Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Motivi della decisione
Letta la sentenza impugnata ed esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi pronunce di merito del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs 285/92, come modificato dalla I. 132/2018.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici di merito ritenuto sussistente la fattispecie in contestazione sulla base della esistenza, quale presupposto del reato, di un semplice verbale di contestazione redatto dagli Agenti di Polizia in data 9/5/2019 – debitamente impugnato e ancora sottoposto alla decisione del AVV_NOTAIO – dal quale non emergeva prova dell’attività di parcheggiatore abusivo svolta dall’imputato; 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.; 3. Vizio d motivazione con riferimento alla mancata applicazione della massima riduzione della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono del tutto genericamente posti: a fronte della puntuale motivazione espressa dalla Corte territoriale in sentenza, in cui si legge che il verbale di contestazione riguardante la precedente violazione rilevata in data 9/5/2019 non aveva formato oggetto di impugnazione, la difesa asseritamente afferma il contrario, omettendo di indicare a sostegno atti e documenti fondanti l’avversa prospettazione.
Ritenuto, quanto alle ulteriori deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso, che la tesi secondo la quale il ricorrente non stesse svolgendo attività illecita di parcheggiatore abusivo è palesemente versata in fatto e del tutto genericamente prospettata.
Ritenuto, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che la giustificazione posta a fondamento del decisum risulta immune da censure: la Corte di merito, esprimendo una motivazione congrua, ha evidenziato come la condotta non potesse essere ritenuta di particolare tenuità, essendo l’imputato incorso in violazioni della stessa disposizione di legge in un breve an::o temporale, in data 9/5/2019 e 6/8/2020.
Peraltro, la norma in contestazione,, sanzionando l’esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore, implica una pluralità di atti tipi che, rientrando sicuramente nel campo semantico e definitorio descritto nell’art. 131 bis, terzo comma, ultima parte del codice penale, rendono l’istituto incompatibile, nella sua stessa struttura oggettiva, con la causa di non punibilità.
I rilievi sull’intervallo di tempo trascorso tra l’una e l’altra violazi involgono aspetti valutativi di merito che sfuggono al sindacato di legittimità.
Ritenuto, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che l’entità della diminuzione apportata alla pena per effetto della concessione delle attenuanti generiche è rimessa all’apprezzamento del giudice, risultando insindacabile in questa sede la scelta sanzionatoria adottata ove non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitro o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il P esidente