Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39597 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1499/2024
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 12/09/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 11795/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PORTOFINO il 13/04/1951 COGNOME NOME nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 08/10/1976
avverso la sentenza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ dei ricorsi;
udito per la parte civile, RAGIONE_SOCIALE, lÕAvv. NOME COGNOME sostituto processuale dellÕAvv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese come da conclusioni scritte e nota spese depositate in udienza;
udito, per i ricorrenti, lÕAvv. COGNOME che ha concluso chiedendo lÕaccoglimento dei ricorsi.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME con unico atto a firma del comune difensore, ricorrono per lÕannullamento della sentenza del 7 novembre 2023 del Tribunale di Genova che li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 30 legge n. 394 del 1991, e li ha condannati alla pena di 2500 euro di ammenda ciascuno perchŽ, senza lÕautorizzazione dellÕente, avevano gettato e posto in opera malta cementizia lungo il percorso pedonale allÕinterno del Parco naturale regionale di Portofino e avevano commissionato il sorvolo non autorizzato di un elicottero sullÕarea dellÕEnte Parco. Il fatto è contestato come commesso tra il 1 novembre 2018 ed il 31 gennaio 2019.
1.1.Con il primo motivo deducono lÕinosservanza dellÕart. 30 legge n. 394 del 1991, non applicabile ai parchi regionali ma solo ai parchi e alle aree protette nazionali.
1.2.Con il secondo motivo deducono lÕinosservanza o lÕerronea applicazione della legge penale (o comunque delle norme regionali e di quelle regolamentari dellÕEnte Parco delle quali si deve tener conto nellÕapplicazione delle norme penali) e il vizio di motivazione mancante e/o apparente in relazione alla affermazione della loro responsabilitˆ penale per il sorvolo del parco e lÕutilizzo della malta cementizia.
2.I ricorsi sono inammissibili.
3.Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1.Si imputa ai ricorrenti la violazione degli artt. 11, comma terzo, lett. h) (sorvolo di velivoli non autorizzato) e 13 (realizzazione di opere allÕinterno del parco in assenza di autorizzazione) legge n. 394 del 1991, sanzionata dallÕart. 30, comma 1.
3.2.In particolare, afferma il Tribunale, i lavori sono stati realizzati in violazione dellÕart. 23, lett. d), del Regolamento del Parco di Portofino, il sorvolo in violazione dellÕart. 42, comma 1, lett. n), legge reg. Liguria n. 12 del 1995 e dellÕart. 38 del Regolamento del Parco.
3.3.LÕart. 30, comma 8, legge n. 394 del 1991, estende le sanzioni penali previste dal primo comma anche alla trasgressione dei regolamenti di parchi naturali regionali.
3.4.LÕapplicazione della sanzione penale anche ai parchi naturali regionali è stata espressamente e più volte affermata dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n.
35393 del 21/05/2018, COGNOME, Rv. 240786 – 01; Sez. 3, n. 9353 del 08/01/2020, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 38945 del 29/05/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 35706 del 09/06/2009, COGNOME, non mass.).
3.5.I ricorrenti obiettano che lÕottavo comma dellÕart. 30 estende la tutela penale alle sole misure di salvaguardia paesaggistica ed ambientale nelle more della istituzione dei parchi regionali: Çnel caso della disposizione in questione, affermano – muovendo dalla natura di Legge Quadro attribuibile al provvedimento legislativo in oggetto, ci˜ che si voleva in particolar modo tutelare da parte del legislatore era la salvaguardia paesaggistica ed ambientale nelle more dei percorsi amministrativi, tanto è vero che, anche in questo caso, il legislatore ebbe ad inserire un evidente inciso temporale, ovvero alle violazioni delle misure di salvaguardia e delle disposizioni dei regolamenti dei parchi naturali regionali. Ovviamente, a seguito di tale istituzione, le uniche sanzioni applicabili alle violazioni nell’ambito di tale aree protette risultano essere quelle di cui al D.L.vo 42/2004 e ci˜ anche al fine di evitare una doppia imputazione in ragione della medesima condottaÈ.
3.6.Il rilievo è palesemente infondato.
3.7.Il testo dellÕart. 30, comma 8, legge n. 394 del 1991, è di una chiarezza difficilmente offuscabile da impossibili letture di segno contrario: Çe sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionaliÈ.
3.8.La norma è chiara quando indica come duplice oggetto del precetto: a) le misure di salvaguardia previste dalle leggi regionali in vista della istituzione di aree protette (e dunque anche dei parchi regionali); b) i regolamenti dei parchi (che ne presuppongono lÕavvenuta istituzione).
3.9.Nel caso di specie, oggetto di condanna sono condotte poste in essere in violazione del regolamento del parco e, dunque, di un divieto penalmente presidiato.
4.é inammissibile anche il secondo motivo.
4.1.Incontestato il sorvolo del Parco, i ricorrenti deducono che il Regolamento (art. 38) non vieta il sorvolo in termini assoluti ma solo quello a bassa quota e che il divieto non opera nei casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessitˆ, attivitˆ di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attivitˆ di studio e di ricerca (art. 2 legge reg. Liguria n. 37 del 1992, richiamato dallÕart. 38).
4.2.Il rilievo è generico e manifestamente infondato.
4.3.LÕart. 1, legge reg. Liguria n. 37, cit., stabilisce che Çino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ÇLegge quadro sulle aree protetteÈ, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale è vietato il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessitˆ, attivitˆ di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attivitˆ di studio e di ricerca fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del voloÈ. Il successivo art. 2, dispone che Çl Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli Enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi, approva un regolamento regionale che, nel rispetto della normativa nazionale, disciplini l’esercizio del sorvolo e dell’atterraggio nei casi consentiti dall’articolo 1È.
4.4.Il regolamento è stato approvato con delibera di giunta regionale n. 4 del 15 dicembre 1993.
4.5.LÕart. 3 del regolamento prevede che sulle aree protette regionali, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina del volo, è vietato il sorvolo da parte di velivoli e apparecchi a motore ad un’altezza dal suolo inferiore a 1500 FT (450 mt.), salvo per motivi di sicurezza del volo per operazioni di manovra, di decollo o atterraggio in stazioni aeroportuali ubicate nelle immediate prossimitˆ delle aree protette o necessitˆ derivanti da sfavorevoli condizioni meteorologiche o nei casi previsti dall’articolo 5.
4.6.LÕart. 5 consente il sorvolo a bassa quota, l’atterraggio e il decollo di velivoli e apparecchi a motore nei casi di: a) operazioni di soccorso; b) servizi di pubblica necessitˆ quali: b1) operazioni di vigilanza e intervento antincendio; b2) operazioni di controllo, manutenzione e costruzione di reti e impianti elettrici o comunque di approvvigionamento e trasporto energetico, telefonici e di altri sistemi di comunicazione, di approvvigionamento e trasporto idrico; b3) operazioni di difesa fitosanitaria; b4) operazioni connesse a interventi di difesa del suolo, salvaguardia o riqualificazione ambientale ivi incluse quelle necessarie al mantenimento e all’espletamento di attivitˆ agro-silvo-pastorali e di gestione faunistica o zootecnica; c) attivitˆ di rifornimento intesa quale: c1) trasporto di materiale necessario per l’esercizio di attivitˆ insediate all’interno delle aree protette in localitˆ non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale; c2) trasporto di materiale necessario per la realizzazione di opere o l’insediamento di attivitˆ all’interno delle aree protette in localitˆ non raggiungibili con altri mezzi se non con interventi tali da provocare un maggiore e irreversibile danno ambientale; d) smaltimento rifiuti inteso quale: d1) prelievo e allontanamento di rifiuti di qualsiasi
natura non altrimenti rimovibili; d2) prelievo e allontanamento di residui di lavorazioni, interventi ed attivitˆ svolte all’interno dell’area protetta in localitˆ non altrimenti raggiungibili; e) costruzione e manutenzione di rifugi escursionistici custoditi e non, realizzati o gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati con l’Ente di gestione dell’area protetta; f) rilevamenti finalizzati ad attivitˆ di studio e di ricerca.
4.7.In tutti questi casi gli interessati trasmettono comunicazione preventiva all’ente di gestione dell’area protetta il quale pu˜ richiedere precisazioni sulle modalitˆ e i fini delle operazioni e formulare prescrizioni valide a garantire l’osservanza della legge e del regolamento e la tutela dellÕambiente (art. 6).
4.8.é incontestato che nel caso di specie alcuna comunicazione preventiva è stata inviata allÕente Parco il quale, di conseguenza, non è stato messo in condizione di autorizzare alcunchŽ (o comunque di interloquire sulle ragioni del sorvolo e sulla ineluttabilitˆ del sorvolo stesso).
4.9.Non è dunque sufficiente allegare la sussistenza dei casi che consentono, in astratto, il sorvolo a bassa quota e lÕatterraggio, è altres’ necessario che il sorvolo stesso sia comunque autorizzato o quantomeno comunicato.
4.10.A non diverse considerazioni critiche si espone lÕultimo rilievo difensivo, relativo alla dedotta possibilitˆ di utilizzare la malta cementizia a fini manutentivi, posto che non importa la astratta possibilitˆ di realizzare lÕintervento contestato, quanto la mancanza del necessario nulla-osta (in coerenza, peraltro, con lÕeditto accusatorio) e ci˜ a prescindere dalla natura fattuale della deduzione difensiva che, nellÕescludere il tipo di intervento indicato dal Giudice (la realizzazione di tratti di strada ), propone una diversa, quanto impossibile lettura in questa sede della prova della quale, peraltro, non deduce nemmeno il travisamento.
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi (che osta alla rilevazione dÕufficio della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata e a quella maturata eventualmente prima ma non specificamente dedotta con i ricorsi stessi) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ consegue, altres’, la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nella presente fase di giudizio liquidate come da dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.160,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Cos’ deciso in Roma, il 12/09/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME