Parcheggiatore Abusivo: Quando le Circostanze di Fatto Bastano per la Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i principi sulla prova necessaria per la condanna del reato di parcheggiatore abusivo. La decisione chiarisce come una serie di circostanze di fatto, se valutate in modo logico e congruente, possano costituire una prova adeguata della responsabilità penale, anche in assenza di una confessione o di prove dirette schiaccianti.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato nei gradi di merito per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, un reato previsto e punito dal Codice della Strada (art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992). La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, basando la propria decisione su una serie di elementi fattuali ritenuti significativi.
In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato plurime circostanze: l’imputato era stato sorpreso mentre riceveva una somma di denaro da un automobilista proprio al momento dell’intervento delle forze dell’ordine; inoltre, una perquisizione personale aveva rivelato la presenza di una quantità di denaro in monete, tipico provento di tale attività illecita. A fronte di questi elementi, l’imputato non era stato in grado di fornire una spiegazione alternativa credibile che potesse giustificare la situazione.
Il Ricorso in Cassazione e le Motivazioni del Ricorrente
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta carenza di prova in relazione alla sua effettiva responsabilità. Secondo la difesa, gli elementi raccolti non sarebbero stati sufficienti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli stesse effettivamente svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo. Il motivo di impugnazione, di fatto, ricalcava le argomentazioni già presentate e respinte in sede di appello, incentrandosi sull’inadeguatezza del quadro probatorio.
La Prova per il Reato di Parcheggiatore Abusivo
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha chiarito la natura della prova richiesta per questo tipo di reato. Non è sempre necessaria una prova diretta, come l’ammissione dell’imputato. La responsabilità può emergere da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. In questo specifico caso, la Corte ha sottolineato come la valutazione del giudice di merito fosse stata logica e corretta. La combinazione di tre elementi chiave ha reso la tesi accusatoria solida: la ricezione del denaro, il possesso di monete e la mancanza di una giustificazione alternativa.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: palese infondatezza e natura riproduttiva dei motivi. I giudici hanno spiegato che il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono compiti del giudice di merito, e il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era congruente e logica, non sussistevano i presupposti per un annullamento.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Sentenza
La decisione in commento consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova del reato di parcheggiatore abusivo può essere raggiunta anche attraverso elementi circostanziali. L’ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione che si limiti a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, senza evidenziare vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una consistente sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Quali prove sono sufficienti per condannare una persona per l’attività di parcheggiatore abusivo?
Secondo l’ordinanza, sono sufficienti plurime circostanze di fatto valutate congiuntamente, come la comprovata ricezione di denaro da un automobilista, la presenza di denaro in monete sulla persona dell’imputato e l’assenza di una spiegazione alternativa credibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti dalla Corte d’Appello?
No, se il ricorso si limita a riproporre gli stessi profili di censura già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito, senza sollevare reali questioni di diritto o vizi logici della sentenza, viene considerato inammissibile per manifesta infondatezza e natura riproduttiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall’art.7, com 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
L’unico motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascri inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censu già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
In particolare – in relazione all’argomento già posto alla base del motivo appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorren stesse effettivamente svolgendo un’attività di parcheggiatore abusivo – la Cort ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero la comprovata ricezione di una somma di denaro da parte di un automobilista al momento dell’intervento degli operanti, la presenza sulla su persona di denaro in monete e l’assenza di prova in ordine alla spiegazion alternativa fornita dall’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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