di un allontanamento dal sodalizio stesso che sarebbe avvenuto mesi dopo – appare piuttosto il frutto di un mero errore materiale. Non potendosi NOMEmenti considerare e valorizzare un argomentare piano, progressivo e rigoroso, come fondato sulla espressa citazione di un termine, ingaggio, inequivocabilmente riferito ad un “ingresso” iniziale nel sodalizio intorno al marzo 2019, con successiva sospensione del rapporto; cosicché rispetto a tale preciso argomentare, va ribadito, la ripresa della medesima intercettazione secondo un senso di “riammissione” del COGNOME nel marzo 2019, in assenza di ogni altra spiegazione da parte dei giudici non può che intendersi, come sopra osservato, quale mero errore ostativo, dal peso assolutamente irrilevante. Tanto più che neppure si illustrano le ragioni per cui la medesima conversazione, pur risultando dapprima ben inserita in un preciso e lineare argomentare progressivo, fondato sul tipico significato del termine “ingaggio” (quale ingresso), e poi ricomparendo secondo un senso diverso ma privo di ogni supporto motivazionale, dovrebbe assumere un medesimo rilievo motivazionale così da inficiare in termini di contraddittorietà l’ordinanza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alle altre considerazioni critiche, anche inerenti il contenuto di talune conversazioni, esse sono inammissibili siccome generiche, ed elaborate su un piano meramente rivalutativo, non consentito in questa sede.
Il secondo motivo è inammissibile siccome le censure sviluppate oltre a risultare alquanto generiche ed assertive nonché rivalutative del merito appaiono in contrasto sia con il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione – non emergente né in tal senso illustrate specificamente – con cui esse sono recepite (Sez. 3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01) sia con quello per cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053 – 01).
Il terzo motivo, per cui vi sarebbero vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non essendo considerato il lasso di tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura ed avendo il ricorrente comunque rescisso i suoi legami con il sodalizio, ed anche con la RAGIONE_SOCIALE, mancando altresì la concretezza delle esigenze cautelari alla luce della giovane età, di un solo precedente specifico, delle condizioni familiari e sociali, dell’impegno nel lavoro e della esistenza di un’autonoma fonte di reddito da lavoro dipendente, tanto più nel quadro della contestazione di un solo reato fine, con contestazione anche della adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, risulta manifestamente infondato. Sia perché assertivo e generico nella indicazione dei dati che supporterebbero la tesi difensiva, in mancanza delle specifiche ragioni per cui gli elementi citati deporrebbero nel senso di escludere le esigenze cautelari e i relativi requisiti di legge, sia in mancanza di un preciso quanto doveroso confronto con la motivazione sul punto, con cui si elabora una più che adeguata spiegazione che valorizza adeguatamente la negativa personalità del ricorrente, gli stretti legami criminali e il consistente ruolo associativo ricoperto, l’attivismo criminale mostrato, oltre a confutarsi motivatamente l’argomento difensivo dell’avvenuto allontanamento dalla RAGIONE_SOCIALE. In linea tra l’altro con il principio secondo il quale in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo “attuale” di
reiterazione del reato deve essere affermata qualora – all’esito di una valutaz prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a mis – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; deriva che il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche qu l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. (Sez. n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 – 01).
Da ciò consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 29.11.2023.