Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 07/07/1974
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo del 8 novembre 2023, in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che il ricorrente svolgeva l’attività non autorizzata di parcheggiatore, per come direttamente apprezzato dal personale di polizia giudiziaria intervenuto, che notava come lo COGNOME desse indicazioni agli utenti su dove parcheggiare, vigilasse sui mezzi in sosta, ed infine richiedesse il pagamento del dovuto (p. 3 sentenza di primo grado; p. 1 sentenza ricorsa);
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la reiterazione delle condotte, anche dopo il fatto per cui è processo; p. 4 sentenza ricorsa), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 01);
pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
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