Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19459 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; vista la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 18 luglio 2023 il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità di COGNOME NOME in riferimento ai reati di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 e 7 comma 15 bis del d.lgs. n.285 del 1992, per fatto commesso in data 18 ottobre 2019.
In fatto il COGNOME esercitava senza autorizzazione amministrativa l’attività di parcheggiatore in uno spazio pubblico, in ciò realizzando la condotta incriminata dalla norma speciale e contravvenendo ad uno specifico divieto contenuto nel provvedimento con cui il Tribunale di Palermo, in data 4 giugno 2019, gli aveva imposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con sentenza emessa in data 28 giugno 2024 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la prima decisione.
In motivazione la Corte di secondo grado afferma, in sintesi, che la condotta di reato risulta dimostrata – in fatto – al di là di ogni ragionevole dubbio e che non può accogliersi la richiesta difensiva di ritenere assorbita la violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione, data la autonomia strutturale e funzionale delle diverse disposizioni incriminatrici (si ravvisa il concorso formale).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di esercizio abusivo (da recidivo) dell’attività di parcheggiatore.
La difesa rappresenta che l’attività di parcheggiatore Ł stata attribuita al Geraci in modo del tutto presuntivo (sulla base della osservazione di una condotta di agevolazione alla sosta) lì dove andava verificato, sul piano fenomenico, l’avvenuto pagamento di un corrispettivo da parte degli automobilisti.
Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale.
Si ripropone la tesi dell’assorbimento, dovendo trovare applicazione esclusivamente la disposizione speciale, che il ricorrente individua in quella di cui all’art.7 comma 15 bis del d.lgs. n.285 del 1992 .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, va rilevato che la Corte di Appello ha espresso, in modo del tutto logico, le ragioni per cui si Ł ritenuta integrata – in fatto – la fattispecie incriminatrice. La osservazione del comportamento ‘agevolativo alla sosta’, tenuto dal Geraci, Ł stata inquadrata in un contesto di abitudini sociali e individuali, il cui peso Ł tale da integrare la reiterazione dell’attività oggetto di contestazione, senza ulteriori necessità di verifica.
Quanto al secondo motivo va rilevato che pur sulla base di una unica condotta materiale la
Corte di merito ha ben argomentato circa la autonomia e la riconoscibilità della duplice violazione, in ragione del fatto che la prescrizione contenuta nel decreto applicativo della misura di prevenzione personale era estremamente specifica e riguardava proprio la tipologìa di attività esercitata dal ricorrente.
Da ultimo, va rilevato che non può dirsi maturata la prescrizione dei reati, atteso che trattasi di fatto avvenuto nel periodo (3 agosto 2017- 31 dicembre 2019) di vigenza della legge n.103 del 2017 (cd. legge Orlando), il che comporta la sospensione dei termini in pendenza della fase di legittimità nei limiti di cui all’art.159 nel testo vigente sino al 31 dicembre 2019 (v. la decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 12 dicembre 2024, di cui Ł disponibile la informazione provvisoria).
Al rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME