Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30008 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letti i motivi nuovi e la documentazione allegata del difensore AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 gennaio 2024, il Tribunale della libertà di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della ordinanza del G.I.P. tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME annullava il predetto provvedimento quanto al ritenuto concorso del predetto in alcuni fat estorsivi, confermando, invece, il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai delitti di partec ad associazione mafiosa e concorso in furto aggravato ex art. 416-bis. 1 cod. pen. (capi n. 1 e 102).
Avverso detta ordinanza , proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen. in relazione al capo n. 102 non avendo il giudice del riesame indagato sulla
funzionalizzazione della condotta all’agevolazione della consorteria;
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 416-bis cod. pen. posto ch stato evidenziato nei motivi di riesame come la figura dell’indagato emergesse soltanto quale saltuario collaboratore del COGNOME COGNOME che fosse possibile attribuirg’i forme di partecipaz associativa, mancando elementi per affermare la partecipazione del COGNOME agli incontri cui aveva accompagnato COGNOME o che lo stesso fosse coinvolto in episodi di traffico di stupefacent così che la mera contiguità compiacente non poteva valere quale elemento indiziante dell’art. 416-bis cod. pen.; il ricorrente aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con il cugino (COGNOME e mancava pertanto l’affectio socíetatis, COGNOME che potesse essere utilizzata quale circostanza decisiva la partecipazione ad un pranzo ove erano presenti soggetti pregiudicati, arbitrariamente individuata quale summit mafioso; mancava, quindi, qualsiasi forma di messa a disposizione in favore dell’ente criminale che potesse fare ritenere anche solo a livello di gravità indiz avvenuto un effettivo inserimento stabile nell’organismo criminale;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esige cautelari posto che, a fronte di condotte accertate sino al 2018, doveva farsi applicazione d principi in materia di rilevanza del tempo silente quale circostanza idonea a vincere presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, il tribunale del riesame di Catanzaro non ha omesso la motivazione in punto aggravante di mafia contestata al capo n. 102, avendo sottolineato, a pagina 4 della motivazione dell’ordinanza, quegli elementi sulla base dei quali affermare che furto delle carte d’identità all’interno degli uffici comunali “fosse funzionale a garantire l delle cosche RAGIONE_SOCIALE fornendo agli accoliti gli strumenti necessari per predisporre falsi documen d’identità”.
Trattasi di motivazione che in quanto strettamente collegata alla ritenuta partecipazion associativa del COGNOME alla locale cosca e richiamando la particolare natura del delit commesso, può ritenersi sufficiente sotto il profilo del chiaro dolo intenzionale riscontrabile modalità dell’azione criminosa e nell’oggetto della sottrazione.
COGNOME Anche il secondo motivo non è fondato atteso che in alcun vizio appare essere incorso il tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio in relazione partecipazione punibile; ed invero, il medesimo tribunale, ricostruiva distinti episo partecipazione del ricorrente ad incontri con altri associati mafiosi e la sua ripetuta condot autista in favore del capo cosca COGNOME (vedi pagine 2 e 4 dell’ordinanza impugnata ove vengono descritti detti episodi) oltre che la partecipazione ad una serie di conversazioni aventi ad ogg
fatti estorsivi che, seppure non ne permettevano l’attribuzione del, concorso nei singoli episod titolo di gravità indiziaria, comunque apparivano significativi del coinvolgimento del ricorren dinamiche criminali delle quali era ripetutamente messo a conoscenza. Nella valutazione del quadro dotato di complessiva gravità indiziaria, pertanto, il giudice del riesame appare ave fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 – 01) nella parte in cui hanno affermato che sono indice di partecipazione punibile ex art. 416-bis cod. pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l’affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito qualsivoglia “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla v dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con caratte stabilità. Partecipazione alla vita associativa che COGNOME incorrere in alcuna delle censure propos veniva desunta da attività di collaborazione con i capi cosca e dal coinvolgimento in tematich associative.
COGNOME Quanto al terzo motivo va ricordato come in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esi cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il reces dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “t silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibil elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situa indicativa dell’asCOGNOME di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889 – 01)
Nel caso in esame il tribunale ha già evidenziato come risultino assenti gli indici de interruzione del legame associativo così da giustificare la presunzione di attuale pericolos stabilita dal citato terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. che impone l’applicazione de misura custodiale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleda per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 19 luglio 2024
/t