Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confer condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1400,00 di ammenda infli con sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2021 in ordine al reato d all’art. 7, comma 15-bis, C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punt valutazione della prova ai fini dell’affermazione di penale responsabilità e in re all’art. 195 cod. proc. pen.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, costituendo riproposizione motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute ne sentenza impugnata.
La doglianza non è, inoltre, sostenuta dal necessario, previo, confronto c giustificazioni fornite dal giudice dell’appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono appl anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operat valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo st l’imputato sorpreso dall’ufficiale di P.G., escusso in dibattimento, mentre teneva condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore, pur non aven autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia sta nell’atto di ricevere denaro o chiavi, in quanto condotte neppure contemplate d fattispecie incriminatrice.
Inoltre, l’imputato risultava essere già stato sanzionato per la mede violazione con provvedimento definitivo, così come accertato in forza di una veri effettuata al terminale e comunicata al teste via radio. Questo ultimo dato pr la trasformazione della fattispecie amministrativa nella più severa ipotesi p Relativamente alla lamentata mancanza di prova della definitività della precede sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione dell’Il giugno 201 richiamato l’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, sec cui non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitivit pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternat esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione del per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una n servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), accompagnato dalla ma allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad esempio, la deduzione di presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di obla
che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Se 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 444 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triol non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 11348 d 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024.