Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3600 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3600 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALGHERO il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME In Qualita’ Di Amministratore Delegato E Rappresentante Legale Della RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, mediante sottrazione, dopo averla strappata dai tasselli, di una rastrelliera in rame completa di bulloneria e di tubi in rame, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE
Due i motivi a sostegno del ricorso:
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione affermando che è erronea la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la condizione di procedibilità: la querela, infatti, fu formalizzata da un semplice venditore della RAGIONE_SOCIALE e non dal legale rappresentante;
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena in difetto di impugnazione del Pubblico ministero. Si tratterebbe di revoca illegittima perché i precedenti penali che, a dire della Corte di appello, erano ostativi alla concessione, risultavano già dal certificato penale nella disponibilità del Tribunale.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 07/10/2025, sono pervenute memoria, conclusioni e nota spese dell ‘ AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è stata pronunciata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che, per quanto di interesse in questa sede, ha modificato il regime di procedibilità – divenuto a querela – del reato di furto aggravato, ad eccezione dei casi di condotta in danno di soggetti “vulnerabili” e di sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la RAGIONE_SOCIALE, indicata quale persona offesa, si è costituita parte civile nel presente giudizio. Questa Corte ha affermato ( ex multis , Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, COGNOME NOME, Rv. 286741; Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844) che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.
150/2022, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, infatti, la Corte territoriale non ha affatto proceduto, d’ufficio, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena accordato dal primo Giudice, in quanto, per come agevolmente è possibile evincere dal dispositivo della sentenza impugnata, vi è stata integrale conferma della sentenza di primo grado che aveva disposto la sospensione condizionale della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputato deve, inoltre, essere condanNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che vengono liquidate in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME