Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20511 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 14/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha esposto i motivi di ricorso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
. RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava (fatta eccezione per il delitto di tentato omicidio descritto al capo H) il presidio caute massima afflittività imposto nei confronti dell’odierno ricorrente con ordinanza emessa d Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 3 ottobre, i relazione ai delitti di partecipazione al sodalizio ‘RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE attivo in Reggio Calabria e paesi limitrofi, e diversi episodi di porto e detenzione ille armi comuni da sparo e ricettazione, tutti aggravati (anche) dalle finalità di agevolazi mafiosa (capi A e I, L, M, N, O della provvisoria imputazione).
1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il profilo di supporto log custodire armi e scooter utili alle attività illecite della RAGIONE_SOCIALE, sia la partecipazione con organizzativo e direttivo, al sodalizio ‘ngranghetista a base territoriale, attese le re intessute con gli altri sodali locali della associazione. La gravità indiziaria per tali c può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate il ricorrente ed altri sodali, ove si dà contezza del ruolo organizzativo in ambito associ e della realizzazione dei distinti reati in materia di armi; consegue la valutazione di un effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l’impegno assunto e la messa a disposizio del sodalizio mafioso e per la stessa capacità di gestire le vicende conflittuali “militar vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall’art. 173, comma 1, disp. a cod. proc. pen.:
2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di logicità della motivaz (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis.1 pen., 273, cod. proc. pen., giacché nulla lascia supporre che i fatti contestati in materi armi e ricettazione (capi I, L, M, N, O), fossero funzionali alla sopravvivenza del sodal o alla sua affermazione sul territorio;
2.2. violazione della legge incriminatrice e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, let ed e, cod. proc. pen.) quanto a valutazione degli elementi indiziari atti a dimostrare partecipazione associativa mafiosa del ricorrente, con ruolo organizzativo e direttivo, ch in assenza di episodi concreti di manifestazione di affectio, resta affidata a vuote formule lessicali, che fondano soprattutto sui rapporti personali dell’indagato.
. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, giacché assolutamente inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium.
1.1. Il Tribunale, valorizzando anche gli aspetti relativi all’opera di ausilio logi sodalizio (capi I, L, M, N, O), oltre a quanto evidenziato in tema di ausilio alla organizzazione della plurisoggettività, ha ravvisato chiara evidenza, sia del partecipazione associativa in veste organizzativa e dirigenziale, sulla base del convergenza del compendio di conversazioni intercettate con altri soggetti apicali, che l diretta realizzazione delle fattispecie fine. Tale lettura dei colloqui intercettati logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione colloquianti; né, per vero, possono affacciarsi dubbi di logicità argomentativa quanto a oggetto e natura dei colloqui intercettati. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i mot di ricorso che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparen motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa qualificata dalla funzione, anche dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, su punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 – 01).
Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l’andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziari la difesa ha opposto (con i motivi di ricorso) la indimostrata funzionalità dei reat rispetto alla sopravvivenza ed affermazione della RAGIONE_SOCIALE sul territorio.
Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre d contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente evince la funzionalità della disponibilità di armi e motocicli rispetto alle esigenze vit sodalizio. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazion incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo direttiv organizzativo ed il concorso nei delitti fine.
Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduc la violazione della regola processuale indicata all’art. 273 cod. proc. pen., per censura
. l’omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i. limiti all’ammissi delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’ 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabi nullità, inammissibilità, decadenza.
1.2. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logic e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola d giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l’obiettiva esist di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l’ontologica e giur sussistenza dei plurimi reati contestati e confermati in sede di riesame, così come ne particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comm 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto d elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell’istituto penitenziario di provvedere agli adempime indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.