Parcheggiatore Abusivo: Ricorso Generico e Inammissibile secondo la Cassazione
L’attività di parcheggiatore abusivo rappresenta una contravvenzione ben nota nel panorama giuridico italiano, spesso oggetto di contenzioso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti necessari per presentare un ricorso efficace, sottolineando come la genericità delle argomentazioni conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per la violazione dell’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, a causa dello svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo. La decisione, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, ha accertato la responsabilità penale dell’imputato.
Non rassegnato alla duplice condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un’unica censura: un presunto vizio di motivazione nella sentenza d’appello che, a suo dire, avrebbe affermato la sua responsabilità in modo errato.
La Valutazione del Ricorso del Parcheggiatore Abusivo
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una posizione netta e rigorosa. I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi presentati come manifestamente infondati per una serie di ragioni che meritano un’attenta analisi. Il Collegio ha evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero:
* Generiche: Non entravano nel dettaglio delle specifiche criticità della sentenza impugnata.
* Prive di confronto: Non si misuravano concretamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello.
* Carenti di critica: Mancavano di una necessaria critica puntuale alle argomentazioni che avevano fondato la decisione di condanna.
In sostanza, il ricorso si limitava a una contestazione generale senza smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello.
La Decisione della Suprema Corte e le Motivazioni
Sulla base di queste premesse, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale, sancendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un principio consolidato nella giurisprudenza, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, n. 8825/2016). Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione. È necessario, invece, che il ricorrente instauri un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziando in modo specifico dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato. La Suprema Corte ha ritenuto che il ragionamento del giudice distrettuale fosse coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico, sottraendosi così a ogni possibile censura in sede di legittimità. L’assenza di tale confronto critico rende il ricorso un mero atto dilatorio, privo di reale contenuto giuridico.
Le Conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte sono dirette e severe. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, considerando il palese carattere dilatorio e la manifesta infondatezza dell’impugnazione, la Corte ha condannato l’uomo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce un importante monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore, specificità e serietà argomentativa. I ricorsi generici non solo non hanno possibilità di successo, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche significative.
Perché il ricorso del parcheggiatore abusivo è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici, privi di un confronto diretto con la decisione impugnata e non supportati da una critica specifica alle argomentazioni che hanno fondato la condanna.
Quale reato è stato contestato all’imputato?
All’imputato è stata contestata la contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15 bis, del Codice della Strada, per aver svolto attività di parcheggiatore abusivo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
È stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa del carattere dilatorio e della palese inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato l -rto decisione del Tribunale di GLYPH con la quale COGNOME NOME NOME NOME condanNOME NOME pena di giustizia in relazione NOME contravvenzione di cui all’art.7 comma 15 C.d.S. per avere svolto attività di parcheggiatore abusivo.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione responsabilità nei suoi confronti.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugna non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento dell decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cens degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si so pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilator del ricorso e NOME palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giusti stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore
Il Prepidente