Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7075 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 14/10/1972 avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Udito il PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 10 settembre 2024, in relazione al reato di cui all’art. 416bis cod. pen. per aver partecipato all’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata clan COGNOME , operante in Palma Campania, San Gennaro Vesuviano e zone limitrofe, fatti avvenuti dal gennaio 2021 al giugno 2023.
In particolare, l’ordinanza cautelare era stata emessa a seguito di operazioni di intercettazione, servizi di osservazione e controllo, perquisizioni, sequestri, arresti, dichiarazioni di persone informate sui fatti, nonchØ utilizzando alcune sentenze irrevocabili attestanti l’esistenza del clan COGNOME nel territorio di riferimento; per quanto riguarda la posizione particolare di COGNOME egli era stato coinvolto nell’indagine a causa di alcune conversazioni – oggetto di intercettazione – che aveva avuto con NOME COGNOME e NOME COGNOME da cui i giudici della cautela avevano tratto la conclusione che COGNOME si fosse messo a disposizione del clan con la funzione di picchiatore e di recupero crediti derivanti da estorsioni.
In punto di esigenze cautelari, il riesame ha evidenziato che COGNOME aveva già riportato condanne per diversi reati, anche se non in materia di criminalità organizzata, ed Ł stato già in passato detenuto, e che non vi sono elementi per superare la presunzione legislativa di adeguatezza della sola custodia cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi
indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente le cinque conversazioni intercettate da cui sono stati tratti i gravi indizi di colpevolezza; in particolare, la lettura corretta delle cinque conversazioni farebbe emergere che COGNOME non ha fatto altro che avere un atteggiamento di goffa cortigianeria verso NOME e NOME COGNOME; COGNOME voleva soltanto conquistare l’attenzione di COGNOME, di cui conosceva il prestigio criminale, e, per essere accolto nel clan, voleva accreditarsi agli occhi di quest’ultimo sostenendo di avere anch’egli una consolidata fama camorristica; in realtà, però COGNOME non ha minimamente considerato COGNOME, che non era altro che un adulatore; in quest’ottica va letta la conversazione in cui COGNOME avrebbe confessato la propria partecipazione a pregresse azioni violente, che, in realtà, non sono altro che millanterie; le confessioni di COGNOME nelle intercettazioni non hanno trovato un benchØ minimo riscontro negli atti, nessuna denuncia da parte di alcuno nei suoi confronti, nessun dialogo da cui poter ritenere che le affermazioni fossero vere; appare anche inverosimile, considerata la struttura gerarchica dei sodalizi camorristici, che una persona che ha solo il ruolo di picchiatore possa recarsi indisturbato, e senza alcun preavviso ai superiori, presso gli imprenditori del territorio e perpetrare estorsioni spendendo il nome della famiglia; anche l’utilizzo del ‘noi’ che COGNOME adopera nelle conversazioni Ł espressione di goffa e disperata cortigianeria finalizzata ad essere accettato nel clan; anche nella conversazione in cui COGNOME parla di un recupero del credito emerge soltanto che COGNOME avrebbe consigliato a COGNOME di invitare il debitore presso il cimitero per imparare a fare il cristiano , ma da essa non si comprende se la decisione di COGNOME di recuperare il credito fosse legittima oppure collegata alle attività criminali del clan.
Nelle conversazioni intercettate COGNOME si vanta di essere condannato per reati di criminalità organizzata (‘ io tengol’art. 7’) , ma in realtà egli non Ł mai stato condannato con l’aggravante dell’agevolazione o del metodo mafioso di cui all’art. 416bis .1 cod. pen.; l’ordinanza liquida l’argomento limitandosi ad affermare che NOME COGNOME non smentisce questa affermazione, ma NOME COGNOME non ha davanti la posizione giuridica del COGNOME e non aveva elementi per poterlo smentire.
In definitiva, dalle intercettazioni emerge la evidente volontà di COGNOME di far parte del sodalizio, e quindi non Ł discutibile l’elemento soggettivo del reato associativo che gli Ł stato contestato, ma manca del tutto l’elemento oggettivo, in quanto COGNOME non ha mai tenuto condotte che abbiano dato un contributo causale all’affermazione del sodalizio, e non Ł mai stata una risorsa valida e spendibile dal clan ai fini del perseguimento del programma criminoso.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria, anticipata per iscritto, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Nella stessa prospettazione del ricorso, nelle conversazioni intercettate il ricorrente si Ł messo a disposizione del clan COGNOME per attività di, per così dire, recupero crediti.
La stabile messa a disposizione di un clan camorristico per il perseguimento dei fini che gli sono propri integra già il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso che Ł stato contestato al ricorrente (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01: la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi), anche a prescindere dalla individuazione di specifici atti concreti in cui si Ł
sostanziato il contributo causale alle attività del gruppo, purchØ da essa si ricavi lo stabile rapporto organico tra il singolo e la struttura criminale.
Secondo la costruzione logica della sentenza COGNOME, infatti, la condotta di partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la messa a disposizione assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell’associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l’adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di “irrevocabilità” (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura.
A queste condizioni, sempre secondo il percorso logico della sentenza COGNOME, la messa a disposizione costituisce un comportamento oggettivo, e non solo intenzionale, un comportamento attuale, e non meramente ipotetico, che finisce per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione, per integrare la quale non Ł necessaria la successiva – e, a volte, solo eventuale – “chiamata” per l’esecuzione di un incarico specifico, essendo l’adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria.
Nel caso in esame, la stabilità con cui COGNOME si Ł messo a disposizione del clan Ł stata ricavata in modo non manifestamente illogico, e nei limiti della valutazione propria della fase cautelare, dagli elementi descritti nell’ordinanza impugnata, quali la conversazione ambientale del 10 novembre 2022 tra COGNOME e COGNOME, in cui COGNOME dice a COGNOME ‘ o zi’ voi mi dovete solo dire ‘Raffaele devi fare così’ io vado pure a piedi io il problema non lo tengo ‘ o la conversazione del 3 dicembre 2021 tra COGNOME e COGNOME, in cui COGNOME dice a COGNOME ‘ io sto con te, Ł giusto? tu mi comandi e io vado a picchiare a questo, Ł giusto? ‘.
Il ricorso deduce che le conversazioni intercettate sono state interpretate in modo non corretto, perchØ COGNOME non voleva far altro che adulare il capo del clan. La censura Ł inammissibile perchØ la giurisprudenza di legittimità ritiene che ‘in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite’ (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
Il ricorso deduce che COGNOME si Ł vantato di reati che non risulta aver mai commesso (‘ io devo andare a picchiare la gente? Io ci vado, li picchio, non c’Ł problema, perchŁ questo Ł il mestiere mio’ ), di una condanna per reati di criminalità organizzata (‘ io tengo l’art. 7 ‘), che, in realtà, non ha mai riportato, ma l’argomento Ł privo di qualunque fondatezza, perchØ non rende manifestamente illogica la conclusione dell’ordinanza impugnata per la quale COGNOME, che abbia o no già commesso reati per conto del clan, si sia messo stabilmente a disposizione dell’organizzazione criminale.
Il ricorso deduce che non sia stata correttamente interpretata la conversazione del 4 novembre 2022 tra COGNOME e COGNOME in cui si parla di convocare una persona al cimitero per il recupero di un credito nei suoi confronti, e da cui non emerge che il credito da recuperare fosse illecito, ma l’argomento Ł infondato, perchØ durante la conversazione in questione, che Ł una ambientale captata a bordo della Porsche in uso a NOME COGNOME, in cui gli interlocutori sono COGNOME e COGNOME, questi, con riferimento ad una persona che doveva del denaro a Iovino, gli consiglia di convocarlo presso il cimitero dove ‘ gli impariamo a fare il cristiano ‘, conversazione che, in modo non manifestamente illogico, Ł stata interpretata nell’ordinanza impugnata, nei limiti della valutazione cautelare, come indicativa della messa a disposizione per una condotta illecita, atteso il ‘mestiere’ di COGNOME (si richiama ancora la conversazione già sopra evidenziata, in cui COGNOME dice di se stesso che il suo mestiere Ł andare a picchiare la gente) ed il luogo in cui il debitore Ł stato
convocato, ovvero il cimitero di Palma Campania. In quest’ultimo, per quanto emerge con chiarezza dall’ordinanza impugnata, alcuni locali che sono stati messi a disposizione delle attività del clan criminale dal gestore dei servizi cimiteriali.
Il ricorso deduce che l’ordinanza impugnata avrebbe motivato in modo illogico sulla millanteria di COGNOME di essere stato condannato per reati di criminalità organizzata, perchØ attribuisce importanza alla mancata smentita da parte del suo interlocutore, NOME COGNOME che, però, non poteva avere a disposizione il certificato penale di COGNOME, ma l’argomento Ł infondato, perchØ non Ł manifestamente illogico che l’ordinanza impugnata abbia ritenuto rilevante la circostanza che in quel passaggio della conversazione COGNOME non abbia smentito o interrotto COGNOME, perchØ, atteso il livello di inserimento nel clan del suo interlocutore, la mancata smentita o mancata replica all’affermazione di COGNOME (‘ io tengo l’art. 7 ‘) rende credibile che COGNOME abbia effettivamente svolto per conto del clan attività propria dell’organizzazione criminale.
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 12/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME