Parcheggiatore Abusivo: Quando l’Attività Diventa Reato Penale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini tra illecito amministrativo e reato per chi svolge l’attività di parcheggiatore abusivo. La pronuncia chiarisce l’inammissibilità dei ricorsi che mirano a una rivalutazione dei fatti, confermando che la recidiva trasforma questa condotta in un illecito penale. Analizziamo insieme la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Sanzione Amministrativa alla Condanna Penale
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale di Palermo che in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore, commesso nel settembre 2020. La condanna penale è scaturita dal fatto che l’imputato era recidivo, avendo già subito in precedenza una sanzione amministrativa per la medesima violazione.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
L’appellante ha cercato di smontare la condanna attraverso due argomentazioni:
1. Vizio di motivazione: Ha contestato il modo in cui i giudici di merito hanno valutato le prove a suo carico, in particolare la testimonianza che lo indicava mentre indirizzava gli automobilisti verso gli stalli di sosta.
2. Violazione di legge: Ha sostenuto che il reato non potesse essere applicato, poiché la sua precedente sanzione amministrativa era stata comminata prima dell’entrata in vigore della legge del 2018 che ha introdotto la fattispecie penale per il parcheggiatore abusivo recidivo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Cassazione sul Reato di Parcheggiatore Abusivo
La Suprema Corte ha respinto il ricorso con una motivazione netta e precisa. Innanzitutto, ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il primo motivo era inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente, basata sulle prove raccolte, come la testimonianza diretta, e priva di vizi evidenti.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione lo ha liquidato come meramente reiterativo di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dai giudici di merito. La condotta penalmente rilevante è quella commessa dopo l’entrata in vigore della nuova legge, a prescindere da quando sia stata commessa la precedente violazione amministrativa che costituisce il presupposto della recidiva.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre spunti importanti. In primo luogo, consolida l’orientamento secondo cui l’attività di parcheggiatore abusivo, se reiterata dopo una prima sanzione amministrativa, integra a tutti gli effetti un reato. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito. Infine, conferma che per la configurazione del reato conta il momento in cui viene commesso il nuovo fatto, non la data della sanzione precedente.
Quando l’attività di parcheggiatore abusivo diventa un reato penale?
Diventa reato quando una persona viene sorpresa a svolgere nuovamente tale attività dopo aver già ricevuto una sanzione amministrativa per la stessa infrazione, configurando così la recidiva prevista dalla legge.
È possibile contestare la valutazione delle prove (ad esempio, una testimonianza) davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente non sia illogica o contraddittoria. Un ricorso che chiede solo di rivalutare i fatti è inammissibile.
Se la sanzione amministrativa è stata ricevuta prima che la legge istituisse il reato per i recidivi, quest’ultimo si applica comunque?
Sì. Secondo la decisione, il reato si configura se la nuova condotta di parcheggiatore abusivo avviene dopo l’entrata in vigore della legge che ha introdotto la fattispecie penale, a prescindere da quando sia stata commessa la precedente violazione amministrativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all’art. 7 comma 15 bis d.lgs n. 285/1992 commesso in Palermo il 22 settembre 2020.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze (il teste escusso aveva riferito che NOME indicava agli automobilisti gli stalli in cui parcheggiare) e scevro da profili di illogicità o di travisamento.
Considerato che il secondo motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile il reato, nonostante la precedente sanzione amministrativa fosse stata commessa prima della entrata in vigore della legge n. 32/2018 che ha introdotto la fattispecie penale nel caso di esercizio di attività di parcheggiatore non autorizzato in caso di recidiva, è meramente reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente disattesa dai giudici di merito ( pag 4 della sentenza impugnata).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremilaín favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
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