Parcheggiatore abusivo: la condotta abituale esclude la non punibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul reato di esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo, chiarendo un punto fondamentale: la recidività nel comportamento impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa decisione sottolinea come la ripetizione di un illecito, anche se di modesta entità, assuma una rilevanza penale che non può essere trascurata.
I fatti del caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un individuo per il reato previsto dall’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada. L’imputato era stato sorpreso da agenti della polizia municipale mentre, senza alcuna autorizzazione, indicava a un automobilista un posto dove parcheggiare, ricevendo in cambio un compenso.
L’elemento decisivo, tuttavia, era un altro: l’uomo era già stato sanzionato in via definitiva per la medesima violazione quasi un anno prima. Questo precedente ha trasformato un singolo episodio in un comportamento reiterato, con significative conseguenze legali.
I motivi del ricorso e la figura del parcheggiatore abusivo
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione di legge sulla prova: contestava che fosse stata adeguatamente dimostrata la sua attività di parcheggiatore.
2. Mancata applicazione della non punibilità: sosteneva di avere diritto al beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: richiedeva una riduzione della pena attraverso il riconoscimento di circostanze a suo favore.
Il fulcro della difesa ruotava attorno alla presunta scarsa offensività del fatto, un argomento spesso utilizzato in casi simili per ottenere un esito processuale più favorevole.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni della difesa con motivazioni chiare e nette.
Innanzitutto, per quanto riguarda la prova, i giudici hanno ritenuto il motivo manifestamente infondato. Le motivazioni delle corti di merito erano ben fondate, basandosi sugli accertamenti diretti della polizia municipale, che avevano osservato l’intera scena: l’indicazione del parcheggio e la ricezione del compenso. Questi elementi erano più che sufficienti a configurare il reato.
Il punto centrale della decisione, però, riguarda il secondo motivo. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di non applicare l’art. 131-bis c.p. La ragione è duplice: la non particolare tenuità dell’offesa e, soprattutto, l’abitualità della condotta. La precedente sanzione definitiva, divenuta irrevocabile, dimostrava che il comportamento dell’imputato non era un episodio isolato, ma un’attività ripetuta nel tempo. L’abitualità è una delle condizioni ostative espressamente previste dalla legge per l’applicazione di tale beneficio.
Infine, anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile perché totalmente generico e privo di specificità. La difesa non aveva fornito elementi concreti su cui basare la richiesta.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio giuridico di grande importanza pratica: la lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi passa anche attraverso una rigorosa applicazione delle norme che impediscono di considerare ‘tenue’ un comportamento che, seppur di modesta gravità, viene sistematicamente ripetuto. La sentenza chiarisce che una sanzione precedente, anche se amministrativa e divenuta definitiva, è sufficiente a qualificare la condotta successiva come ‘abituale’ in sede penale, precludendo così l’accesso a istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando l’attività di parcheggiatore abusivo integra una condotta abituale?
Secondo la Corte, la condotta diventa abituale quando l’autore è già stato sanzionato in via definitiva per la medesima violazione in passato. Questa precedente sanzione dimostra la reiterazione del comportamento illecito.
La condotta abituale del parcheggiatore abusivo consente l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. La Corte ha stabilito che l’abitualità della condotta è una causa ostativa che impedisce l’applicazione del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dallo stesso art. 131-bis del codice penale.
Come viene provata in giudizio l’attività di parcheggiatore abusivo?
Nel caso specifico, l’attività è stata provata attraverso gli accertamenti del personale della polizia municipale, che ha osservato direttamente l’imputato indicare un posto auto a un conducente e ricevere da quest’ultimo un compenso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 465 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 465 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la declaratoria di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 4 febbraio 2019 (fatto accertato in data 21.1.2020). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando: I) Violazione di legge in materia di prova dell ‘ effettivo svolgimento della tipica attività contestata; II) Mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; III) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il motivo sub I) è manifestamente infondato, atteso che, le motivazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto, posto che hanno dato atto che a seguito degli accertamenti svolti da personale della polizia municipale di Napoli, gli agenti avevano notato l’imputato nell’atto di indicare ad un soggetto alla guida di una autovettura il luogo ove parcheggiare, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto in maniera del tutto abusiva. Veniva accertato che l’imputato era stato già sanzionato, con
verbale in data 4.2.2019 divenuto definitivo, di avere esercitato, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore.
Anche il motivo sub II) è generico e attiene al merito, a fronte di una sentenza che ha motivatamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante la non particolare tenuità dell’offesa e l’abitualità della condotta.
Analogamente, quanto al motivo sub III), va osservato che si trattata di doglianza totalmente priva di specificità e dunque inammissibile.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME