Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11174 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a L’AQUILA il 05/06/1994
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
è presente l’avv. NOME COGNOME del foro di L’AQUILA, difensore di NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di L’Aquila ha confermato il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di L’Aquila con il quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt 74 d.P.R. 309/90 (capo 1).
La COGNOME è stata ritenuta gravemente indiziata di avere aderito alla associazione dedita al traffico di stupefacenti contribuendo al suo mantenimento mediante il supporto materiale consistito dall’avere fornito al sodalizio, in via continuativa, schede sinn no intestate ai sodali ma agli ignari clienti dei negozi di telefonia presso cui prestava attiv lavorativa, utilizzando indebitamente i documenti per l’attivazione di schede telefoniche. La stessa, inoltre, considerata persona di fiducia da parte del capo della consorteria NOME COGNOME riceveva le sue confidenze circa l’organizzazione e l’attività dell’associazione e forniva a sua volta indicazioni utili ad eludere i controlli di Poli inoltre lo informava della esistenza di indagini nei confronti del sodalizio.
Avverso l’ordinanza suddetta è stato proposto ricorso nell’interesse della Cocco affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo si deducono violazioni di legge e visi di motivazione. La ricorrente ha avuto, per un periodo limitato solo ed esclusivamente contatti con NOME COGNOME come dalla stessa ammesso nel corso dell’interrogatorio e di avere ricevuto in una sola occasione all’interno del negozio, per ragioni di lavoro, un altro indagato. Quanto detto risulta dalla informativa dai cui si ricava che le fonti di prova a carico della COGNOME son cinque intercettazioni telefoniche, quattro conversazioni con l’COGNOME e un messaggio vocale dell’Iseni alla ricorrente) e due intercettazioni ambientali (telecamera posta all’interno di una abitazione in uso a Iseni. Non risulta accertato che le attività svo dalla COGNOME, segnatamente l’aver procurato alcune schede in ragione dell’attività lavorativa svolta, siano state poste in essere con la coscienza e volontà di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento.
Si evidenzia poi la mancanza di attualità della misura dato che l’ultima telefonata intercorsa con Iseni è dell’il. gennaio 2024 quando la stessa prestava attività lavorativa nel negozio di telefonica. Quelle che vengono definite “numerose registrazioni video ambientali all’interno del covo” sono solo due e le schede telefoniche in contestazione sono in tutto venti di cui solo tre in uso ad associati, due delle quali a Iseni.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la inesistenza delle esigenze cautelari per difetto di attualità e concretezza. Il Tribunale si è limitato ad affermare che ” circostanza di non essere più dipendente del negozio di telefonica non elimina il rischio che possa reiterare condotte alle dipendenze di un altro esercizio commerciale o con diverse modalità. Poiché la stessa non ha mai posto in essere attività di spaccio non si
comprende come la stessa possa avere la possibilità di vendere attivare sim card telefoniche non essendo dipendente di un negozio di telefonica abilitato all’accesso dei terminali.
Va rilevato che in sede di interrogatorio di garanzia la COGNOME ha riferito di non essere più dipendente del negozio da mesi e successivamente alleava all’istanza di revoca della misura cautelare depositata il 21.11.2024 l’integrale contratto di lavoro sottoscritto il 26 marzo 2024 con la RAGIONE_SOCIALE quale operatrice di cali center e le bust paga da maggio a ottobre 2024. Mancherebbe dunque l’attualità delle esigenze cautelari.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è reato a forma libera la cui condott costitutiva può realizzarsi in diverse forme, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n 35975 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 282139 fattispecie in cui la Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza delrimputazione di condotta di partecipazione al sodalizio l’indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante).
Ne deriva che è sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualunque modalità che arrechi un contributo causale rispetto all’evento tipico senza potersi prescindere da un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione, con la conseguenza che, per affermare la sussistenza del reato, occorre individuare in concreto, e specificare la parte svolta dal compartecipe ossia quel contributo, sia pure minimo ma non insignificante, al perseguimento degli scopi del sodalizio.
Ai fini della integrazione della condotta di partecipe è comunque sufficiente anche l’adesione e l’apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3 n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677, pronuncia emessa in fattispecie relativa alla gestione di una piazza di spaccio.
Infatti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazio sodalizio ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché
dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale g agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02). Per la configurabilità della condotta di partecipazione, peraltro, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione i un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263662).
Il provvedimento impugnato è allineato a tali principi in quanto mette in evidenza il ruolo di rilievo ricoperto dalla COGNOME, soggetto dedito alla fornitura in via continuat di schede telefoniche, intestate a clienti ignari dei negozi presso i quali lavorava e de quali adoperava indebitamente i documenti nella sua disponibilità, come si ricavava dallo stretto legame con il vertice del sodalizio, NOME COGNOME il quale riponeva massima fiducia nei suoi confronti al punto che venivano segnalate quindici registrazioni video ambientali all’interno del covo di INDIRIZZO Vomano, centrale operativa all’interno della quale venivano confezionate le dosi destinate allo spaccio, si recavano gli spacciatori per prelevare la merce da destinare il mercato e caricare i “telefoni da lavoro” dei quali, i giudici della cautela hanno dimostrato essere pienamente a conoscenza.
Il fatto che la stessa non abbia partecipato direttamente all’attività di spaccio privo di significato avendo costei, come rappresentato dai giudici della cautela, svolto un ruolo causalmente rilevante in ordine al perseguimento degli scopi e al mantenimento in vita del sodalizio fornendo in via continuativa schede telefoniche intestate a terzi ignari clienti dei negozi presso i quali lavorava e dei quali utilizzava indebitamente documenti in suo possesso.
Per evidenziare il grado di consapevolezza dell’esistenza del sodalizio è stata coerentemente evidenziata la conversazione del 23.3.2023 nel corso della quale NOME COGNOME ragguagliava la COGNOME su un servizio effettuato dalla P.G. dicendole che “ha lavato rutto” nel senso che si era disfatto di tutte le schede ricevute.
E’ stato inoltre, messo in evidenza, che la COGNOME, in sede di interrogatorio ha, tra l’altro, ammesso il suo contributo alla consorteria che peraltro emergeva dalle numerose registrazioni video-ambientali effettuate all’interno della base logistica di cui si è det
A fronte delle emergenze indiziarie come delineate nell’ordinanza impugnata, il ricorso, non oppone una tesi idonea a sovvertire il giudizio di logicità della ricostruzione e della valutazione deli elementi indiziari posti a suo carico né una compiuta rappresentazione e dimostrazione di evidenze dotate di valenza univoca e dimostrativa tale da disarticolare l’apparato motivazionale della ordinanza impugnata. Al contrario oppone la propria valutazione e ricostruzione dei fatti di causa e del merito del
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procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, COGNOME, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
La difesa, in proposito, si limita a evidenziare che la COGNOME manteneva i rapporti con il solo capo clan, dato del tutto irrilevante, stante il suo consapevole e volontari intento di collaborare con l’associazione, per aiutare gli adepti a sottrarsi ad eventual intercettazioni. L’argomento non appare in alcun modo idoneo a scardinare l’impianto argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato. Si sottolinea poi, nel ricorso che tra le venti schede telefoniche oggetto di contestazione solo tre erano in uso a sodali e due al capo senza considerare che già tale numero, appare significativo della piena adesione della ricorrente agli scopi del gruppo.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. I giudici della cautela, nel provvedimento impugnato, hanno correttamente evidenziato l’esistenza della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275 cod. proc. pen. sulla base della gravità de reato contestato, delle modalità del fatto, dell’assenza di elementi dai quali ricavare i recesso della Cocco o la dissoluzione del gruppo nonché del concreto rischio di reiterazione del reato sotto altra forma, anche se allo stato non più dipendente di un negozio di telefonia.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro pen.
Deciso il 14 marzo 2025