Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/11/1971
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Motivi della decisione
Con sentenza del 15 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 8 giugno 2023, ha rideterminato in mesi tre e giorni quindici di arresto ed euro 1.150,00 di ammenda la pena inflitta a NOME COGNOME ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 7 comma 15-bis del D.Lvo n. 285/1992 (eserciz abusivo dell’attività di parcheggiatore) e all’art. 21-ter L. n. 132/2018 (inottemperanz divieto di accesso in specifiche aree urbane).
L’imputato, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione, articolando tr motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. cod.proc. pen.., per carenza di motivazione in relazione alla configurazione della fattispecie cui all’art. 7, comma 15-bis del Divo n. 285/1992. Lamenta che la Corte territoriale abbi basato il proprio convincimento su una motivazione meramente apparente, non essendo stata raggiunta la prova certa ed incontrovertibile che l’imputato stesse esercitando l’attivit parcheggiatore abusivo.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen.
2.3 Con il terzo motivo, censura la sentenza per violazione dell’art. 606 lett. b) ed cod.proc.pen.., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il diniego esclusivamente sui precedenti penali, senz valutare il contesto economico e le peculiarità della vicenda.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo, le doglianze afferenti alla carenza probatoria e all insufficienza degli elementi costitutivi del reato di parcheggiatore abusivo si risolvono in mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito.
Invero, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato ritenendo che, alla luce della annotazione di RG., la condotta del prevenuto integrasse gli estremi dell’art. 7, comma 15 bis, C.d.S., nella misura in cui egli forniva indicazioni agli automobilisti in transito circa i pa disponibili e che già in precedenza era stato sanzionato per medesime violazioni, sottolineando la sistematicità e la ripetizione delle condotte ( cfr. in tal senso Cass., sez. 7 n. 2883 del 2
La questione proposta dal ricorrente non investe profili di legittimità, bensì il merito ricostruzione fattuale, inibito in questa sede.
3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di particolare tenuità del fatto, la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente il rigetto della richiesta, evidenzian che il fatto era stato commesso in una via particolarmente trafficata del centro cittadino, vic agli uffici della cittadella giudiziaria e al INDIRIZZO, zona ad alta e cont frequentazione. Tale circostanza è stata correttamente ritenuta incompatibile con il requisi dell’esiguità dell’offesa, richiesto dall’art. 131-bis cod.pen. Il giudizio sulla particolar
del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto sia le modalità della condotta sia l’esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.pe
(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’offesa al bene giuridico tutelato non potesse ritenersi
particolare tenuità, considerata la modalità della condotta e il contesto in cui è stata realizz oltre alla circostanza, rilevata dalla Corte, che il ricorrente era stato segnalato per le medesi
violazioni anche in altre occasioni.
3.3 Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte d’Appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla spiccata capacità a
delinquere dell’imputato, desunta dai numerosi precedenti per i delitti di ricettazione, minaccia furto e falsità materiale. Tale motivazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
non si risolve in un’apodittica affermazione, ma valorizza elementi specifici della personalit dell’imputato, valutabili in termini ostativi alla concessione dele attenuanti in esame.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede
legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, t quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessio dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, COGNOME, Rv. 271269-01; nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generich richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente