Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENZANO DI LUCANEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 6.8.2017 (fattio accertato in data 10.6.2019).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
Violazione di legge, poiché il fatto non risulta essere previsto dalla legge come reato, ma solo quale illecito amministrativo, visto che il reato contravvenzionale per “recidiva” di cui si tratta è stato introdotto dal cd. Decreto Sicurezza “Salvini”, vigente dal 4.12.2018. E’ solo da questo momento che si deve valutare l’eventuale “recidiva” rispetto ad un illecito commesso nella vigenza della nuova normativa. Nella specie, invece, il precedente illecito amministrativo era stato commesso in data 6.8.2017, antecedente alla data di entrata in vigore della nuova figura di reato’
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, in mancanza di una ricostruzione alternativa del fatto offerta dal prevenuto.
III) Mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricon -ente, al momento del fatto la norma era pienamente in vigore e già prevedeva quale presupposto del reato l’esistenza
di una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva, come nel caso di specie. Le argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto, visto c l’imputato, al momento del fatto, era pienamente consapevole di essere già stato sanzionato per la medesima violazione di parcheggiatore non autorizzato con provvedimento definitivo, per cui non poteva ignorare che la reiterazione di una siffatta condotta, tenuta sotto la vigenza della nuova norma incriminatrice, avrebbe acquisito rilevanza penale di reato contravvenzionale. Ciò che rileva osserva correttamente la Corte di appello – è che nella vigenza della norma incriminatrice l’imputato abbia reiterato la condotta, a nulla rilevando che la precedente violazione si sia realizzata prima dell’entrata in vigore della nuova norma incriminatrice, introdotta dal d.l. n. 113/2018. Invero, la precedente violazione sanzionata in via amministrativa non integra di per sé il precetto ma costituisce un presupposto di fatto esterno del reato, per cui nella specie non può trovare applicazione la disciplina di cui a l’art. 2 cod. pen. in termini d irretroattività della norma incriminatrice, che nel caso viene integrata solo a seguito della reiterazione della condotta.
5.2. Il motivo sub II) è prospettato in maniera generica e non si confronta con le congrue e logiche argomentazioni delle sentenze di merito, le quali hanno riscontrato che a seguito degli accertamenti svolti da personale della polizia municipale di Firenze, gli agenti avevano filmato l’imputato, in data 10.6.2019, nell’atto di indicare ad un soggetto alla guida di una autovettura il luogo ove parcheggiare, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto n maniera del tutto abusiva. Veniva accertato che l’imputato era stato già sanzionato, con verbale in data 6.8.2017 divenuto definitivo, di avere esercitato, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore.
5.3. Anche il motivo sub III) è generico e attiene al merito, a fronte di una sentenza che ha motivatamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante la non particolare tenuit dell’offesa e l’abitualità della condotta. Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta congruamente argomentato con la negativa personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali reputati indicativi di un allarmante radicamento del medesimo nel reato.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consi ere estensore
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