Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 805 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 805 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Napoli;
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
o
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 3 giugno 2025 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 20 settembre 2023, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, commesso in Napoli il 30 settembre 2020;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono cumulativamente la l’illogicità, l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla condotta di esercizio abusivo della attività di parcheggiatore, è inammissibile, in quanto in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a richiamare il contenuto di sentenze emesse in altri procedimenti;
considerato che, infatti, la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente è stato osservato mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore su suolo pubblico, pur non essendo autorizzato, non avendo rilievo il fatto che non sia stato visto nell’atto di ricevere denaro o chiavi – nella specie a causa dell’intervento della polizia giudiziaria – in quanto condotte neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice (p. 3 sentenza impugnata);
posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME);
ritenuto, infatti, che il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e che, quindi, nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie; il perfezionamento della fattispecie richiede, invero, che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 – 01; Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024,
COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, COGNOME, non mass.);
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la reiterazione delle condotte nel tempo, nonostante “le numerose contestazioni già ricevute”: p. 5 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, quanto alla sostituzione, che il quale il giudice d’appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta (come nella specie, in cui neppure risulta proposta nel corso del giudizio di appello), non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello (Sez. 2, n. 28486 del 10/07/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 28364 del 25/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 28173 del 27/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, COGNOME, Rv. 287820 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287460 – 01);
considerato, quindi, che il ricorrente non può ora dolersi del difetto di motivazione su punto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
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