Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 aprile 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 31 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada;
rilevato che con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (poiché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) quanto alla affermazione di responsabilità, per la quale è necessario, si osserva, “accertare la percezione di denaro o la consegna delle chiavi” (p. 4 ricorso);
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico ed in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito, infatti, hanno spiegato che il ricorrente è sta osservato mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia stato visto nell’atto di ricevere denaro o chiavi, in quanto condotte neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice (p. 3 sentenza impugnata);
ritenuto, infatti, che il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e che, quindi, nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie; il perfezionamento della fattispecie richiede, invero, che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, COGNOME, Rv. 288441 – 01; Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, COGNOME, non mass.);
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi positivamente valutabili – neppure dedotti – ed i diversi precedenti, anche specifici), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01);
pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025