Parcheggiatore abusivo: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’attività di parcheggiatore abusivo è una contravvenzione prevista dal Codice della Strada che continua a essere oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti fondamentali non tanto sulla natura del reato, quanto sui requisiti di ammissibilità del ricorso presentato contro una condanna. La Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica e puntuale della decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un individuo dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada per aver esercitato l’attività di parcheggiatore senza la prescritta autorizzazione. La difesa dell’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna conforme, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in merito alla prova della sua responsabilità penale.
L’analisi della Corte sul ricorso per parcheggiatore abusivo
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è concentrata sulla struttura stessa dell’atto di impugnazione. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato era manifestamente infondato, in quanto totalmente privo di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello.
La decisione di secondo grado si basava su elementi chiari: una relazione di servizio che attestava come l’imputato fosse stato visto indicare in modo inequivocabile agli automobilisti la disponibilità di posti liberi in un’area di sosta. Inoltre, lo stesso imputato aveva ammesso durante l’udienza di aver accettato somme di denaro, seppur definite come “elemosina”. Di fronte a queste motivazioni, il ricorso non ha opposto una critica argomentata, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze già valutate e respinte dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato in giurisprudenza. Un ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione delle censure mosse in appello. Esso deve, invece, assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. In mancanza di ciò, i motivi diventano solo “apparenti”, perché non contestano realmente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente.
I giudici hanno sottolineato che il ricorso era privo dei requisiti richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. Un’impugnazione che reitera deduzioni già esaminate e disattese, specialmente a fronte di una “doppia conforme”, non può essere considerata una critica costruttiva ma una semplice riproposizione di tesi sconfessate.
Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Essa conferma che l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato a requisiti rigorosi. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente in Cassazione. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legge o di motivazione e sviluppare un’argomentazione critica che si confronti direttamente con le ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare. In caso contrario, come avvenuto per il parcheggiatore abusivo in questione, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali prove sono state considerate sufficienti per condannare una persona per l’attività di parcheggiatore abusivo?
Sono state considerate sufficienti la relazione di servizio che attestava l’indicazione inequivocabile di posti auto liberi agli automobilisti e l’ammissione dell’imputato di aver accettato somme di denaro in quella giornata.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, risultando così privo dei requisiti di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per colpa del ricorrente?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, qualora non si ravvisi un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 21/02/1956
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata. Il giudice di appello, in ragione del rito abbreviato prescelto, ha fatto riferimento ai contenuti della CNR, per affermare che dalla relazione di servizio si evinceva chiaramente che l’imputato era stato visto indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti liberi all’interno di u posteggio, dove lasciare l’autovettura. L’imputato, già denunciato per l’attività di parcheggiatore senza autorizzazione, aveva anche ammesso in udienza di aver accettato somme per elemosina, in quella giornata.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze gi proposte in appello, rilevando l’erroneità della decisione impugnata, e già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di deduzioni che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p. comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-
mende.
Così deciso il 10 giugno 2025
La consi liera Est.
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