Parere Pubblico Ministero: Quando la sua Assenza Annulla un Provvedimento
Nel processo penale, il rispetto delle forme non è un mero formalismo, ma la garanzia fondamentale per un giusto equilibrio tra le parti. Un principio cardine è il contraddittorio, che deve essere assicurato in ogni fase. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16372/2024, pur concludendosi con una declaratoria di inammissibilità per rinuncia, riafferma un caposaldo procedurale: l’imprescindibilità del parere del pubblico ministero nelle decisioni sulla modifica delle misure cautelari.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), che aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per un indagato. Tale decisione, tuttavia, era stata presa senza attendere il parere obbligatorio del pubblico ministero, come richiesto dalla legge.
Il tribunale per il riesame, investito della questione, aveva prontamente annullato l’ordinanza del GIP. La motivazione era netta: la mancata acquisizione del parere costituiva una violazione dell’articolo 299, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Questa omissione, secondo il tribunale, ledeva il diritto di partecipazione della parte pubblica, configurando una nullità assoluta del provvedimento.
Contro la decisione del riesame, la difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo un’errata interpretazione della norma. Successivamente, però, lo stesso ricorrente rinunciava personalmente al ricorso.
La Violazione Procedurale e il Ruolo del Parere del Pubblico Ministero
Il fulcro della questione giuridica, prima della rinuncia, era l’importanza del parere del pubblico ministero. L’articolo 299, comma 3-bis, c.p.p. stabilisce chiaramente che, in caso di richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare, il giudice deve trasmettere l’istanza al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro due giorni. Il giudice può decidere prima solo in caso di parere favorevole.
Questa norma non è un semplice adempimento burocratico. Essa è posta a presidio del principio del contraddittorio. Il parere consente alla pubblica accusa di esporre le proprie argomentazioni, garantendo che il giudice decida con piena cognizione di tutti gli elementi rilevanti. La sua omissione, come correttamente rilevato dal tribunale del riesame, inficia la validità stessa dell’atto, rendendolo nullo.
L’Esito in Cassazione: Inammissibilità per Rinuncia
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive. La rinuncia al ricorso da parte dell’imputato ha, di fatto, chiuso la discussione. In questi casi, la legge (art. 616 c.p.p.) impone una decisione puramente processuale: la dichiarazione di inammissibilità.
Questa pronuncia comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, determinata equitativamente dalla Corte in 500 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è di natura esclusivamente procedurale. A fronte della rinuncia espressa e personale del ricorrente, l’unica decisione possibile era dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Non vi era più materia del contendere da analizzare. La Corte applica semplicemente la norma che disciplina le conseguenze della rinuncia all’impugnazione, senza necessità di valutare i motivi originari del ricorso.
Le Conclusioni
Anche se la sentenza si conclude con una pronuncia di rito, la vicenda nel suo complesso offre una lezione chiara: le regole procedurali, in particolare quelle che garantiscono il contraddittorio, sono invalicabili. La decisione del tribunale del riesame, che ha annullato l’ordinanza del GIP, rimane efficace e costituisce un monito sull’importanza di attendere il parere del pubblico ministero. La fretta o la disattenzione nel seguire l’iter corretto possono portare alla nullità assoluta di un provvedimento, con evidenti ripercussioni sulla gestione del procedimento cautelare. La correttezza formale è, in ultima analisi, sostanza di giustizia.
È valido un provvedimento che sostituisce la custodia in carcere se emesso senza il parere del pubblico ministero?
No, sulla base della decisione del tribunale del riesame (non smentita dalla Cassazione), l’ordinanza emessa senza attendere il parere del pubblico ministero è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto di partecipazione della parte pubblica, sancito dall’art. 299 comma 3-bis c.p.p.
Cosa accade se si rinuncia a un ricorso presentato in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il parere del pubblico ministero è considerato fondamentale nella modifica delle misure cautelari?
Perché assicura il rispetto del principio del contraddittorio, permettendo all’accusa di esprimere la propria valutazione. Questo garantisce che il giudice possa prendere una decisione ponderata, avendo a disposizione le argomentazioni di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16372 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16372 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma annullava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari rilevando la violazione dell’articolo 299 comma 3-bis del codice di rito, in quanto l’ordinanza di sostituzione era stata adottata senza attendere il parere del pubblico ministero, con correlata violazione del diritto di partecipazione della parte pubblica e nullità assoluta dell’ordinanza.
Avverso tale GLYPH ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 299 commi 3bis e 4 bis cod. proc. pen.): avrebbe dovuto essere considerato che il procedimento era in fase avanzata e che dunque inve del comma 3-bis dell’art. 299 cod. proc. pen. avrebbe dovuto essere applicato il comma 4-bis e, comunque, l’invio dell’istanza difensiva alla cancelleria del pubblico ministero dell’ordinanza della sostituzione della misura rendeva il procedimento illegittimo, t conto che la decisione sarebbe rimasta invariata anche se il Giudice per le ind preliminari avesse preso cognizione del parere
2.2. In data 26 febbraio 2024 il ricorrente rinunciava personalmente al ricorso.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 61 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2024
L’estensore GLYPH
Il Presiden