Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore! generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
L’AVV_NOTAIO per la parte civile NOME COGNOME depositava conclusioni e nota spese. L’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME insisteva per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese confermava la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di truffa, condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione oltre la multa. Si
contestava allo stesso di avere ricevuto sul proprio conto corrente cinquemilacinquecento euro distratti dal conto corrente di NOME COGNOME i cui codici dispositivi erano illecitamente carpiti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 441 cod. proc. pen.) la costituzione di parte civile n avrebbe dovuto essere ammessa in quanto la stessa sarebbe intervenuta tardivamente; nel caso in esame, infatti, disposto il decreto di citazione diretta a giudizio, il giu monocratico, verificata la regolare costituzione delle parti, aveva ammesso il rito abbreviato e solo dopo tale ammissione vi era stata la costituzione di parte civile.
2.2. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all conferma della responsabilità del ricorrente, che sarebbe stata effettuata valorizzando una base probatoria carente, tenuto conto che non sarebbe stato valutato che il ricorrente avrebbe fornito elementi utili per verificare lo smarrimento dei dati identificativi del co corrente su cui era stato versato il denaro trafugato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo non supera la soglia di arnmissibilità in quanto manifestamente infondato.
Il collegio rileva che l’art. 556 cod. proc. pen. effettua un rinvio integrale alle no contenute nel titolo I, del libro VI, del codice di rito, dunque, anche all’art. 441, com 2, cod. proc. pen., che consente la costituzione di parte di civile dopo l’ammissione del giudizio abbreviato.
Sul punto il collegio rileva che la Cassazione, con interpretazione che si condivide, ha rinvenuto la ratio della norma nella necessità di consentire alla parte civile di far valere le sue pretese di natura civilistica in sede penale anche se l’accertamento della colpevolezza si svolgerà con le forme del rito abbreviato (Sez. 2, n. 1 7 .’ n 819 del 09/10/2019, dep. 2020, Agrillo, Rv. 278591 – 01).
Nel caso in esame il Tribunale ammetteva il rito a prova contratta e rinviava per la discussione al 18 novembre 2022; all’inizio di tale udienza, la parte civile si costituiv legittimamente.
1.2. Il secondo motivo non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua
alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiz raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percors argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra l altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte offriva una persuasiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, rilevando come dagli accertamenti svolti, ovvero dalla acquisizione del contratto e dei documenti utilizzati per l’apertura d conto corrente, non erano emerse denunce di furto o di smarrimento e che alla data del 7 giugno 2021 il conto corrente sul quale era transitato il denaro trafugato era ancora attivo (pag. 4 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 3686/00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686/00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024
L’estensore