Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME MassimoCOGNOME nato a Lannetia Terme il 12/10/1975
avverso la ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa il 14 ottobre 2024 con la quale a NOME COGNOME è stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 2 (artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), 41, 112, 113 (art. 73 d.P.R. n. 309/90) aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 2.
Il postulato indiziario sull’univoco rapporto insistente tra il ricorrente e NOME COGNOME fondato sull’interpello del secondo al primo per due interventi elettrici da fare sull’impianto di località COGNOME e tre interlocuzioni per un ipotizzato interesse dello Stella ad avere dello stupefacente per rivenderlo a terzi è caratterizzato da evidenti lacune logiche e giuridiche, mancando qualsiasi riferimento al ricorrente da parte di altri sodali e qualsiasi segno di affectio societatis nonché indizi della realizzazione delle richieste di narcotico da parte dello stesso ricorrente o volontà di immettere con i sodali stupefacente nel mercato. Del resto, la asserita comunanza dello Stella è limitata ad un esiguo quanto non provato periodo temporale, tra febbraio e giugno 2022.
Quanto ai reati di cui ai capi 41 e 112, nessun indice di realizzazione delle richieste di stupefacente è evidenziato, né risulta integrato un rapporto sinallagmatico contrattuale tra fornitore e acquirente.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, affermata senza alcun specifico riferimento alla posizione del ricorrente e senza tener conto della intervenuta disarticolazione della associazione all’atto della esecuzione della ordinanza cautelare nonché dell’esclusivo rapporto del ricorrente con il COGNOME Domenico.
E’ pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
Il primo motivo, sulla partecipazione associativa, è fondato.
2.1. La ordinanza condivide l’assunto genetico secondo il quale il ricorrente ha immesso sul mercato narcotico trattato dall’associazione (capo 113) fornendo un essenziale contributo alla conservazione del sodalizio allorché ha messo a disposizione, in due occasioni, le proprie competenze tecniche per ripristinare l’impianto elettrico del casolare di Maida, contrada INDIRIZZO, nel periodo di piena lavorazione delle piante di mal’ uana appena estirpate dalla vicina piantagione, adoperandosi per l’immediata riparazione del macchinario per la defoliazione delle medesime piante (che radica la gravità indiziaria sub 41), individuandosi un rapporto fiduciario tra il ricorrente e COGNOME che lo mette al corrente di dinamiche associative e chiedendogli di contattare un debitore per narcotici (v. pg. 21 della ordinanza impugnata).
2.2. Ritiene questa Corte che la intraneità del ricorrente si poggia, in un contesto di manifestata fiducia tra il Cracolici e il ricorrente, su un puntuale ausilio di questi al Cracolici rispetto ad una attività di coltivazione illecita da lui gestita sulla base di due episodi in relazione ai quali, pur dandosi contezza del significativo quantitativo oggetto di dazione al ricorrente (un chilo e mezzo) e di sua interlocuzione (tre chili), non se ne individua la valenza associativa, che ovviamente – non può giustificarsi per il solo fatto della obiettiva provenienza dello stupefacente da quel contesto; ancora, analoga carenza si rinviene nella valorizzazione della messa a parte del ricorrente dell’inventario di stupefacente della organizzazione e delle sue dinamiche, fino alla richiesta del suo intervento presso un debitore del gruppo, in cui parimenti non si individua se e in quali termini, al di là del rapporto personale con il COGNOME, vi sia stato un concreto consapevole apporto associativo da parte del ricorrente.
E’ stato, invero, condivisibilmente affermato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di, Rv. 276692).
Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio che si atterrà al principio di diritto indicato per giustificare la partecipazione associativa del ricorrente.
L’accoglimento del precedente motivo assorbe il secondo motivo dedotto.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso il 28 marzo 2025.