Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17006 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Lametia Terme il 12/08/1978
avverso la ordinanza del 03/12/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della istanza di riesame nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza emessa in data 14.10.2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale al predetto è stata applicata la custodia in carcere, ha annullato l’ordinanza limitatamente ai capi 50 e 121, confermandola in relazione ai capi 2 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 44, 47, 53, 59, 63, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128 in relazione ai reati-fine in materia di traffico di stupefacenti, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce con unico motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del delitto associativo aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.
La ordinanza impugnata non ha colmato le lacune del provvedimento genetico che si è limitata a ritenere la partecipazione associativa del ricorrente sulla base dei reati-fine e della vicinanza del ricorrente al fratello NOME COGNOME essendo la ricostruzione del gruppo associativo neutra rispetto alla posizione dello stesso ricorrente.
Inoltre, la ritenuta partecipazione di questi all’associazione non ha considerato le censure difensive proposte, segnatamente la inidoneità a giustificarla considerando un mero e occasionale rapporto sinallagmatico con NOME COGNOME cl. 71; inoltre, che la coltivazione della piantagione di cui al capo 47 non vede coinvolti i COGNOME e che il ricorrente non ha avuto rapporti con NOME COGNOME nel 2021, pur essendo questi intercettato, risultando il primo contatto sul soda! network Facebook nel febbraio 2022.
Ulteriori questioni dedotte sono state disattese dal Tribunale con evidenti carenze nella motivazione, segnatamente con riguardo alla assenza di intercettazioni tra il COGNOME ed esponenti apicali della associazione.
Inoltre, la contestualità temporale delle singole condotte – e la stessa limitatezza del periodo (per un mese) – si pone in insanabile contrasto con la necessaria permanenza della condotta associativa.
Quanto alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non solo è stata dedotta la mancata partecipazione alle condotte di spaccio di qualcuno dei Cracolici, ma anche la mancanza di un fornitore prestabilito e l’assenza in capo ai Cracolici di precedenti di criminalità organizzata o, ancora, di consapevolezza da parte di questi da canali di rifornimento a loro noti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.Quanto alla partecipazione associativa del ricorrente il motivo è genericamente proposto per inammissibili ragioni in fatto.
La ordinanza, senza incorrere in vizi logici e GLYPH giuridici, desume la partecipazione del ricorrente dalle connotazioni dei reati-fine, segnatamente, quanto alla coltivazione illecita di cui al capo 44 all’interno di una serra nell disponibilità di NOME COGNOME, si considera la partecipazione del ricorrente al summit operativo sulle questioni riguardanti la realizzazione e la gestione della piantagione, la divisione dei proventi a raccolto ultimato (tra vari soggetti, tra quali NOME e NOME COGNOME), rilevando la centralità del ruolo del ricorrente. Analogo ruolo di organizzatore e promotore è individuato in capo al ricorrente per la coltivazione sub 47. Anche per la piantagione di Mesoraca nel 2021, nel ritenere consolidata la gravità indiziaria, si evidenzia come tutte le piantagioni siano riferibili a un programma criminoso unitario. Si passa poi alla disamina degli altri reati-fine concludendo per l’agevole emergenza della intraneità del ricorrente al sodalizio con ruolo centrale destinato alla promozione e finanziamento delle piantagioni nonché nell’organizzazione e gestione delle stesse, fino alla collocazione dello stupefacente sul mercato lametino.
La consapevolezza e volontà del ricorrente di partecipare al sodalizio è, inoltre, correttamente desunta anche dalla circostanza che egli – attraverso utenza riservata – funge da raccordo tra NOME COGNOME cl. 71, elemento apicale del gruppo criminale, e il fratello NOME COGNOME di cui conosce l’attività e caratura criminale (è comandante della Stazione dei CC di Maida, coinvolto anche nella associazione mafiosa sub 1, oltre che promotore e organizzatore della associazione sub 2).
L’inammissibilità del motivo sulla partecipazione associativa determina la carenza di interesse sulla questione riguardante la aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489 – 01), nella specie insussistente vigendo la duplice presunzione, sull’ an e sul quomodo della misura per la confermata partecipazione associativa.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare
in euro tremila in favore della Cassa della Ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 marzo 2025.