Parcheggiatore abusivo: La Cassazione chiarisce quando la condotta diventa reato
L’attività di parcheggiatore abusivo rappresenta un fenomeno diffuso che il legislatore ha cercato di contrastare con normative sempre più stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla trasformazione di questa condotta da illecito amministrativo a vero e proprio reato, escludendo qualsiasi applicazione retroattiva della norma incriminatrice. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi affermati dai giudici.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di parcheggiatore abusivo, previsto dall’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada. L’imputato ha basato la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la carenza di prove sufficienti a dimostrare la sua effettiva responsabilità, sostenendo che non vi fosse certezza sul suo ruolo attivo nell’attività illecita. In secondo luogo, ha eccepito una presunta applicazione retroattiva della norma penale, introdotta nel dicembre 2018, rispetto a una sanzione amministrativa precedentemente ricevuta e divenuta definitiva.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna inflitta nei gradi di merito. I giudici hanno respinto entrambi i motivi di impugnazione, ritenendoli manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: le prove contro il parcheggiatore abusivo
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha stabilito che la doglianza era inammissibile perché riproponeva questioni già correttamente valutate e respinte dal giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva basato la sua decisione su argomentazioni logiche e congruenti, valorizzando le circostanze di fatto emerse dal rapporto redatto dagli agenti operanti. Da tale documento risultava chiaramente che l’imputato stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo attraverso segnalazioni e manovre inequivocabili, elementi ritenuti sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
Le motivazioni: l’assenza di retroattività della norma penale
Ancora più netto è stato il rigetto del secondo motivo, relativo alla presunta retroattività della legge. La Cassazione ha spiegato che la norma incriminatrice introdotta a fine 2018 non ha alcun effetto retroattivo. Essa, infatti, ha creato una fattispecie di reato completamente nuova (ex novo). Il reato non consiste nell’essere stati sanzionati in passato, ma nel commettere nuovamente la violazione dopo essere già stati destinatari di una sanzione amministrativa per la medesima condotta, divenuta definitiva. La Corte ha precisato che la definitività della precedente sanzione, nel caso di specie, era intervenuta in un’epoca successiva all’entrata in vigore della nuova legge penale. Pertanto, la nuova condotta illecita si è perfezionata interamente sotto il vigore della nuova disciplina, escludendo qualsiasi violazione del principio di irretroattività della legge penale.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio di diritto: la condotta del parcheggiatore abusivo si trasforma in reato solo in caso di recidiva specifica. Non si tratta di punire due volte la stessa violazione, ma di sanzionare penalmente chi, nonostante una precedente sanzione amministrativa definitiva, persevera nella condotta illecita. Questa decisione chiarisce che la norma penale non guarda al passato, ma al futuro, punendo un nuovo comportamento che dimostra una particolare riottosità del soggetto a rispettare le regole. Per i cittadini, ciò significa che la segnalazione di tali attività è fondamentale, poiché solo la formalizzazione di una prima sanzione amministrativa apre la strada alla più severa risposta penale in caso di reiterazione.
Quando l’attività di parcheggiatore abusivo diventa un reato?
L’attività di parcheggiatore abusivo diventa un reato quando la persona che la compie è già stata sanzionata in precedenza per la stessa violazione amministrativa con un provvedimento divenuto definitivo.
La norma che punisce penalmente il parcheggiatore abusivo è retroattiva?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la norma non è retroattiva. Essa ha introdotto una nuova fattispecie di reato (ex novo) che punisce la condotta illecita commessa dopo l’entrata in vigore della legge e dopo che la precedente sanzione amministrativa è diventata definitiva.
Quali prove sono sufficienti per dimostrare l’attività di parcheggiatore abusivo?
Secondo la sentenza, le prove raccolte dagli agenti operanti, come un rapporto che descrive dettagliatamente segnalazioni e manovre inequivocabili volte a indirizzare gli automobilisti, sono considerate sufficienti a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall’a comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il primo motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascr inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
In particolare – in relazione all’argomento già posto alla base del motivo appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorre stesse effettivamente svolgendo un’attività di parcheggiatore abusivo – la Cor ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze d fatto; ovvero quelle emergenti dal rapporto redatto dagli agenti operanti e quale risultava che il ricorrente effettuasse la predetta attività med inequivocabili segnalazione e manovre.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso; atteso che non si ravvisa, in punto di diritto, alcuna applicazione retroattiva della dispos incriminatrice (introdotta dalla I. 1°/12/2018, n.2) in riferimento alla d irrevocabilità della sanzione amministrativa precedentemente irrogata.
Deve infatti ritenersi che la disposizione medesima abbia introdotto ex novo una fattispecie di reato conseguente dall’essere «già stato sanzionato pe medesima violazione con provvedimento definitivo»; definitività, in ogni caso attesa l’epoca dell’accertamento (08/10/2018) e in considerazione del termine p l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio – intervenuta in epoca posteriore all’entrata in vigore della modifica normativa.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore