Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1400,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 27 gennaio 2022 in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, comma 2 C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e al mancato riconoscimento dei benefici di legge.
Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è sostenuta dal necessario previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell’appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l’imputato sorpreso dall’ufficiale di P.G. mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore su suolo pubblico ( indirizzando gli automobilisti per farli parcheggiare) pur non avendone autorizzazione.
La Corte territoriale ha inoltre rilevato che l’agente di Pg, sentito in qualità di teste, riferiva che l’imputato risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione in data 11 novembre 2018, configurandosi perciò la più severa ipotesi penale, rilevando altresì come dall’istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi idonei a supportare una diversa ricostruzione dei fatti compatibile con la tesi sostenuta dall’imputato, secondo la quale la sua presenza in loco era giustificata dall’esigenza di acquistare medicinali.,
I giudici hanno altresì chiarito le ragioni per le quali il trattamento sanzionatorio appariva congruo e proporzionato al fatto commesso, non emergendo elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche o per l’applicazione di pene sostitutive. Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (
Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, GLYPH Rv.283489-01;
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anc Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).A tali principi si è attenu Corte territoriale.
L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l’eventuale decorso prescrizione maturata dopo il giudizio di appello.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024.