Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23971 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Lametia Terme lo 01/03/2000
avverso l’ordinanza dello 03/12/2024 del Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro – adito in sede di riesame confermava l’ordinanza emessa Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale del 14 ottobre 2024, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME indagato per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico sub 129, capeggiata da NOME COGNOME e operativa sul territorio di Lametia Terme, nonchè per alcuni reati – fine in materia di traffico di sostanze stupefacenti (capi nr 270-271-272-275-278 e 279) .
Avverso il provvedimento NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a due motivi, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e insufficienza in relazione alla gravità indiziaria quanto alla esistenza di un gruppo criminale, facente capo ai COGNOME, e alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico capeggiato da NOME COGNOME
Il ricorrente – soffermatosi sullo stato della giurisprudenza di legittimità quanto all configurabilità del reato associativo ex art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309 e richiamate numerose massime nonché studi dottrinali – ha censurato le valutazioni dei Giudici di merito che avrebbero desunto la gravità indiziaria da elementi non riferibili al ricorrente quanto piuttosto al di lui padre, NOME COGNOME.
Il provvedimento sarebbe, inoltre, basato su motivazione illogica nella parte in cui era stato ritenuto sussistente il vincolo associativo, nonostante l’assenza di un “rapporto di esclusiva” tra i COGNOME e il gruppo del COGNOME (come desumibile dal colloquio del 21 dicembre del 2021), il mancato sequestro di sostanza stupefacente a carico del ricorrente, la occasionalità dei rapporti tra il ricorrente e il predetto COGNOME e la stabilità dell’attività lavorativa svol NOME COGNOME.
-violazione di legge e vizi vari di motivazione quanto alla ritenuta affermazione della gravità del quadro indiziario anche in relazione ai reati – fine, per l’assenza di sequestro di sostanza stupefacente e per essere i colloqui telefonici intercorsi sempre tra COGNOME senior e NOME COGNOME
Il processo si è svolto in forma cartolare, non avendo le parti avanzato richiesta di trattazione orale.
Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte, istando per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.
E’ aspecifico il primo motivo di ricorso,, con cui si rivolgono censure al provvedimento impugnato per avere il Tribunale desunto la partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio promosso e capeggiato da NOME COGNOME in assenza di uno stabile e consapevole rapporto anche con riferimento al necessario presupposto della affectio societatis.
2.1. Secondo il costante orientamento di legittimità, la partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti presuppone l’accertamento della costante disponibilità a fornire un contributo funzionale al mantenimento del sodalizio e all’attuazione del programma criminoso nonché della coscienza a volontà di essere parte e di interagire nell’ambito di un gruppo organizzato.
Su tali premesse si è, pertanto, ritenuto che anche il rapporto di affari tra fornitore e acquirenti, che immettono lo stupefacente sulle piazze di spaccio, nonostante la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti da ciascuna parte, può superare il rapporto sinallagmatico contrattuale per trasformarsi nel vincolo associativo, se,per le modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza, per il contenuto economico delle transazioni e per la rilevanza obiettiva che esse rivestono, si sia in presenza di un rapporto stabile e duraturo (Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881; in merito alla valutazione del rapporto tra acquirente e sodalizio, cfr. anche Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; sulla irrilevanza della diversità degli scopi Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405).
2.2. Il Tribunale, nel caso specifico, ha fatto buon governo di tali principi.
E’ stata, infatti, adeguatamente rilevata ed apprezzata la natura e la consistenza del rapporto intercorrente tra il sodalizio capeggiato da NOME COGNOME e la famiglia COGNOME.
I Giudici di merito, sulla scorta del dato captativo, hanno evidenziato la presenza sul territorio lamertino di una vivace piazza di spaccio gestita da NOME COGNOME unitamente ai figli NOME e NOME, questi ultimi addetti alla vendita al minuto, e individuato in NOME COGNOME uno dei principali e più redditizi canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente, in grado di rifornire la piazza di quantitativi importanti e di droghe di diverso tipo.
La dedotta estraneità del giovane NOME COGNOME agli affari di droga – invocata dal difensore per la sostanziale estraneità del predetto ai colloqui telefonici con il COGNOME – è un argomento che, per quanto suggestivo, non è in grado di destrutturare la logicità dell’impianto motivazionale se si privilegia la lettura sinergica delle informazioni probatorie. Ed infatti, Giudici di merito, rifuggendo da visioni atomistiche e collocandosi nella giusta prospettiva, hanno colto e congruamente evidenziato le modalità operative della famiglia COGNOME, che – si legge nel provvedimento impugnato- aveva affidato la gestione dei rapporti con il fornitore
Vescio a NOME COGNOME e la vendita al dettaglio ai giovani rampolli, NOME e NOME, a seconda del tipo di stupefacente smerciato e delle abilità di ciascuno di loro.
Per tale ragione, secondo la non illogica valutazione del Tribunale, l’assenza di diretti contatti telefonici tra NOME COGNOME e il fornitore COGNOME non era un elemento distonico e non si poneva in rotta di collisione con il tema di accusa.
In modo poi del tutto ineccepibile, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali il rapporto di affari tra il fornitore COGNOME e gli acquirenti COGNOME andasse ben oltre il mero rapporto sinallagmatico contrattuale per assumere la natura e consistenza di un rapporto stabile e duraturo sì da trasmodare in un vincolo di tipo associativo.
La valorizzazione del contenuto delle intercettazioni ha consentito di rilevare: a) la frequenza e la consistenza delle transazioni per gli apprezzabili quantitativi di narcotico oggetto di compra-vendita; b) la consapevolezza in capo al COGNOME delle dinamiche operative interne al gruppo COGNOME, come desumibile anche da un colloquio telefonico nel corso del quale COGNOME e COGNOME senior commentavano le abilità e capacità “delinquenziali” dei due giovani NOME e NOME, riservando lodi al secondo e critiche nei confronti di NOME, ritenuto meno affidabile per il carattere irruento, tanto da costituire un serio pericolo per gli affari sodalizio; c) la perduranza e la gestione degli affari anche durante il periodo di detenzione del COGNOME che, nonostante fosse in vinculis, continuava a mantenersi in quotidiano contatto con i COGNOME, non solo con NOME COGNOME che veniva incitato a “proseguire da solo”, indicandogli i canali di approvvigionamento già operativi, ma interloquendo direttamente con il ricorrente, al quale affidava incombenze importanti per la tenuta del sodalizio e la proficua gestione degli affari comuni, come la riscossione dei crediti e la prosecuzione dell’attività di spaccio con i clienti più fidati e fedeli ; d) la condivisione di notizie sensibili in ordine a controlli operati polizia giudiziaria , ai nuovi e redditizi canali di approvvigionamento della sostanza ( i.e. l cosca di NOME COGNOME), alle modalità operative.
Si tratta di elementi che costituiscono dimostrazione – nei limiti del giudizio che governa la attuale fase cautelare – della stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio e dell’affectio societatis, essendo lo stesso consapevole della esistenza ed operatività del sodalizio proprio alla stregua del descritto contesto fattuale e dei rapporti intrattenuti con il padre e il frate ma anche con lo stesso COGNOME, ora direttamente ora per il tramite del genitore.
E ciò conformemente alla giurisprudenza sopra citata.
2.h,II ricorso è, comunque, aspecifico nella parte in cui omette un serio confronto con tutte dette emergenze, che in una lettura d’insieme delineano lo specifico ruolo di NOME COGNOME in merito alla gestione dell’attività di spaccio e all’interno del sodalizio, ed è manifestamente infondato, nella parte in cui adduce elementi neutri perché non incompatibili con la partecipazione al sodalizio, quali, ad esempio, la non esclusività del rapporto di affari o il regolare svolgimento di attività lavorativa.
Parimenti non destruttura il percorso argomentativo – che sorregge l’impianto motivazionale – l’asserita inesistenza di un’associazione Cimino.
Ora – al netto della assoluta irrilevanza della questione ai fini che interessano in questa sede – il Tribunale, in perfetta aderenza alla piattaforma “indiziaria” e senza incorrere in alcun travisamento , ha segnalato il ruolo attivo dei tre COGNOME (padre e due figli) nella gestione di una fiorente piazza di spaccio sul territorio di Lametia Terme, nella duplice veste di venditori al minuto ma anche di stabili acquirenti di sostanza stupefacente / intessendo un duraturo, collaudato e fiduciario rapporto di affari con COGNOME e l’organizzazione criminale dallo stesso capeggiata, sì da esserne partecipi.
Né è di ostacolo alla esistenza del sodalizio il fatto che il periodo di osservazione delle condotte criminose sia stato breve, là dove – come nel caso in esame – gli elementi acquisiti siano sintomatici della esistenza di un sistema di affari illecito radicato sul territorio (Sez. 6, 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02).
Generico risulta anche il secondo motivo, con cui si censura la ritenuta gravità indiziaria in relazione ai singoli reati – fine per il mancato sequestro di sostanza stupefacente e per l’assenza di contatti telefonici con il COGNOME.
Anche nel caso oggetto di scrutinio il ricorso non si sottrae alla necessità di una specifica censura che deve involgere il provvedimento impugnato, viepiù a fronte di adeguata motivazione. Il ricorrente si limita a dedurre la carenza del compendio indiziario, facendo riferimento in modo indistinto a tutti i reati- fine tra loro eterogenei e genericamente adducendo la mancanza di sequestro, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni spese dai Giudici di merito.
Ancora una volta la valorizzazione del dato captativo – ora per l’uso di linguaggio criptico ora per l’espresso riferimento a somme di danaro poste in relazione ai grammi o alle dosi – ha consentito di accertare – nei limiti del sindacato della fase cautelare -l’inserimento del Cimino nell’ambiente di spaccio.
3.1. D’altronde le censure difensive si fondano, per un verso, su argomentazioni ( come quelle relative all’assenza di sequestri ) che non invalidano il percorso argomentativo, dal momento che la prova dei reati di illecita detenzione e di spaccio non può derivare soltanto dal rinvenimento della sostanza stupefacente, ma può desumersi da altre risultanze probatorie, tra cui anche il solo dato intercettativo (Sez. 4, n 48008 del 18 novembre 2009 n. 48008; Sez. 4, n 46299 del 28 ottobre 2005 n. 46299), e, per altro verso, su temi ( come l’assenza di rapporti con NOME COGNOME) già adeguatamente scrutinati, frutto piuttosto di una chiave di lettura frammentaria degli atti o comunque di una rilettura della informazione probatoria che, in sede di legittimità, non è prospettabile i a meno che non trasmodi in un travisamento della prova o nella illogicità manifesta della motivazione.
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi
n
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
186
del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
ricorrente al pagamento delle spese processuali
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
disp. att. cod. proc.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, pen.
Così deciso 11 14/05/2025.