Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45354 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 14/06/1994
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbian fondato la condanna sul solo contenuto reso dalla testimonianza degli operatori di p.g. ed avrebbero mancato di esaminare gli elementi probatori a discarico dedotti dalla difesa, non provando, peraltro, la definitività del precedente amministrativo di febbraio 2019. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e hanno dato adeguata risposta a tutte le doglianze difensive poste con l’atto di appello. In particolare, la Corte distrettuale ha fondato la prova della responsabilità penale sulla definitività del provvedimento amministrativo di soli quattro mesi prima (provvedimento del 19.02.2019) e sulle dichiarazioni rese da COGNOME dalle quali si desumeva con certezza che l’imputato dava indicazioni sui parcheggi alle autovetture in uscita e in entrata e che gestiva il parcheggio regolando le manovre.
In particolare, sul tema della mancata prova della definitività del precedente provvedimento, su cui ritorna il ricorso, già il giudice di primo grado (cfr. pag. 3) aveva ricordato come l’operante escusso avesse ricordato che erano state assunte
informazioni presso il Comando di Polizia Municipale che aveva effettuato !a precedente contestazione ed era stato appurato che non vi era stata né oblazione e nemmeno era stato proposto alcun ricorso amministrativo giurisdizionale, sicché la sanzione era divenuta definitiva il 20.04.2019 (decorso il termine di 60 gg. Per le impugnazioni).
La Corte territoriale, in motivazione, ha anche motivatamente respinto la doglianza con cui la difesa invocava la mancata prova del rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di chiavi di autovetture e di eventuale denaro provento dall’attività sulla base della circostanza che il Giurintano non è stato sottoposto a perquisizione, per cui non si può avere prova certa dell’assenza di tale disponibilità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024