Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Manduria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/08/2023 del TRIB. della l..IBERTA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO del Foro di Roma in sostituzione per delega orale dell’AVV_NOTAIO del Foro di Taranto che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 13 luglio 2023, confermato l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lecce del 17 marzo 2023 con cui era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelar carcere.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà, man o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi ind colpevolezza del reato di associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacent di cui all’articolo 74 d.p.r. 309/90 (capo 1).
Il motivo innanzitutto ricostruisce la vicenda dal punto di vista processuale, per quant interesse. Si evidenzia in particolare che la Corte suprema, in accoglimento delle doglian formulate inizialmente davanti al tribunale del riesame e quindi in sede di legittimità, a
annullato la decisione del tribunale del riesame in relazione al primo capo di imputazione rela appunto alla partecipazione del COGNOME all’associazione. Nella decisione della Corte veni evidenziato come vi fossero profili di contraddittorietà negli elementi cli fatto posti a fond della decisione poiché le conversazioni captate a carico dell’indagato intercorrevano tutte con unico soggetto COGNOME che vi fossero elementi allusivi ad un “livello associativo”.
Il tribunale del riesame, giudicando a seguito di rinvio, non ha superato le mancanz evidenziate dalla pronuncia della Suprema Corte e non ha quindi soddisfatto lo standard probatorio che essa implicava. In particolare, per riempire il vuoto argomentativo provvedimento annullato, il tribunale del riesame nuovamente investito del caso ha enfatizzat grandemente il ruolo del capo dell’organizzazione, tal COGNOMECOGNOME COGNOME la conclusione c “l’odierno ricorrente… mai avrebbe potuto operare in un regime monopolistico.., COGNOME esse consapevolmente integrato in un contesto organizzativo” poiché “lo spaccio nel territorio di Sa poteva essere effettuato solo osservando le regole imposte da COGNOME“. Il sillogismo che s ne trae (del tipo ‘poiché il territorio era controllato dal boss della organizzazione crimin vi agiva doveva essere inserito nell’organizzazione stessa’) è tuttavia contraddetta da circostanza che il ricorrente spacciasse anche nell’epoca in cui il capo dell’organizzazione, colui che aveva stabilito il monopolio dello spaccio, COGNOME trovava in carcere.
Nemmeno la valorizzazione dell’incontro avvenuto il 31 luglio del 2020 tra COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME il cimitero di Sava è sufficiente e concludente ai fini della dimostrazione partecipazione dell’indagato al vincolo associativo visto che non si fa menzione di spaccio stupefacenti mentre appare giustificata, alla luce del contenuto delle intercettazioni telefo la versione difensiva secondo cui il COGNOME COGNOME COGNOME recato COGNOME il cimitero a chie informazioni sulla sepoltura del padre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dell’unico motivo su esso si fonda.
Infatti, il Tribunale di Lecce, investito nuovamente della decisione a seguito dell’annullam del precedente provvedimento ad opera della pronuncia della Sesta Sezione ha reso una decisione incensurabile.
La Corte suprema aveva evidenziato che l’assunto su cui poggiava il provvedimento che aveva disposto la misura cautelare nei confronti di COGNOMECOGNOME cioè che COGNOME fosse uno deg spacciatori di cui l’associazione enucleata si avvaleva, in maniera stabile e continuat apparisse contraddittorio.
Il riesame, evidenziava la Corte, aveva posto a fondamento della propria decisione il contenut delle telefonate tra il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME individuo (tal COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME dalle telef emergessero elementi dimostrativi della consapevolezza, da parte del primo, di far parte di un più ampia organizzazione. Non era quindi chiaro quali elementi avessero consentito al Tribunale del riesame di escludere il mero concorso del ricorrente in condotte ex art.73 d.p.r. 309 piuttosto che di associato ex art.74 della stessa legge.
Né aspetti ulteriori (le dichiarazioni di tal COGNOME, dimostrative dello spaccio ma non associazione; le dichiarazioni di tal COGNOME, che collocava piuttosto il COGNOME dipendenze di altra consorteria malavitosa) apparivano idonei a dirimere l’alternativa tra il concorso e la partecipazione all’associazione.
In ossequio a quanto prescritto nella decisione di annullamento, la decisione del tribun del riesame ha proceduto ad una ampia ricostruzione. della vicenda, in primo luogo evidenziando le caratteristiche del (ed i meccanismi interni al’,1 sodalizio criminale ed in secondo valorizzando aspetti idonei a dimostrare la consapevolezza dell’imputato di agire quale membro di un’organizzazione piuttosto che come semplice correo del COGNOME.
Sotto il primo profilo, vengono sottolineate le modalità operative dell’associazione, in gra imporre il monopolio, nonché di assicurare l’approvvigionamento dell’intera comunità (d tossicodipendenti) di Sava, centro della Provincia di Taranto. Si indicano le fonti di origine stupefacente, le modalità di stoccaggio ed i destinatari finali del ciclo di distribuzione, tr il COGNOME. Nella motivazione si spiega che nel territorio savese non potesse sfuggire ad alc che le modalità di gestione delle piazze fossero cambiate a seguito della scarcerazione d COGNOME, tanto che anche coloro che avevano gestito ‘pro tempore’ nella vacanza di costu avevano dovuto soggiacere alla regola monopolistica ristabilita sul territorio.
Sotto il secondo profilo, vengono indicate tre circostanze idonee a dimostrare la conoscenza d parte dell’imputato delle modalità di gestione dello spaccio sul territorio savese. Si trat due visite del COGNOME COGNOME il cimitero alla ricerca del COGNOME (incontrato effettivam 31 luglio 2020 assieme al COGNOMECOGNOME, della telefonata tra COGNOME e COGNOME n.1210 ove riferimento tanto al COGNOME che alla associazione (“la banda”) nonc:hé della assicurazione COGNOMEiti, rivolta al fornitore dell’intero gruppo (NOME COGNOME) nel corso di un’ult colloquio intercettato che in caso di necessità egli (COGNOME) si sarebbe potuto rivol direttamente ai singoli pusher, o comunque venditori al minuto, tra i quali il COGNOMECOGNOME per dare continuità all’illecito commercio.
Nel censurare sifatta motivazione, il motivo di ricorso ne indica l’illogicità nell’ sillogismo per cui COGNOME “non potesse non sapere” del ruolo egemone che il COGNOME era ritorNOME a ricoprire nel territorio savese dopo la liberazione (pg. 13 del ricorso) e nella deduzione della sua partecipazione nella associazione (con ruolo subalterno) dalla cordialità deferenza dimostrata dall’imputato nel corso dell’incontro avvenuto con il COGNOME, concepib solo in un contesto di conoscenza criminale. Ulteriore illogicità interpretativa del q indiziario, che ha portato il tribunale del riesame a deragliare dai binari ermeneutici pre dalla Corte nella sua pronuncia, è rappresentata dalla ‘lettura’ della telefonata intercorsa COGNOME e COGNOME del 10 ottobre 2020, nel corso della quale il termine ‘motozappa’ viene int dal tribunale in maniera apodittica ed erronea come un riferimento allo stupefacente. contrario, si sostiene, tale conversazione dimostrerebbe che era il COGNOME COGNOME lamentarsi co COGNOME, ciò che rappresenta una ‘inversione’ tra i ruoli ipoteticamente assegnati ai nell’ambito della associazione di cui è pertanto dimostrata, anche per tale via, la illogicità.
nemmeno può essere enfatizzata la circostanza che il COGNOME, in una occasione, sia sta intercettato mentre indicava a tal COGNOME (in tesi, fornitore dell’intera associazione) la res del COGNOME, circostanza che nemmeno la Corte Suprema, nella sua sentenza, aveva ritenuto significativa e dimostrativa di alcunché.
A parere del Collegio, il Tribunale del riesame ha colmato le lacune , motivazionali evidenziate dalla sentenza rescindente.
A parere del consolidato orientamento di questa Corte «in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvediment emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiz legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatam conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del iquadro indiziario a c dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deg elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che go l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiest di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporr a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti iormali enumerati n 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedime coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, is al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con adattamenti resi necessari dal partic contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolez Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia delle Sezioni Unite ha dato i via ad una serie di pronunce più recenti che hanno ribadito l’orientamento (ex multis: Sez. 4, 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 1.7/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sostanza, «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si t nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità de motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugNOME». Il controllo di legittimità, pertanto, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di mer circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ond inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nell prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Se F, n. 3 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
In conformità a tali principi ermeneutici, il Tribunale del riesame ha correttam evidenziato, in relazione al reato associativo, la sussistenza degli elementi che fanno propender
per una situazione di fatto che va ben oltre il semplice concorso nello spaccio tra il COGNOMEit COGNOME, predicando piuttosto per l’inserimento di quest’ultimo nell’ambito del tessuto crimi savese e dell’impresa criminale ricostituita dal RAGIONE_SOCIALE dopo il suo rilascio dal carcere.
Il giudizio di sostanziale gravità indiziaria, che ben può reggere la misura adottata, non basato esclusivamente sull’inaccoglibile parametro del “non poteva non sapere” né si adagia sulla constatazione della situazione di monopolio dello spaccio instaurato dal COGNOME in Sa Il Tribunale del riesame illustra compiutamente il quadro generale della situazione dello spacci nella cittadina del Tarantino e le particolari articolazioni della associazione che ivi spadrone (al punto da imporre il monopolio a chi in precedenza aveva gestito in lieu del COGNOME) con un capo (COGNOME, appunto), un direttore generale (il COGNOME), una depositaria (NOME COGNOME), due fornitori (i fratelli COGNOME) e numerosi spacciatori (oltre al COGNOMECOGNOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e diversi altri). La conclusione cui perviene tribunale del riesame, che a fronte di una struttura così complessa e dalle modalità operati assai decise, in relazione ad un territorio di spaccio sostanzialmente contenuto, l’indagato fo consapevole di agire per conto dell’organizzazione, è ulteriormente avvalorata dal contenut della conversazione tra il COGNOME COGNOME il COGNOME COGNOME corso della quale “la banda” (cioè il costituente l’associazione per delinquere) e lo stesso COGNOME COGNOMEindicato come “NOMENOME vengono menzionati proprio in riferimento all’attività di spaccio, ciò che presuppone da parte COGNOME COGNOME piena consapevolezza del contesto. Occorre rilevare che in relazione a tale specifi e cruciale elemento indiziario il ricorso è silente, così condannandosi alla genericit aspecificità, non avendo risposto ad un punto rilevante della motivazione che si contesta.
E seppure appaiono corrette e condivisibili le considerazioni sviluppate nel ricorso in ordine debole significanza indiziaria del tono cordiale utilizzato dal COGNOME nel corso dell’incont il COGNOME, avvenuto COGNOME il cimitero di Sava il 31 luglio 2020, non altrettanto può dell’indizio derivante dal ‘giro di istruzione’ impartito al COGNOME dal COGNOME, mostr fornitore i recapiti dei soggetti destinati a spacciare la sostanza stupefacente da COGNOME f all’associazione, congiuntamente all’assicurazione c:he egli avrebbe ben potuto direttamente rivolgersi a costoro in caso di qualunque necessità. Sarebbe infatti errato banalizzare tale in alla stregua di un ‘giro turistico’ tra associati, non apparendo affatto illogica la conside che ne sviluppa il Tribunale, che esso si inserisca nella logica associativa poiché destina rafforzarne i fini e ad assicurare la perpetuazione della associazione a dispetto di even inceppi o difficoltà che avessero potuto riguardare singoli associati.
Quelli illustrati sono elementi indiziari che consentono di ritenere risolta da parte del Tr del riesame di Lecce l’equazione dimostrativa richiesta dalla Corte di cassazione con provvedimento rescindente. Essi appaiono pienamente sufficienti ed adeguati a soddisfare il richiesto approfondimento motivazionale al fine di dissipare l’incertezza e risolvere l’alter tra partecipazione associativa o mero concorso nella attività di spaccio di stupefacenti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del prese provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inser nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023
Il Con’ igliere relat re
COGNOME
Il Presi ente