Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18004 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASTELU( ROMANIA) il 25/12/1977
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità per il reato all’art. 7 comma 15 bis cod. strada. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia mal interpretato i gesti del COGNOME come indicazioni per parcheggiare, trattandosi, al contrario, di semplice richiesta di elemosina; ha inoltre osservato che, per un fatto analogo, era stato assolto dalla Corte di appello di Milano in altro procedimento.
Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’att impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) ed è manifestamente infondato in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto e, in particolare, hanno ritenuto il fatto storico incontestato e pienamente provato nei seguenti termini.
Il COGNOME è stato colto dagli agenti della Polizia nell’area di parcheggio del INDIRIZZO a compiere gesti ripetitivi ed inequivocabili per dare indicazioni agli automobilisti, indicando loro lo spazio da occupare, agevolando le manovre e poi avvicinandosi subito dopo a chiedere il denaro, comportamento evidentemente eloquente, non trovando riscontro l’affermazione difensiva secondo cui i gesti sarebbero da attribuire ad una richiesta di elemosina e le parole degli agenti sarebbero equivoche sulla descrizione del fatto.
N. GLYPH
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R.G.
Non fa stato, in questo procedimento, l’asserita decisione su fatto analogo e, in quanto tale, non vincolante.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente