Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25363 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25363 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a GRAGNANO i1 ,DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 13/02/2023 aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME in relazione al reato ascrittole al capo 1) dell’imputazione. Si tratta, in particolare, del delitto previsto agli artt.74, commi 1, 2, 3, 4, e comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ossia di un’associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanza stupefacente operante con metodo mafiosocamorristico il cui capo, promotore e organizzatore è, secondo l’ipotesi accusatoria, COGNOME NOME, coniuge di COGNOME NOME.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con un primo motivo, per erronea applicazione dell’art. 74 T.U. Stup. In particolare, il procuratore ricorrente ritien che il tribunale abbia violato la norma in esame laddove ha valutato le condotte ascritte alla RAGIONE_SOCIALE inidonee a far assurgere l’indagata al rango di partecipe del sodalizio criminoso, qualificando la sua condotta come atteggiamento connivente nei confronti dell’illecita attività del sodalizio, connesso alla circostan dell’essere moglie convivente del capo promotore dello stesso piuttosto che partecipe dell’associazione. Il Procuratore ricorrente ritiene che tali affermazioni contrastino con i principi enucleati dalla Corte di legittimità in tema d partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, laddove si è ritenuto sufficiente che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, che il sodalizio abbia a disposizione con sufficiente stabilità risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma e che ciascun associato sia a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio e si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo. Considerato che anche in dottrina si fa riferimento, a proposito dell’assetto organizzativo, alla necessità che l’associazione contenga accanto alle c.d. strutture di azione le c.d. strutture di autoconservazione, miranti a mantenere intatte le proprie capacità operative, sottolinea come all’interno del sodalizio occorre che siano compresenti ruoli esecutivi e ruoli strumentali. Partecipare, assume il ricorrente, significa mettersi a disposizione costantemente per ogni occasione illecita ogni volta che essa maturi: oltre all’intermediario, ai fornitori e agli acquirenti, il contabile, ess questo il ruolo specificamente riconosciuto anche dal tribunale a NOME
NOME, NOME si COGNOME dedica NOME all’aspetto NOME di NOME tenuta NOME economico-finanziaria dell’organizzazione annotando le partite di debito e di credito onde garantire i profitti dell’organizzazione criminale. Il Tribunale ha ben delineato il ruolo d NOMENOME tuttavia squalificandolo quale espressione di connivenza del coniuge.
rendicontazione dei quantitativi di stupefacente a disposizione; di quelli ceduti; dei soggetti debitori per il pagamento di ricevute forniture».
3.1. Il ricorrente ritiene che il tribunale abbia omesso di spiegare secondo quale regola di giudizio, a fronte di concrete attive condotte partecipative della donna alla consorteria criminale diretta, promossa e organizzata dal marito, debba ritenersi prevalente il ruolo di coniuge della stessa rispetto a quello, evidente, di associata laddove, invece, regola comune è quella secondo cui, proprio nei delitti associativi, i legami familiari contribuiscono a cementare e non indebolire il ruolo di ciascun partecipe all’organizzazione criminale, ancor più se di natura camorristica.
3.2. L’ordinanza si porrebbe in contrasto con il principio di diritto secondo il quale la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere è a forma libera purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell’organismo. L’ordinanza viola tale principio laddove, dopo aver chiaramente riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE il ruolo di contabile lamenta l’assenza, nei suoi confronti, di reati-fine tipici dell’organizzazione.
3.3. Nell’ordinanza è omessa la motivazione circa le modalità con la quale l’associazione potrebbe mantenere la corretta gestione della contabilità in assenza del contributo di RAGIONE_SOCIALE.
3.4. Destituita di fondamento è la rilevanza attribuita alla richiesta di archiviazione con riferimento a NOME nel procedimento penale avente ad oggetto l’associazione diretta dal marito e finalizzata a svariati delitt di estorsione, usura, illecito porto e detenzione di armi finalizzati a conseguire i controllo di attività economiche nel settore dell’istallazione e gestione di slotmachines. In tale ambito, a NOME era stata attribuita una generica partecipazione al clan diretto dal marito piuttosto che il ruolo di contabile del clan e la richiesta di archiviazione consegue all’esclusione della gravità indiziarla in relazione alla sussistenza di un unico reato-fine al quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe partecipato.
Ai fini dell’interesse ad impugnare, il ricorrente evidenzia anche la sussistenza delle esigenze cautelari correlate alla doppia presunzione relativa di sussistenza del pericolo di recidiva e di idoneità della custodia cautelare in carcere per tutelare tale esigenza, atteso che l’associazione criminale non risulta disciolta e che il ruolo rivestito dalla RAGIONE_SOCIALE rappresenta ulteriore elemento di allarme sociale, avendo costei piena e diretta conoscenza dei canali di riferimento e smercio della sostanza stupefacente, sia in considerazione del ruolo di contabile e segretaria del gruppo, sia in considerazione dei rapporti familiari
intercorrenti non solo con il capo clan, di cui è coniuge, ma anche con il figlio convivente, ulteriore correo, COGNOME NOME.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI’ primo motivo di ricorso è inammissibile.
Allegando la violazione della norma che descrive gli elementi costitutivi del reato associativo in materia di narcotraffico, il ricorrente tende in realtà sollecitare la Corte di legittimità ad una diversa valutazione del compendio indiziario, non consentita in questa fase. Si chiede, in particolare, alla Corte di legittimità di scandagliare la linea di discrinnine tra condotta delittuosa e condotta connivente sulla base di elementi quali la sussistenza di un programma criminoso, la stabilità delle risorse umane e materiali, la stabile messa a disposizione del gruppo da parte di ciascun sodale, che non sono stati negati in radice. I giudici della cautela hanno, dunque, correttamente inquadrato le loro valutazioni nell’ambito dei presupposti normativi che disciplinano la fattispecie criminosa di cui all’ipotesi accusatoria, senza che possa integrare la violazione di legge la ritenuta inidoneità degli indizi raccolti a sostenere il giudizio di grav indiziaria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
2.1. L’ordinanza impugnata ha descritto su quali basi sia stata accertata la gravità indiziaria dell’esistenza di un clan promosso e diretto da COGNOME NOME anche avvalendosi della forza intimidatrice correlata al suo rapporto con il boss NOME COGNOME, conosciuto come «NOME», rimasto per anni latitante e del quale COGNOME ha sposato la figlia naturale NOMENOME COGNOME NOME, già condanNOME per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., dal 2016 avrebbe creato intorno a sé un gruppo di malavitosi disposti a coadiuvarlo nella realizzazione di reati di usura, estorsioni nonché di controllo delle macchinette siot e videopoker, utilizzando per imporsi nuovamente sul territorio il carisma dei vecchi esponenti del clan COGNOME, ad oggi detenuti ergastolani.
2.2. Il tribunale ha ricordato le sentenze irrevocabili nonché le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, ex partecipi dei clan camorristici operanti sul territorio, sulla cui scorta è stata ritenuta la gravità indiziaria ai dann
COGNOME NOME e di altri sodali coindagati. Nell’ambito della medesima indagine è stata poi enucleata la gravità indiziaria circa l’interessamento del clan anche al narcotraffico attraverso la costituzione di un’associazione parallela a ciò deputata.
2.3. Nell’ambito di tale ultima associazione, il tribunale ha apprezzato una serie di indizi: intercettazioni di dialoghi con il marito, nel quale quest’ulti invita COGNOME NOME a segnare i quantitativi di stupefacente consegnati ai coindagati COGNOME NOME e COGNOME NOME in occasione della detenzione di 5 kg di marijuana il 13 marzo 2018; intercettazioni telefoniche dalle quali si evince che la donna avvisa al telefono il coniuge dell’arrivo di persone interessate al traffico di stupefacenti che lo cercano (pag.9); intercettazioni telefoniche dalle quali si evince che COGNOME informa la moglie della scarcerazione dello spacciatore COGNOME NOME, con il quale egli collabora nel narcotraffico; l’intercettazione ambientale del 19 aprile 2018 nel cui ambito si registra un colloquio tra COGNOME NOME e i suoi familiari ossia il figlio NOME, NOME e la moglie COGNOME NOME in occasione del quale quest’ultima, oltre a interessarsi circa l’ammontare del debito che lo spacciatore COGNOME NOME ha nei confronti del coniuge, esprime il proprio disappunto circa il fatto che il marito lo abbia malmeNOME; l’esito della perquisizione effettuata il 9 maggio 2018 in occasione dell’arresto di COGNOME NOME, quando sul mobile della cucina è stata rinvenuta un’agenda relativa all’anno 2017 con scritto sulla copertina «Artisti del caffè», in cui sono segnati appunti e recapiti telefonici, rendicontazione chiaramente riferibile alla compravendita di quantitativi di sostanza stupefacente associata a soggetti indicati con appellativi nonché, nel secchio della spazzatura, un foglio strappato da un’agenda con annotata altra rendicontazione relativa a CHIC, soprannome del sodale COGNOME NOME; il rinvenimento all’interno del portafogli di RAGIONE_SOCIALE NOME di un foglio con annotata ulteriore rendicontazione con le indicazioni di CHIC e AM, corrispondenti agli appellativi di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Nonostante l’indicazione di tali elementi, la motivazione risulta affetta da interna contraddittorietà laddove si specifica che, durante le indagini, le telecamere hanno ripreso le cessioni di droga eseguite all’interno del bar Roxy Legend gestito proprio da RAGIONE_SOCIALE NOME e che la RAGIONE_SOCIALE conosce i soggetti con i quali il coniuge si interfaccia nella gestione del traffico della droga, dai clie acquirenti ai fornitori, in quanto questi si recano al bar da lei gestito p discutere di stupefacente e ottenerne cessioni che vengono filmate dalle telecamere ivi presenti (pag. 11) per poi affermare che la donna non si sia interfacciata con alcuno degli accoliti ad eccezione di COGNOME NOME, che ne è il consorte, limitandosi ad eseguire un’attività meramente esecutiva in Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contrasto con quanto in precedenza affermato (pag.12) a proposito del fatto che RAGIONE_SOCIALE «tiene, effettivamente, la rendicontazione dei quantitativi di stupefacente a disposizione; di quelli ceduti; dei soggetti debitori per il pagamento di ricevute forniture».
2.4. Circa l’affermazione secondo la quale RAGIONE_SOCIALE non esprime mai giudizi, correttamente il procuratore ricorrente ha richiamato il dialogo registrato alla progr.680 del 19 aprile 2018 nonché un ulteriore dialogo registrato alla progr.206, peraltro del tutto trascurato nell’ordinanza impugnata, a sostegno della contraddizione in cui cade il giudice del riesame.
Tali sono le ragioni per le quali l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art.309, co.7, c.p.p.
Così deciso il 30 maggio 2023