Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15312 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 17/02/1990
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciati dal Tribunale cittadino, in data 7/06/2023, nei confronti di COGNOME COGNOME per i reati di cui al ‘art. 15 bis D.Lgs 285/1992 (esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore) e art. 1 ) comma 2 14/2017 (violazione del divieto di accesso).
2.11 ricorrente deduce tre motivi di doglianza.
2.1 Difetto di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi delli fattis parcheggiatore abusivo.
2.2 Violazione dell’art. 25 Cost. in relazione alla configurabilità del reato c i cui comma 15 bis Codice della Strada, atteso che la contestazione amminis rativa che è individuata come precedente ai fini della recidiva, è stata commessa in data an:ecedente all legge che ha modificato l’art.7 comma 15 bis CdS;
2.3 Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo, le doglianze afferenti alla carenza prot atoria e a insufficienza degli elementi costitutivi del reato di parcheggiatore abusivo si risplvono i mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito.
Invero, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato ritenendo che, a 1la luce della deposizione del teste NOME COGNOME la condotta del prevenuto integrasse gli estrE mi dell’ar comma 15 bis, C.d.S., nella misura in cui egli forniva indicazioni agli automobil sti in tr circa i parcheggi disponibili e che già in precedenza era stato sanzionato p er medesim violazioni, sottolineando la sistematicità e la ripetizione delle condotte ( cfr. in ta sens sez. 7 n. 2883 del 2025).
La questione proposta dal ricorrente non investe profili di legittimità, bensì I merito della ricostruzione fattuale, inibito in questa sede.
3.2 Quanto al secondo motivo, la censura relativa alla presunta violazioni?. dell’art Cost. appare manifestamente infondata. La Corte territoriale ha correttament applicato principio secondo cui il previo accertamento definitivo di un illecito ammir istrativ legittimamente costituire presupposto per la configurabilità di un reato, quand , ) la condotta successivamente posta in essere – dopo l’entrata in vigore della nuova norma inc -iminatrice integri autonomamente la fattispecie penale..
3.3 Con riferimento al terzo motivo, concernente l’intervenuta prescrizione, I doglianza è infondata.
I fatti contestati risalgono al 27/09/2020. Per il reato di cui all’art. 7, co rim C.d.S., il termine di prescrizione ordinario di quattro anni, decorrente d alla data di commissione del fatto, va aumentato di un quarto ai sensi dell’art. 157, comm i 2, c.p., caso di recidiva, come nel caso di specie. Considerando inoltre gli atti interrutti ., i intervenuti nel procedimento, la prescrizione non è ancora maturata.
Analogamente, per il reato di cui all’art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, puri to con la p dell’arresto, il termine prescrizionale non risulta decorso, tenuto conto degli atti nterrut
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la cau! a di estinzio del reato per prescrizione non è rilevabile nel giudizio di legittimità, quand
, ) il ricorso sia inammissibile (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relati
, ‘amente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sente
– iza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 23116i , e Sez. U
19601 del 28/2/2008, COGNOME Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5R013, COGNOME
Rv. 256463).
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coi I.proc.p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P sidente